Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in India il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; jt a GLYPH kue wao. GLYPH net(‘ GLYPH eA-3- 1,12 -t- GLYPH 251f0/ 2 <-)a / udito l'AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, il quale, dopo una breve discussione, si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/01/2025, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 05/07/2023 del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, concessa la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, rideterminava in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione ed C 400,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per il reato di rapina impropria di alcune merci (sei bottiglie di alcolico tipo Brandy e sei pezzi di cioccolato assortito) ai danni di un supermercato di Roma, confermando la condanna del NOME per tale reato.
Avverso l'indicata sentenza del 29/01/2025 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 624, 625 e 628, secondo comma, cod. pen., con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come furto tentato.
La Corte d'appello di Roma non avrebbe adeguatamente motivato il perché abbia ritenuto «più verosimile» (così il ricorso) la ricostruzione del fatto che era stata operata dal Tribunale di Roma nonostante essa comporterebbe «l'illogica e di fatto impossibile continuità dell'azione violenta dell'imputato per un lasso di tempo sicuramente superiore ai 10 minuti, presumibilmente tra i 12 ed i 15 minuti».
Tale sarebbe, in particolare, il lasso di tempo intercorso tra la chiamata delle Rirze dell'ordine da parte del personale del supermercato dopo che egli era stato fermato dopo avere superato le casse con la merce non pagata occultata nel proprio zaino, e l'arrivo dei Carabinieri, che era stato di dieci minuti successivo a quando essi furono allertati dalla centrale operativa.
Secondo il ricorrente, alla luce di ciò, sarebbe «molto più credibile» la sua versione dei fatti, secondo cui egli, una volta fermato dopo avere superato le casse del supermercato, «abbia tentato di "recuperare" la situazione, tentando di contattare il fratello perché venisse a portargli del denaro per pagare la merce sottratta (valore circa € 45,00), e che successivamente, alla vista dei CC, si sia spaventato ed abbia tentato la fuga, quando ormai non era più in possesso dei beni sottratti, recuperati dal personale del punto vendita».
Vi sarebbe stata insomma una «scissione delle azioni (prima il tentativo di furto, poi il fermo dopo le casse, poi il tentativo di contattare e far arrivare fratello per pagare, solo dopo 10-12 minuti la fuga, alla vista dei CC, ma ormai senza merce) piuttosto che quelle della illogica continuità dell'azione violenta per 12-15 minuti, finalizzata a consumare la rapina impropria, che se fosse vera avrebbe comportato in primis l'intervento di altro personale del punto vendita ed inoltre conseguenze visibili sui soggetti coinvolti».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: «omesso esame di circostanze, rinvenibili in atti, relative alla condizione del prevenuto, conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle espressa prognosi negativa circa la richiesta di applicazione di pena sostitutiva ex art. 545 bis c.p.p.».
Il COGNOME lamenta che la motivazione con la quale la Corte d'appello di Roma ha negato l'applicazione delle pene sostitutive, fondata sulla ripetuta trasgressione alle prescrizioni inerenti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e sulla sostituzione di tale misura cautelare con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Teramo, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne, sarebbe «anacronistic».
Ciò in quanto la Corte d'appello di Roma avrebbe ignorato che, dopo la sentenza di primo grado, con ordinanza del 02/10/2023, il Tribunale di Roma aveva revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Teramo, con la motivazione: «ritenuto che l'osservanza, da parte del prevenuto, delle prescrizioni giornaliere a lui imposte abbia segnato il venir meno delle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione della condotta avendo egli dimostrato, con il proprio comportamento, di avere compreso la portata delle conseguenze derivanti dalla sua attività illecita tanto che può ritenersi che egli si asterrà futuro dalla reiterazione del reato».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo alla richiesta, che era contenuta nel suo atto di appello e che era stata reiterata nel corso della discussione in udienza, di concessione dei «doppi benefici di legge».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d'appello di Roma ha basato la conferma dell'affermazione di responsabilità del NOME per il reato di rapina impropria sulla scorta degli elementi di prova costituiti, oltre che dal verbale di arresto dell'imputato: a) dal contenuto della denuncia che era stata sporta dall'addetto alla vigilanza del supermercato NOME COGNOME, il quale aveva riferito che, dopo che il NOME aveva superato le sbarre antitaccheggio del supermercato portando con sé, occultata all'interno del proprio zaino, la merce non pagata, e dopo che egli era intervenuto per bloccarlo, l'imputato lo aveva spinto e strattonato più volte, colpendolo con degli spintoni al petto al fine di divincolarsi, in modo da assicurarsi il possesso delle cose sottratte e l'impunità; b) dal contenuto della relazione che era stata fatta, in sede di presentazione dell'arrestato, dall'operante della polizia giudiziaria NOME COGNOME, il quale aveva riferito di avere visto il COGNOME spintonare il COGNOME proprio mentre stava sopraggiungendo un autobus, dal che gli era apparso chiaro come tale spintonamento avesse lo scopo di darsi alla fuga salendo a bordo dello stesso autobus.
Alla luce di tali elementi probatori, dei quali, diversamente da quanto è affermato dal ricorrente, non emerge alcun travisamento, appare evidente la
correttezza della qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata, atteso che, dagli stessi elementi, risulta che il NOME aveva già superato le sbarre antitaccheggio del supermercato con la merce non pagata, della quale, pertanto, aveva già compiuto la sottrazione, con la conseguenza che la commissione della violenza, dopo tale sottrazione, nei confronti dell'addetto alla vigilanza del supermercato per assicurarsi il possesso della merce sottratta e per conseguire l'impunità fuggendo determina la consumazione del delitto di rapina impropria, per la quale, come è noto, è indifferente che dalla violenza (o minaccia) consegua l'impossessamento, atteso che questo non costituisce l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga e il possesso dei trapani; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269858-01).
Le doglianze del ricorrente, inoltre, lungi dal fare emergere un'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, tanto meno manifesta, consistono altresì nell'evidenziazione di ragioni in fatto, sostenute per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli indicati elementi di prova, il ch non è possibile fare in sede di legittimità, atteso che ciò attiene al merito.
Si deve anche rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito come, ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisi dell'«immediatezza», contemplato dalla norma incriminatrice del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richieda la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285038-02).
Nel caso in esame, anche stando a quanto è sostenuto in fatto dal ricorrente, l'arco temporale di poco più di dieci minuti che sarebbe intercorso tra la sottrazione della merce e la commissione della violenza non risulterebbe comunque tale, in tutta evidenza, da interrompere l'unitarietà spazio-temporale dell'azione del NOME volta a impedire al personale del supermercato di tornare in possesso della merce sottratta e, altresì, eventualmente anche dopo che la stessa merce era stata recuperata dal medesimo personale, ad assicurarsi l'impunità dandosi alla fuga.
Il secondo motivo e il terzo motivo – i quali, essendo tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.
Nel proprio atto di appello, il COGNOME aveva concluso chiedendo alla Corte d'appello di Roma sia la concessione dei «doppi benefici di legge» sia, «n via subordinata», la riduzione della pena al minimo edittale e, «n questo caso», l'«applicazione dell'art. 545-bis c.p.p.» (pag. 3; quest'ultima richiesta era stata oggetto del terzo motivo di appello).
Con riguardo alla prima richiesta di applicazione dei «doppi benefici di legge» – la quale, come si è visto, era stata avanzata in via principale -, la Corte di Roma ha del tutto omesso di motivare, come era invece tenuta a fare (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01).
Con riguardo alla seconda richiesta di applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva – la quale richiesta, come si è visto, era stata avanzata in via subordinata -, si deve ritenere che, poiché la Corte d'appello di Roma ha basato il rigetto di tale richiesta sull'inosservanza delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare (quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e sulla conseguente sostituzione di tale misura con un'altra più grave (quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Teramo, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne) e, quindi, sullo sviluppo della vicenda cautelare, la stessa Corte d'appello avrebbe dovuto logicamente considerare la medesima vicenda nella sua interezza, compreso, in particolare, il fatto che, con ordinanza del 02/10/2023 (della quale la Corte d'appello non poteva non essere a conoscenza), il Tribunale di Roma aveva revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Teramo con la motivazione: «ritenuto che l'osservanza, da parte del prevenuto, delle prescrizioni giornaliere a lui imposte abbia segnato il venir meno delle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione della condotta avendo egli dimostrato, con il proprio comportamento, di avere compreso la portata delle conseguenze derivanti dalla sua attività illecita tanto che può ritenersi che egli si asterrà in futuro dalla reiterazione del reato». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da ciò consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego del riconoscimento dei benefici di legge o, in subordine, al diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva, con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto.
Il giudice del rinvio, pertanto: a) dovrà pronunciarsi sulle richieste principali del ricorrente di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; b) nel caso in cui ritenga di non concedere la sospensione condizionale della pena, dovrà nuovamente pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva
della pena detentiva, considerando, nel motivare sul punto, l'intera vice cautelare del COGNOME, quale si è sopra brevemente riassunta.
Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di riconoscimento dei benefici di legge o, in subordine, sull'applicazione di sanzione sostitutiva rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezioneiella Corte d'appello di Rom Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 30/10/2025.