Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31878 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
letta la memoria e il motivo aggiunto;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 dove si è evidenziata la particolare violenza della condotta posta in essere, la particolare propensione criminale che essa dimostra, l’intervenuta violazione di un luogo di privata dimore per porre in essere la rapina, il danneggiamento di suppellettili ivi collocate di notevole valore, l’uso di mezzi atti ad offendere di particolare offensività per ricercare l’impunità a seguito della sottrazione di beni altrui);
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, come quello del titolare, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117 – 01; v. anche Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269848 – 01);
considerato che la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell’insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01);
che l’inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione,
l’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01), anche attese le modalità della condotta imputata oggetto di specifica considerazione, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, da parte della Corte di appello rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente