Rapina impropria: quando il furto degenera in violenza
La configurazione del reato di rapina impropria rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale, specialmente quando si intreccia con la disciplina del concorso anomalo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla responsabilità dei complici quando un piano originario di furto si trasforma in un’azione violenta.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un’azione furtiva pianificata da più soggetti all’interno di uno studio professionale. Durante l’esecuzione del reato, l’azione è degenerata in violenza, trasformando il titolo del reato da furto a rapina impropria. L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio, ma ha proposto ricorso in Cassazione contestando tre punti fondamentali: la sussistenza della violenza, il proprio contributo causale e la prevedibilità del mutamento del reato (concorso anomalo), oltre all’applicazione di una specifica aggravante legata al luogo del delitto.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente non erano altro che una ripetizione di quanto già esposto in sede di appello, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che la violenza esercitata per assicurarsi il prodotto del furto o l’impunità integra perfettamente la fattispecie di rapina impropria.
Il concorso anomalo e la prevedibilità
Un punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 116 c.p. La Cassazione ha ribadito che, nel concorso di persone, il partecipe risponde del reato diverso e più grave commesso dal complice se tale evento era prevedibile in concreto. Nel caso di specie, la trasformazione del furto in rapina è stata ritenuta un’evoluzione prevedibile dell’azione criminosa intrapresa.
L’aggravante del luogo di privata dimora
La Corte ha inoltre confermato l’aggravante prevista dall’art. 624 bis c.p., poiché il fatto è avvenuto in uno studio professionale. Secondo la giurisprudenza consolidata, tali luoghi sono equiparati alla privata dimora quando vi si svolge un’attività professionale che comporta la permanenza di persone per un tempo significativo, giustificando una tutela penale rafforzata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una spiegazione logica e coerente circa il contributo agevolatore del ricorrente. La violenza non è stata considerata un evento isolato, ma una conseguenza diretta e prevedibile della dinamica del furto in atto. Inoltre, il mancato confronto del ricorrente con le argomentazioni dei giudici di merito ha reso il ricorso privo della specificità necessaria per essere esaminato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che chi partecipa a un reato risponde anche delle sue evoluzioni più gravi, purché queste rientrino in un perimetro di prevedibilità logica. La qualificazione di rapina impropria scatta automaticamente nel momento in cui la violenza diventa lo strumento per garantire il successo del furto o la fuga. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende sottolinea la natura pretestuosa del ricorso presentato.
Quando un furto si trasforma in rapina impropria?
Il reato diventa rapina impropria se l’autore usa violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione del bene per garantirsi il possesso della refurtiva o per assicurarsi la fuga.
Cosa rischia chi partecipa a un furto che diventa violento?
In base al concorso anomalo, il complice può rispondere del reato più grave di rapina se l’uso della violenza era prevedibile come possibile sviluppo dell’azione di furto.
Uno studio professionale è considerato come un’abitazione?
Sì, ai fini della legge penale, lo studio professionale è equiparato alla privata dimora, comportando l’applicazione di aggravanti specifiche in caso di reati commessi al suo interno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39620 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39620 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 11/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Cremona in data 25/11/2021 nei confronti di COGNOME relazione al reato di cui agli artt. 116, 628 comma secondo e terzo n. 3 bis cod. pen., con l’aggravante dell’aver commesso il fatto nei luoghi di cui all’art. 624 bis cod.pen.
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’uno il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento della violenza caratterizzante il reato di rapina impropria, l’altro la manifesta illogicità de motivazione in relazioneal contributo agevolatore all’azione furtiva da parte dell’odierno ricorrente (oltre alla prevedibilità in concreto da parte dello stess del mutamento del titolo di reato da furto a rapina impropria)e l’ultimo la carenza motivazionale in ordinealla ritenuta integrazione dell’aggravante di cui al comma 3bis dell’art. 628 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, cui il ricorrente oblitera il confronto (Si vedano, in particolar modo, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine alla corretta sussistenza della violenza e sul contributo causale del prevenuto all’attività criminosa di furto, poi degenerata in rapina impropria; pag. 7 sulla prevedibilità in concreto del mutamento del titolo di reato e sulla pertinente contestazione dello stesso a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e ancora pag. 7 in punto di ritenuta integrazione dell’aggravante di cui al comma 3bis dell’art. 628 cod. pen., in considerazione del luogo di avvenuta rapina quale studio destinato all’attività professionale della p.o.); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore COGNOME
il Presidente