Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato in Georgia il DATA_NASCITA NOME COGNOME C.U.I. NUMERO_DOCUMENTO nato a Trento il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 16 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Nessuno è presente per i ricorrent
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 dicembre 2022, parzialmente riformando la sentenza resa in data 16 maggio 2022 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, ha confermato la condanna di NOME COGNOME ed NOME COGNOME per concorso nel reato di tentata rapina di cui al capo A) e di resistenza a pubblic ufficiale di cui al capo B e del solo COGNOME anche per il reato di lesioni personali;
ha escluso per entrambi la circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1 cod pen. delle più persone riunite in relazione al delitto di rapina impropria di cui al ca A)
dell’imputazione, confermando per NOME il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado;
ha assolto COGNOME dal reato di resistenza di cui al capo B) e riconosciute, sempre nei confronti del predetto, la circostanza di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen. oltre già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittagli.
2.Propongono ricorso, con unico atto sottoscritto dal comune difensore, gli imputat deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 56 e 628 cod.pen. poiché la Corte ha erroneamente qualificat la condotta ascritta come tentata rapina, mentre avrebbe dovuto ritenere sussistenti i tentativo di furto e la violenza a pubblico ufficiale, non essendo oltretutto emersa prova COGNOME fosse consapevole e avesse accettato il rischio di eventuali manifestazioni violenza del coimputato.
2.2 Vizio di motivazione in quanto in seguito all’esclusione della ritenuta aggravante de più persone riunite la condotta di cui al capo A è stata derubricata in tentata rapina sempli e tuttavia sono rimasti inalterati i termini del trattamento sanzionatorio.
2.3 Mancanza di motivazione in ordine alla derubricazione del reato in tentata rapin semplice, poiché il giudice avrebbe comunque dovuto giustificare la congruità della sanzione già irrogata in primo grado, rispetto alla meno grave fattispecie ritenuta in secondo grad E’ pervenuta nomina dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia dell’imputato COGNOME e istanza di rinvio per impegni professionali; è pervenuta rinunzia al mand dell’AVV_NOTAIO per NOME, che risulta difeso anche dall’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente è opportuno ribadire che l’istanza di rinvio avanzata dall’AVV_NOTAIO per concomitanti impegni professionali non è stata accolta poiché nessuno dei concomitanti giudizi riguarda imputati detenuti; le date dei rinvii sono antecedenti alla richie trattazione orale; non risulta documentata l’impossibilità di nominare un sostit processuale e l’orario pomeridiano fissato per la trattazione del presente giudizio, c provvedimento comunicato al difensore, non era incompatibile con gli altri impegni dallo stesso rappresentati.
2.Solo il ricorso proposto nell’interesse di NOME è fondato ed impone l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1 Il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica della condotta di ra è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 COGNOME, Rv. 253153; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283847), secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendent
dalla propria volontà, immediatamente dopo adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
Questo è avvenuto nella specie, in cui il correo NOME ha reagito con violenza al tentativo di arresto effettuato, mentre tentava di allontanarsi dal luogo del furto, dopo esse separato dal COGNOME.
La Corte ha escluso la sussistenza della contestata aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di rapina e nei confronti di COGNOME ha COGNOME riconosciu anche l’attenuante del concorso anomalo previsto dall’art. 116 cod.pen., sebbene questa Corte abbia ribadito anche recentemente che in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l’uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che progredire l’azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all’esecuzione materiale della violenza o minaccia. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, per la valutazione della circostanza di cui all’art. comma secondo, cod. pen., la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 110 cod. pen., in una fattispecie nella quale l’imputato aveva concorso all’esecuzione materiale di una sottrazione all’interno di un locale commerciale in orario di chiusura in assenza di addetti e degenerazione violenta dell’azione era stata determinata dall’imprevisto sopraggiungere di uno dei dipendenti che era stato spinto da altro correo durante la fuga). (Sez. 2 Sentenza n. 49443 del 03/10/2018 Ud. (dep. 29/10/2018 ) Rv. 274467 – 01 )
2.2 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, inerenti alla dosimetria della pena, sono pri concreta specificità e manifestamente infondati nei confronti di COGNOMECOGNOME alla luce d consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui rideterminazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ed infatti a pagina tre la sentenza esplicita il calcolo della pena nei confronti del ricor muovendo da una pena detentiva pari al minimo edittale, ridotta per il tentativo, circostanza attenuante di cui all’articolo 116 e le circostanze attenuanti generiche.
Di contro la Corte di appello ha ritenuto di confermare nei confronti di NOME COGNOME l determinazione della pena già effettuata con la sentenza di primo grado, ma così facendo non ha considerato che il GIP aveva ritenuto le concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, mentre con la sentenza di appello, e particolare con il dispositivo corretto ai sensi dell’art. 130 cod. proc.pen., è stata es nei confronti di entrambi gli imputati la circostanza aggravante del numero delle persone riunite, già ritenuta in relazione al più grave reato di rapina.
E’ noto che in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze tro applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fat considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reat
“satellite” esclusivamente ai fini dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. Sentenza n. 13369 del 13/02/2018 Ud. (dep. 22/03/2018 ) Rv. 272567 – 01)
Ne consegue che, avendo escluso l’unica aggravante contestata per la rapina, il collegio avrebbe dovuto rideterminare la pena anche per COGNOME, in quanto detta esclusione rende superfluo il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.pen. formulato dal GUP e avrebbe dovuto comportare una riduzione, anche solo di un giorno, della pena determinata nel minimo edittale, per effetto delle attenuanti generiche
Confermando il trattamento sanzionatorio del primo grado, il collegio ha di fatto esclus l’operatività delle già concesse attenuanti generiche, in precedenza elise dal giudizio equivalenza con l’aggravante.
Ricorre pertanto, la denunziata violazione di legge che impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato a NOME COGNOME, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che terrà conto dei principi sin esposti.
3.11 ricorso di COGNOME deve invece essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 de 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della cort di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e visto l’art. 624 proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della pena responsabilità dell’imputato.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma 11 ottobre 2023
Il Presidente
é , NOME COGNOME
Il Consigliere Estensore
NOME COGNOME NOME COGNOME