Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10738 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10738 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla riqualificazione del reato da rapin impropria tentata, a rapina impropria consumata, oltre ad essere manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 – 01;Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 – 01), non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che i restanti motivi di ricorso, che lamentano rispettivamente insufficienza della motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione; violazione dell’art. 530 comma 2, cod. proc. pen.; manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti processuali, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritt dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/02/2026