Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40083 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40083 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
I difensori hanno presentato memoria con la quale hanno replicato alle conclusioni del P.M.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.2 D.L. n. 137/2020.
Motivi della decisione
Con sentenza in data 03/11/2021 la Corte d’appello di Bologna confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva condannato Bannaour Zied e COGNOME NOME per concorso in rapina aggravata in danno di COGNOME NOME, il Bannaour anche per porto di una bomboletta spray contenente gas lacrimogeno, da considerarsi arma comune da sparo.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
Bannour COGNOME NOME:
vizio della motivazione in ordine alla sua partecipazione alla rapina. Lamenta che la Corte d’appello ha affermato che l’imputato ha ammesso in sede di interrogatorio di essersi recato insieme agli altri coimputati la sera del 24 luglio 2014 nella discoteca Cocoricò di Rimini, mentre non vi è alcun interrogatorio né tantomeno alcuna missiva in tal senso da parte sua. Contesta anche mancata motivazione delle numerose doglianze avanzate in sede di appello con riguardo alla ricostruzione dei fatti;
vizio della motivazione con riguardo al reato di cui all’articolo 4 commi 1 e 2 L. n. legge 89567. Lamenta che non è stato provato il contenuto della bomboletta, ne è stata effettuata alcuna valutazione sul profilo soggettivo del reato. Non aveva acquistato la bomboletta in contestazione ma l’aveva rinvenuta a terra poco distante dalla discoteca, prima di entrare all’interno del locale. Evidente quindi che non poteva conoscere il contenuto del liquido presente nella stessa e quindi la sua capacità offensiva.
COGNOME NOME NOMENOME
nullità della sentenza per violazione del diritto dell’imputato di partecipare all’udienza a fronte di richiesta di differimento per legittimo impedimento disattesa dal giudice d’appello;
nullità dell’udienza cartolare e della sentenza ex articolo 178 sub c) cod. proc. pen. per mancata partecipazione attiva del difensore all’udienza cartolare. In questa sede chiede acquisizione ex articolo 238 bis cod.proc.pen della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2331/2016 pronunciata nei confronti del coimputato COGNOME, indicata come prova a discarico
omessa motivazione avendo il giudice di secondo grado motivato solo per relationem
omessa motivazione sul concorso dell’imputato
nullità della sentenza per mancata correlazione ex articolo 521 e 516 codice procedura penale. Sostiene che nel capo di imputazione non vi era alcuna menzione di una colluttazione antecedente, contestuale o successiva al fatto di rapina
contesta la mancata derubricazione in furto con strappo
contesta il diniego delle attenuanti di cui all’articolo 62 numero 4, 62 numero 6 e 114 cod. pen.
Il ricorso di Bannaour è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criten di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici dell’impugnazione i quali hanno offerto – su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente – una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti.
Ed invero, le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu acuii della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all’art. 19 cod. proc. pen.
La prova della colpevolezza dell’imputato è stata ravvisata nella precisa, coerente ed esaustiva testimonianza della persona offesa, riscontrate dai testi presenti al momento dei fatti. Deve aggiungersi che alle ragioni argomentate dalla sentenza in esame non sono correlate quelle poste a fondamento del ricorso, con l’effetto che queste ultime si rivelano anche aspecifiche.
Anche la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di sussistenza del reato di cui all’articolo 4 commi 1 e 2 L. n. 895/67 si rivela del tutto coerente congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso.
Anche il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Con riguardo ai primi due motivi di ricorso deve osservarsi che il processo d’appello è stato celebrato il 3 novembre 20:21, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 del D.L. n. 149/2020 e successive modifiche, secondo il rito camerale non partecipato, basato sul mero contraddittorio cartolare, a meno che non ricorrano i
casi espressamente considerati dalla norma come altrettante deroghe all’applicazione di detto rito. Le deroghe sono sostanzialmente due: la prima discende come effetto di legge dalla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la seconda dipende dalla esplicita volontà delle parti processuali. In altri termini per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
La norma disciplina i tempi e le forme con cui le parti devono avanzare la richiesta, essendo previsto che la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria della Corte d’appello in via telematica, allo stesso modo, è previsto che anche l’imputato formuli, a mezzo del difensore la richiesta di partecipare all’udienza entro lo stesso termine perentorio e con le medesime forme.
Nel caso in esame nei termini di legge non è stata avanzata nessuna richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato e neppure si è dato corso alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Solo il 30/10/2021 il difensore di COGNOME NOME ha avanzato via pec istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato che è stata correttamente respinta perché non era configurabile una situazione di impedimento a comparire dell’imputato, considerato che il processo a trattazione scritta non ne prevede la comparizione.
Con il terzo motivo di ricorso il COGNOME censura l’apparato motivazionale della sentenza della Corte d’Appello di Bologna lamentando un’assenza di motivazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado
Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della sentenza di appello, ha avuto modo di affermare che l’integrazione della motivazione tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d’appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all’esame delle censure dell’appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Più specificamente, l’ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o
manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p.’ comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione.
Nel caso in esame, il giudice d’appello, seppure con una motivazione stringata ha risposto in modo specifico a tutte le doglianze avanzate dall’appellante, richiamando la completa motivazione del giudice di primo grado solo con riguardo alle questioni di fatto già adeguatamente esaminate dal Tribunale.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Così come inammissibili sono anche motivi che investono la qualificazione giuridica del fatto, il concorso dell’imputato e il trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico.
I giudici d’appello hanno infatti dato atto con motivazione logica e coerente del contesto nel quale si sono svolte le vicende e della partecipazione del COGNOME che non sì è limitato ad essere presente nel momento in cui è stata sottratta la catenina ma ha partecipato attivamente allo scontro fisico finalizzato alla fuga, con conseguente corretta qualificazione giuridica dei fatti come rapina impropria
Così come la sentenza impugnata ha dato atto delle ragioni per cui non poteva essere concessa l’attenuante di cui al l’articolo 62 numero 4, considerata la natura plurioffensiva del delitto e quella di cui all’articolo 62 numero 6, non avendo il ricorrente risarcito il danno e neppure quella di cui all’articolo 114 codice penale considerato che la sua partecipazione non poteva essere considerata di minima importanza.
Del tutto destituita di fondamento è la censura di difetto di correlazione, avanzata tra l’altro per la prima volta in questa sede, considerato che dallo stesso capo di imputazione risulta la contestazione di rapina impropria.
Deve aggiungersi che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, situazione che non si è verificata nel caso di specie
considerato che la sentenza della Corte d’appello di Bologna di cui è richiesta l’acquisizione è stata pronunciata il 28.4.2016 ed è divenuta definitiva a seguito di inammissibilità del giudizio di Cassazione il 05/05/2017
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma 05/04/2023