Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1869 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1869 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Taranto nei confronti di COGNOME NOME, per il delitto di tentata rapina impropria.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., 192 e
546 cod’ proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione ai profili concernenti l’operata individuazione fotografi posta a base del giudizio di responsabilità, oltre al giudizio di attendibilità dell persona offesa, e agli aspetti della ricostruzione del fatto, in relazione ai dat temporali e di luogo; si censura altresì l’omessa assunzione di una prova decisiva per il mancato accoglimento della sollecitazione ex art. 507 cod. proc. pen.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., e vizio di motivazione, quanto al profilo della qualificazione giuridica del fatto.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, quanto al trattamento sanzioNOMErio e al diniego della valutazione di termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizi enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugNOME e si confronti con la sua motivazione» (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 dei 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133), risultando così inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 0, nonché Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584, ove si è specificato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)»).
Tale principio, assolutamente pacifico, trova applicazione anche ove mediante il ricorso si intenda censurare – come nella specie – il vizio di omessa motivazione rispetto alle censure sollevate con l’atto di appello; ribadito che «se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destin all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato», si puntualmente osservato che neppure la denuncia del vizio di omessa motivazione, da parte del giudice d’appello in ordine a quanto devolutogli nell’atto di impugnazione, può esser sostenuta correttamente attraverso la riproduzione grafica dei motivi d’appello: «quand’anche effettivamente il giudice d’appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d’appello condanna il motivo di ricorso all’inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l’ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d’appello) non è mediata dalia necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza “grafica”, pretende la dimostrazione della sua mera “apparenza” rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. La lettura del ricorso esalta con immediata evidenza la riproposizione testuale (sino a rilevare che, per taluni motivi, le conclusioni risultano rivolte all Corte d’appello e non alla Corte di cassazione) dei motivi di appello, con isolate interpolazioni che non esprimono alcun confronto critico con le argomentazioni del giudice d’appello, a cominciare dia temi riproposti con il primo motivo, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti della Corte territoriale che ha confermato il giudizio positivo di attendibilità dell’operata individua fotografica, riscontrata in modo significativo dagli ulteriori elementi obi rilevati attraverso il controllo dell’imputato a breve distanza di tempo e di rispetto a quelli della commessa rapina.
1.3. Ugualmente reiterativo e aspecifico il secondo motivo di ricorso, rispe alla puntuale ricostruzione in fatto della vicenda da parte della sen
impugnata, che ha fatto . applicazione del costante insegnamento di . legittimità sui caratteri che contraddistinguono il delitto di rapina impropria nella forma del tentativo, alla luce dell’energia fisica impiegata dal ricorrente per allontanare la persona offesa e darsi alla fuga, dopo essere stato sorpreso nell’abitazione della vittima nell’atto di impossessarsi di quanto ivi custodito.
1.4. Le censure relative al trattamento sanzioNOMErio sono manifestamente infondate, oltre che reiterative del corrispondente motivo di appello, respinte con argomenti corretti dalla sentenza che ha messo in rilievo sia l’impossibilità (per dettato normativo – art. 628, ult. comma, cod. pen.) di giungere ad un giudizio di bilanciamento più favorevole di quello già riconosciuto – in modo peraltro erroneo in termini di equivalenza – dalla sentenza di primo grado, sia l’adeguatezza della pena inflitta (di poco superiore al minimo edittale) in ragione della gravità del fatto e della personalità del reo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/10/2022