Rapina Impropria: Quando la Fuga Diventa Violenza – L’Analisi della Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla sottile linea che separa il furto dalla rapina impropria. Spesso si pensa alla rapina come un atto di violenza premeditata per sottrarre un bene, ma cosa succede quando la violenza si manifesta durante la fuga, quasi come una conseguenza non voluta? La Corte, con l’ordinanza in esame, ha chiarito come la condotta di chi fugge accettando il rischio di ferire qualcuno integri pienamente il più grave reato di rapina.
I Fatti: Dal Mancato Pagamento alla Violenza
Il caso ha origine da un episodio apparentemente comune: un automobilista, dopo aver fatto rifornimento di carburante, decide di non pagare e fugge. Nel tentativo di allontanarsi rapidamente, mette in moto l’auto e parte repentinamente. In questa manovra concitata, colpisce al braccio l’addetto del distributore con lo specchietto retrovisore del veicolo. L’uomo viene quindi accusato e condannato per rapina impropria.
La Tesi Difensiva: Furto, non Rapina
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la sua condotta dovesse essere riqualificata come semplice furto (art. 624 c.p.) e non come rapina impropria (art. 628 c.p.). La difesa ha argomentato che mancava l’elemento soggettivo richiesto per la rapina, ovvero il dolo specifico di usare violenza. Secondo questa tesi, l’aver colpito il benzinaio sarebbe stato un evento involontario, una mera conseguenza della fuga, e non un atto deliberato per garantirsi l’impunità o il possesso del carburante sottratto.
L’analisi della Corte sulla rapina impropria
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse generico e non si confrontasse adeguatamente con le motivazioni della Corte d’Appello, che aveva già valorizzato la pericolosità della manovra dell’imputato.
Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione della violenza. Per configurare la rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia pianificato di usare la violenza sin dall’inizio. È sufficiente che, per assicurarsi la fuga o il bottino, ponga in essere una condotta violenta, accettandone le possibili conseguenze lesive per altri.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che l’imputato, partendo a tutta velocità per sottrarsi al pagamento, ha quantomeno accettato il rischio (dolo eventuale
) di colpire e ledere il benzinaio che si trovava nelle immediate vicinanze. La violenza, dunque, non deve essere necessariamente intenzionale nel senso di ‘voluta direttamente’, ma può consistere in un’azione spericolata e pericolosa con cui l’agente si rappresenta e accetta la concreta possibilità di cagionare un danno a terzi. Colpire l’addetto con lo specchietto è stata la concretizzazione di quel rischio accettato, integrando così l’elemento della violenza richiesto dall’art. 628 del codice penale.
Inoltre, la Corte ha rilevato una mancanza di interesse concreto nell’accoglimento del ricorso. La pena inflitta, infatti, era già estremamente mite (sei mesi di reclusione e 170 euro di multa), frutto di una riduzione per la lieve entità del fatto e del calcolo in continuazione con un altro reato. Anche un’eventuale riqualificazione del fatto in furto non avrebbe potuto portare a una pena inferiore.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la violenza nella rapina impropria non è solo quella attiva e diretta, ma anche quella che deriva da una condotta che, pur finalizzata alla fuga, espone altri a un rischio concreto di lesioni, e tale rischio viene accettato dall’agente. La decisione serve da monito: la fuga dopo un furto, se condotta in modo da creare pericolo per l’incolumità altrui, può trasformare un reato contro il patrimonio in un ben più grave reato contro la persona e il patrimonio, con conseguenze sanzionatorie molto più severe. La distinzione risiede nel dolo, che può assumere la forma dell’accettazione del rischio piuttosto che della volontà diretta.
Quando un furto si trasforma in rapina impropria?
Un furto si trasforma in rapina impropria quando l’autore, subito dopo la sottrazione del bene, usa violenza o minaccia contro una persona per assicurarsi il possesso di ciò che ha rubato o per garantire a sé o ad altri la fuga e l’impunità.
È necessario voler colpire intenzionalmente una persona per essere condannati per rapina impropria?
No. Secondo la Corte, non è necessario volere direttamente l’evento lesivo. È sufficiente che l’agente, nella sua condotta (ad esempio, una fuga pericolosa in auto), si rappresenti e accetti concretamente il rischio di ferire qualcuno, come avvenuto nel caso di specie in cui l’automobilista ha colpito il benzinaio con lo specchietto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per mancanza di interesse?
Il ricorso è stato ritenuto privo di interesse concreto perché, anche se fosse stato accolto e il reato riqualificato in furto, ciò non avrebbe comportato una riduzione della pena. La sanzione applicata era già stata determinata al minimo, tenendo conto di attenuanti e della continuazione con un altro reato, quindi l’imputato non avrebbe ottenuto alcun beneficio pratico dalla decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10654 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10654 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 11/05/1976
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria ;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione della fattispecie di cui all’art. 628 cod.pen. in quella di cui all’art. 624 cod. pen., con conseguente applicabilità della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., in mancanza dell’elemento soggettivo e cioè del dolo specifico in quanto avrebbe colpito la persona offesa solo involontariamente mentre si dava alla fuga, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato la pericolosità della manovra effettuata dall’imputato; questi infatti ha messo in moto l’auto ed è partito repentinamente per sottrarsi al pagamento del dovuto, e così facendo ha quantomeno accettato il rischio di ledere il benzinaio che infatti veniva colpito al braccio dallo specchietto dell’auto, così integrando la rapina impropria a lui contestata;
che l’aumento sanzionatorio per questo delitto unificato per continuazione ad una rapina commessa a mano armata , è stato peraltro determinato in appena mesi sei di reclusione ed euro 170 di multa , applicando la riduzione per il fatto di lieve entità; sicchè la censura è anche priva di concreto interesse poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe portare ad una riduzione della pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.