Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49997 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49997 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto di voler preliminarmente dichiarare la sopravvenuta improcedibilità dei reati contestati ai capi b) e c) della rubrica per mancanza di querela;
Udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, e in sostituzione dei difensori degli altri ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento ricorsi; e in
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 21 giugno 2022, accoglieva il motivo di appello relativo alla continuazione tra tutti i reati rideterminava la pena alla quale erano stati condannati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; era stato contestato agli imputati il reato di cui al capo a), relativo ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti ai danni di sportelli bancomat mediante danneggiamento degli edifici presso i quali erano collocati gli apparecchi (per il quale era stato assolto il solo COGNOME e condannati gli altri imputati); COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati ritenuti responsabili del reato di cui al capo b), relativo ad una tentata rapina (riqualificato in primo grado in tentato furto pluriaggravato); COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME del furto aggravato di cui al capo c); COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME della tentata rapina di cui al capo d); COGNOME NOME di tentato furto aggravato (capo e) e ricettazione (capo f).
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, lamentando l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. relativa alla sussistenza del reato di cui all’art. 416 cod. pen., non essendo stato possibile evincere la stabile collaborazione degli imputati finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fine, sembrando piuttosto verosimile che entrambi avessero partecipato rispettivamente al solo reato di cui al capo b) e oi quello di cui al capo d) che, tuttavia, doveva essere diversamente riqualificato, e quindi ai sensi dell’art. 110 cod. pen.; le intercettazioni citate dai giudici merito non erano idonee a fornire la prova del reato contestato per cui non appariva oltre ogni ragionevole dubbio provata la partecipazione stabile alla asserita consorteria criminale da parte degli imputati.
1.2 Il difensore lamenta la mancata riqualificazione dei fatti di cui al capo d) in tentato furto, visto che la vicenda che vedeva coinvolto NOME non era dissimile da quella che aveva coinvolto NOME per il reato di cui al capo b), riqualificato in tentato furto; mai avrebbe NOME potuto ritenere che chi era alla guida avrebbe cercato di scappare attraverso pericolose manovre con l’autovettura, qualora si fosse verificata la presenza delle forze dell’ordine sul posto del delitto, come poi successo: la circostanza che tutti gli imputati fossero ben organizzati anche con strumenti potenzialmente idonei all’offesa della persona non poteva assurgere a prova della consapevolezza da parte di NOME che
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qualcuno degli altri soggetti agenti avrebbe potuto porre in es comportamenti lesivi nei confronti degli agenti al fine dì garantirsi l’immunità
1.3 Il difensore lamenta l’erronea applicazione della legge penale in ord alla mancata esclusione dell’aumento di pena per la recidiva per entrambi imputati e la concessione delle attenuanti generiche alla massima estensione COGNOME.
Propone ricorso il difensore di NOME NOME.
2.1 Il difensore eccepisce l’errata applicazione degli artt. 56 e 628 pen. per avere la Corte di appello qualificato la condotta posta in e dall’imputato come reato di tentata rapina impropria, nonostante la violenza n potesse ritenersi funzionale alla impunità per il tentato furto, posto condotta dell’imputato era rimasta nell’alveo degli atti preparatori: era in che l’attività degli imputati era stata interrotta ancor prima che p cominciare la fase esecutiva del reato progettato, benché fosse certamen chiara la loro intenzione criminosa in quanto, essendo ancora gli imputati in di sopralluogo del territorio, non poteva escludersi che fossero nella possibil voler desistere dall’azione criminosa; la violenta e improvvisata fuga d imputati era dovuta in quanto si trovavano su una autovettura oggetto di fur non poteva essere correlata ad un tentativo di furto al bancomat che di fatto vi era mai stato.
Propone ricorso il difensore di NOME.
3.1.11 difensore denuncia, in relazione al reato di cui al capo d) d rubrica, l’assoluta mancanza di motivazione conseguente all’omessa valutazion ed al travisamento di prova decisiva, e cioè della relazione di servizio dell’ di polizia, da cui st rilevava che il poliziotto non si era fermato sul posteriore della vettura per cui, innestando la retromarcia, l’autista non avuto alcuna intenzione di travolgere l’agente, quanto piuttosto soltan guadagnare la fuga; non vi era poi alcuna traccia di uno speronament all’autovettura . di servizio, per cui era errata la contestazione di tentata ra impropria.
3.2 Il difensore presentava poi memoria con la quale, alla luce de sopravvenuta disciplina legislativa sulla procedibilità del reato di furto, ch di voler preliminarmente dichiarare la sopravvenuta improcedibilità dei re contestati ai capi b) e c) della rubrica per mancanza di querela quale necess condizione di procedibilità, con tutte le conseguenti determinazioni del cas punto di ricalcolo della pena finale.
Propone ricorso il difensore di NOME.
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4.1 Il difensore eccepisce l’errata ed illegittima applicazione di legge p con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazion associazione a delinquere, visto che il ricorrente (ne dava atto la stessa Co appello) era intervenuto una sola volta per sostituire il fratello, che si indisponibile, era imputato soltanto del reato di cui al capo d), e non comp in nessuna delle intercettazioni che avevano preceduto l’unica volta che comparso nel procedimento.
4.2 Il difensore contesta la sussistenza del tentativo del reato di cui a d), in quanto la condotta tesa alla sottrazione della cosa non era nea iniziata; ne discendeva la non punibilità per il fatto ascritto in mancanza elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice.
4.3 Il difensore lamenta il mancato riconoscimento della diminuente di cu al secondo comma dell’art. 116 cod. pen. negata in quanto il ricorrente, in conversazione precedente ai fatti, in cui nessuno ipotizzava ciò che sare potuto accadere, avrebbe acconsentito alla scelta del guidatore; era chiaro c era magnificata la capacità di condurre con sicurezza il veicolo da parte guidatore, non certo la spregiudicatezza e capacità di investire un poliziotto.
Propongono ricorso per cassazione i difensori di COGNOME NOME.
5.1 I difensori eccepiscono vizio di motivazione con riferimento alla riten affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ex art. 416 cod. pen., non essendo stata raggiunta la prova dell’inserimento di COGNOME nel compagine associativa; in particolare, le conversazioni intercettate risult travisate e parcellizzate; vi era carenza di qualsiasi prova del contrib COGNOME alla associazione e mancava la dimostrazione di un ruolo dinamico e funzionale allo scopo della stessa; la condotta che eventualmente pote emergere era quella dell’accordo di commettere reati nell’ipotesi di cui a 110 cod. pen.
5.2 I difensori lamentano l’insufficienza della prova relativamente ai rea furto aggravato e ricettazione, visto che il coinvolgimento di COGNOME e ancorato al racconto dello stesso a due supposti sodali, narrazione gene riguardo al tempo, al luogo e ai partecipanti del tentato furto; la Corte di a aveva riferito di ipotetici controlli svolti dalla polizia, che in realtà no intervenuta, e ad un ipotetico colpo di pistola; i particolari che secondo l di appello COGNOME aveva riferito erano assolutamente dissonanti rispetto materiale in atti; inoltre, in merito alla ricettazione contestata la Corte di non aveva motivato ritenendone automaticamente la sussistenza anche sotto i profilo soggettivo.
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5.3 I difensori lamentano l’errata applicazione della recidiva reiter l’errata valutazione dei precedenti penali in assenza di una loro valutazione l’effettiva maggiore responsabilità e pericolosità sociale dell’imputato certificato del casellario giudiziale si evinceva che COGNOME COGNOME era mai st dichiarato recidivo e tutti i fatti risalivano al febbraio 2013, per cui era il l’aumento di 2/3 della pena.
5.4 I difensori eccepiscono il vizio di motivazione in ordine alla negazi delle attenuanti generiche e la violazione di legge in relazione all’art.13 pen.
5.5 I difensori lamentano la carenza di motivazione in ordine al trattamen sanzionatorio e la mancata motivazione sugli aumenti di pena.
I medesimi difensori propongono ricorso anche nell’interesse di COGNOME COGNOME.
6.1 I difensori lamentano la contraddittorietà e/o manifesta illogicità motivazione in merito all’iter argomentativo relativo alla attribuibilità del reato di cui al capo c) all’imputato e non ad altri e l’errata applicazione della legge per insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio sulla partecipazion reato dell’imputato: i partecipanti all’associazione avevano già avuto modo manifestare numerosi dubbi e lamentele sul conto di COGNOME COGNOMEche era stat assolto dal reato associativo) ancora prima del colpo del 3 gennaio 2018, rag per cui era inverosimile che lo stesso vi avesse potuto partecipare fattivame inoltre, non vi era alcun riscontro effettivo della presenza di COGNOME COGNOME l dell’accaduto, partecipazione ritenuta dal primo giudice sulla base di ricostruzione poi smentita Dalla Corte di appello.
Era evidente -proseguono i difensori- che in relazione a tutta ricostruzione formulata dall’accusa e recepita nelle sentenze gravate vi e una serie di dubbi assolutamente plausibili ai quali la sentenza impugnata dava alcuna risposta e l’affermazione “vieni lì” rivolta da NOME a COGNOME insufficiente a provare la partecipazione di quest’ultimo al fatto.
6.2 I difensori lamentano motivazione contraddittoria e violazione di leg in merito al diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
6.3 I difensori eccepiscono il vizio di motivazione in ordine alla negazi delle attenuanti generiche e la violazione di legge in relazione all’ari 13 pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, le stesse non si confrontano assolutamente con quanto affermato dalla Corte di appello, che ha dedicato la prima parte della motivazione della sentenza agli elementi dai quali si è tratta l’esistenza dell’associazione nelle pagine da 3 a 9), passando poi ad esaminare le posizioni dei singoli appellanti.
In particolare, la Corte rileva che dalle intercettazioni (che venivano puntualmente riportate) risultava che COGNOME diceva agli altri le attività da svolgere, ed era riconosciuto dagli altri quale capo del sodalizio; sul punto, il motivo di ricorso pretende di fornire una spiegazione alternativa delle risultanze delle intercettazioni, operazioni non consentita in sede di legittimità, dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389).
Analogo discorso vale per NOME, la cui posizione viene trattata alle pagine 44 e 45 della sentenza impugnata, nella quale vengono riportate le intercettazioni dalle quali si è tratta la conclusione del suo inserimento nell’associazione, con la consapevolezza di farne parte e di aderire al programma criminoso, svolgendo compiti esecutivi.
E’ stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell’associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi” (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724).
1.2 Relativamente al reato di cui al capo d) contestato al solo COGNOME, la Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che tutti i partecipanti al reato debbano rispondere di rapina impropria,
essendo prevedibile l’evoluzione violenta dell’azione criminosa non solo per la nota spregiudicatezza del conducente dell’autovettura (NOME), c avrebbe poi tentato di investire il poliziotto, ma perché “il fatto che una Vol possa individuare, possa affiancarsi e bloccare le vie di fuga mentre intima l’ è un evento che rientra nella normale prevedibilità di chi si reca a perpetr furto eclatante sulla pubblica via” (pag.49); è stata quindi corretta applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di concor anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell’azione inerente ad furto l’uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progred sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, a dell’art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezional quindi, non prevedibile” (Sez.2, 52811 del 04/11/2016, COGNOME, Rv. 268788
1.3 Per quanto infine riguarda la concessione delle attenuanti generiche COGNOME, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consenti giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzio prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connota tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabil meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga inv escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussi Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trat sanzionatorio; nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun motivo p quale sarebbe meritevole del beneficio, per cui il motivo è manifestamen infondato.
Relativamente alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una spe motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazion succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce signif prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato: nel caso in esame, Corte di appello ha evidenziato per COGNOME i fatti contro il patrimo commessi in un contesto associativo e per NOME la particolare gravità fatti commessi, elementi significativi di una più spiccata pericolosità soc
refrattarietà alla sanzione penale, anche alla luce dei precedenti penali d imputati, con ciò adempiendo pienamente all’obbligo motivazionale.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME deve essere dich inammissibile.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere dichi inammissibile.
3.1 L’unico motivo di ricorso propone, invero, una rilettura degli elementi fat non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazio dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capa esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudi merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento espost dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametri s indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte ( 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la Corte territoriale ha infatti evid il tentativo di investimento del poliziotto posto in essere da NOME, correttamente individuando la violenza propria del tentativo di rapina.
3.2. Quanto ai motivi aggiunti, si deve ribadire che “la proposizione di atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicat che…produce l’effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti proce come l’integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rileva perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso” (cos in motivazione Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) pertanto, attesa la inammissibilità del ricorso, del tutto irrilevante è sta presenza di una querela per i reati di cui ai capi b) e c).
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve esse dichiarato inammissibile.
4.1 II primo motivo di ricorso chiede una inammissibile rivalutazione del risultanze istruttorie: a fronte dell’eccezione della difesa secondo cui COGNOME partecipato ad un solo reato, si deve rilevare come la Corte di appello a evidenziato che COGNOME era stato indicato da COGNOME come potenziale escavatorista e che aveva chiesto lui al fratello di poter entrare nel g partecipando poi alla tentata rapina di cui al capo d) non solo nella esecutiva, ma anche in quelle preparatoria e decisionale, con ciò dimostrando sua appartenenza all’associazione e la consapevolezza di farne parte, co emergeva anche dalle conversazioni nelle quali i correi lo indicano come “uno loro”.
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4.2 Sul secondo motivo di ricorso devono essere richiamate le considerazioni svolte in ordine all’analogo motivo proposto nell’interesse di COGNOME (punto 2.1); inoltre, si deve ribadire che “è configurabile il tentativo rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità” (Sez.U. n. 34952 del 19/04/2012, COGNOME, Rv. 253153 – 01; vedi anche Sez.2, 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847).
4.3 Quanto alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato non solo l’intento di COGNOME di poter forzare un posto di blocco, ma anche la sua partecipazione a tutte le fasi prodromiche della tentata rapina, compreso il furto della autovettura usata per la stessa, argomentazione, quest’ultima, con la quale il motivo di ricorso non si confronta assolutamente.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile.
5.1 Relativamente al reato associativo, valgono le considerazioni già esposte per quanto riguarda il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, posto che anche in questo caso si vuole dara al contenuto delle intercettazioni un significato diverso da quello attribuito dalla Corte di appello, che ha richiamato, in particolare, quelle del 19 dicembre 2017 e del 31 gennaio 2018, in cui COGNOME lo indica come componente del gruppo, quelle in cui COGNOME programma le attività delittuose e discute delle esigenze del gruppo, traendo la corretta conclusione secondo la quale il ricorrente aveva un ruolo di rilievo all’interno del sodalizio.
5.2 Quanto ai reati di cui ai capi e) e f), anche in questo caso il motivo di ricorso fornisce una valutazione delle prove diversa da quella operata dalla Corte di appello (operazione non consentita in sede di legittimità), che ha ritenuto che la conversazione in cui COGNOME, parlando con i sodali, raccontava l’episodio del tentato furto, riferendone i particolari ed affermando di avervi partecipato; in particolare, quanto all’elemento soggettivo della ricettazione, la contestazione contenla in appello era estremamente generica, non avendo l’appellante fornito alcuna spiegazione alterativa su come fosse venuto in possesso del mezzo, per cui nessun onere motivazionale aveva la Corte di appello sul punto.
5.3 Relativamente alla recidiva, vi è congrua motivazione a pag.41 della sentenza impugnata; quanto alle attenuanti generiche, anche in questo caso il
ricorrente non indica perché sarebbe meritevole del beneficio, con conseguen inammissibilità del motivo.
Correttamente è stata contestata la recidiva reiterata alla luc certificato penale in atti, da cui risultano 8 precedenti condanne, eviden dalla Corte di appello, che ha ritenuto che “i fatti contro il patrimonio pe procede anche un un contesto associativo sono significativi di una più spicc pericolosità sociale e refrattarietà alla sanzione penale” (pag. 41 sen impugnata); si deve inoltre ribadire che “in tema di recidiva reiterata conte nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da p sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di un maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazion senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice” (Sez 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01).
Per quanto riguarda la pena, è principio costantemente affermato a quest Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima minimo edittale, come nel caso in esame, l’obbligo di motivazione del giudice attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pe quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..(vedi sentenza n. 28852 del 08/05/2013 COGNOME e altro, Rv.256464; Sez. 2 sentenza n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME e altro, Rv.271243); tale princip vale anche per gli aumenti apportati a titolo di continuazione, specifica ciascun reato dalla Corte di appello.
6. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiar inammissibile.
6.2 Sul primo motivo di ricorso, relativo alla commissione del reato di cui capo c), si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurr travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapp la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudi merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o s un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valu giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti el sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un f trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e opinabile, ma l’interpretazione da attribuire in ordine al contenuto
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intercettazioni telefoniche ed ai sopralluoghi effettuati precedenti al furto (s veda la motivazione contenuta in particolare alle pagine 43 e seguenti della sentenza impugnata).
6.3 Quanto alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte di appello ha ritenuto che la partecipazione di COGNOME alle fasi preparatorie impedisse di ritenere la sua partecipazione come minima, anche in considerazione del fatto che era colui che manovrava l’escavatore, fondamentale per l’esecuzione del furto.
6.4 Anche COGNOME non indica alcuna ragione per la quale sarebbe meritevole della concessione delle attenuanti generiche, con conseguente inammissibilità del motivo; del tutto generico è il motivo sulla pena, comunque contenuta vicino al minimo edittale.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/2023