Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Foggia il 17/04/1985 avverso la sentenza resa il 5 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 3 giugno 2024 che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai delitti di rapin aggravata, di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato, unificati dal vincolo della continuazione, ed esclusa la recidiva contestata e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa.
Con il ricorso l’imputato ha dedotto due motivi di censura:
2.1. Violazione degli artt. 628, 624 e 337 e 61 n. 2 cod. pen., poiché la Corte ha confermato la qualificazione giuridica offerta dal primo giudice, ritenendo che i fatti possano integrare i delitti di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, ma non ha considerato che non è stato accertato il momento in cui è stato consumato il furto delle nuove batterie e dei 5 caricabatterie dalla centrale Enel, mentre per configurare la rapina occorre la prova della unitarietà dell’azione dell’impossessamento e della violenza posta in essere al fine di garantire al colpevole l’impunità; nel caso di specie, manca il requisito della immediatezza della violenza e della minaccia rispetto alla sottrazione.
2.2. Vizio di motivazione e manifesta illogicità della sentenza poiché non fornisce risposte alle doglianze difensive formulate con i motivi di gravame, con particolare riguardo alla circostanza aggravante del nesso teleologico.
3. Il ricorso è inammissibile. Dalla ricostruzione esposta nella sentenza impugnata risulta che l’imputato è stato fermato e ha opposto resistenza mentre si allontanava dalla centrale elettrica Enel, da cui poco prima aveva sottratto le batterie e il materiale di cui si trovava in possesso. Ed infatti la sentenza afferma che, al fine di accertare la provenienza delle batterie e dei cavi di alimentazione rinvenuti all’interno dell’autovettura del Fazi, i militari eseguivan subito dopo e in orario notturno un sopralluogo nella vicina centrale elettrica Enel, appurando che poco prima, nel corso della notte, ignoti vi si erano introdotti dopo avere tranciato le catene dei cancelli di ingresso e forzato la porta che conduceva al generatore di corrente. La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente confermato la qualificazione giuridica della condotta ascritta all’imputato come rapina impropria, ritenendo che il requisito della immediatezza richiesto dalla norma incriminatrice non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma vada piuttosto posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa; non vi è dubbio che, nel caso di specie, la condotta violenta posta in essere dal COGNOME, durante il percorso per allontanarsi dal luogo del furto e garantirsi il possesso della refurtiva, fosse finalizza ad evitare l’accertamento della sottrazione poco prima effettuata, sicchè correttamente la reazione violenta è stata ritenuta elemento integrante della fattispecie di rapina impropria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La seconda censura formulata, per omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico, è manifestamente infondata in quanto l’aspecificità del motivo di appello, con cui si invocava l’esclusione dell’aggravante sostenendo che non vi sarebbe stata la prova che la condotta di danneggiamento dell’auto fosse diretta alla commissione dei reati di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo sorretta da argomentazioni critiche ma ragioni, non ha dato luogo ad alcun effetto devolutivo e non ha comportato alcun onere motivazionale a carico del giudice dell’impugnazione.
La censura, in ogni caso, non risulta sostenuta da adeguato interesse in quanto, trattandosi di reati unificati per continuazione, la pena base è stata determinata sul reato più grave di rapina impropria, in relazione al quale le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla contestata aggravante della qualità di pubblico ufficiale delle persone offese, mentre l’aggravante del nesso teleologico è stata contestata in relazione al delitto di danneggiamento e, di fatto, non ha assunto concreta rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio.
Giova al riguardo rilevare che, in tema di determinazione della pena per il reato continuato, le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelli rimangono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, da calcolarsi tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti ed attenuanti concorrenti nel reato più grave (Sez. 4, n. 55178 del 09/11/2016, Sicuranza, Rv. 268692 – 01).
A questo primo profilo di inammissibilità della censura, se ne aggiunge un secondo connesso alla constatazione che nessuna doglianza è stata formulata in relazione all’entità degli aumenti sanzionatori per i reati satellite.
Per le ragioni sin qui esaminate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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Il Presidente