Rapina impropria: i limiti del concorso e della violenza
La configurazione del reato di rapina impropria rappresenta uno dei temi più complessi del diritto penale moderno, specialmente quando si tratta di valutare il concorso di più persone nell’azione delittuosa. La recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra il semplice furto e la fattispecie più grave prevista dall’articolo 628 del codice penale.
La distinzione tra furto e rapina impropria
Il cuore della questione risiede nel momento in cui viene esercitata la violenza. Mentre nella rapina propria la violenza è il mezzo per sottrarre il bene, nella rapina impropria la forza viene utilizzata subito dopo la sottrazione. L’obiettivo dell’agente è quello di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta oppure di procurare l’impunità.
Il ruolo della violenza nel possesso della refurtiva
Nel caso analizzato, i ricorrenti avevano contestato la loro partecipazione attiva, ma i giudici hanno confermato che la violenza adoperata per garantire ai complici il mantenimento dei beni asportati integra perfettamente il reato. Non è necessario che ogni partecipante compia materialmente la sottrazione, purché il contributo alla violenza sia finalizzato al successo dell’operazione criminale comune.
Unicità del contesto e contiguità temporale
Un elemento fondamentale per la condanna è stato il riconoscimento dell’unicità del contesto. La giurisprudenza richiede che tra la sottrazione dei beni e l’atto violento sussista una stretta vicinanza cronologica. Se la violenza avviene in un momento troppo distante o in un luogo diverso, il nesso logico-giuridico potrebbe spezzarsi, derubricando il reato in fattispecie meno gravi.
La genericità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato come i motivi di ricorso fossero affetti da genericità. In sede di legittimità, non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti, ma occorre dimostrare vizi logici o violazioni di legge specifiche nella sentenza impugnata. La mancanza di un confronto critico con le motivazioni della Corte d’Appello porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la sentenza di secondo grado fosse congruamente motivata. I giudici di merito avevano fornito ampio riscontro delle ragioni fondanti il concorso degli imputati, evidenziando come la violenza fosse stata strumentale al possesso della refurtiva. La contiguità temporale tra le violenze e le asportazioni dei beni è stata giudicata un argomento logico insuperabile, che chiude ogni spazio a interpretazioni alternative in favore della difesa.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce la severità del sistema penale verso chi agevola la fuga o il possesso dei beni rubati attraverso l’uso della forza. Oltre alla conferma della pena, l’inammissibilità del ricorso comporta pesanti conseguenze economiche, tra cui il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, quantificata in questo caso in tremila euro per ciascun ricorrente.
Quando un furto si trasforma in rapina impropria?
Il reato si trasforma quando l’autore usa violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso del bene o l’impunità.
Cosa rischia chi aiuta i complici a fuggire con la refurtiva usando violenza?
Rischia la condanna per concorso in rapina impropria, poiché la violenza finalizzata a mantenere il possesso dei beni integra questa specifica fattispecie.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una somma variabile tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1698 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1698 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MONTALTO DORA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo dedotto dai ricorrenti COGNOME e COGNOME è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, fornendo ampio riscontro delle ragioni fondanti il concorso dei predetti nel reato loro ascritto di rapina c.d. impropria, per la violenza adoperata al fine di assicurare ai complici il possesso della refurtiva, evidenziando la unicità del contesto e la contiguità temporale tra le violenze e le asportazioni dei beni, con argomenti logici non più censurabili in questa sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022