Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32783 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nardò il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce confermava la condanna di NOME COGNOME per i reati di rapina aggravata, violazione degli obblighi imposti con la misura di prevenzione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Si contestava lo stesso di essersi appropriato di alcuni carciofi coltivati nel terreno di proprietà di NOME COGNOME (di 81 anni), locato a NOME COGNOME. Il COGNOME, sorpreso dallo COGNOME, per procurarsi l’impunità, aggrediva verbalmente l’anziano.
Contro tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di
NOME COGNOME, che deduceva:
2.1.violazione di legge (art.628 cod. pen.) e vizio di motivazione: la persona offesa del delitto di rapina non poteva essere NOME COGNOME, che era il proprietario del terreno nella disponibilità del locatario NOME COGNOME, il quale avrebbe autorizzato il COGNOME a prelevare i carciofi dal terreno ‘a suo piacimento’;
2.2. travisamento della prova: la Corte di appello avrebbe ritenuto, diversamente dal primo giudice, che il COGNOME avesse autorizzato il COGNOME a prelevare carciofi dal fondo da lui locato, non ‘a suo piacimento’, ma solo quando egli era presente; tuttavia, dalle dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME sarebbe emerso che il COGNOME avrebbe potuto prendere i carciofi quando voleva, senza alcuna limitazione;
2.3. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
2.4. violazione di legge (art. 4 l. 110 del 1975) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere: sia il coltello che la forbice erano stati utilizzati per il taglio dei carciofi, sicché il loro porto risulterebbe giustificato;
2.5. violazione di legge (art. 133 cod. pen., Corte cost n. 86 del 2020) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si invocava la concessione dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2020 che prevedeva che la pena fosse diminuire di un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi le modalità e le circostanze dell’azione il fatto risultasse di lieve entità; inoltre si censurava il diniego della concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto.
1.1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, per integrare il delitto di rapina non è necessario che la persona destinataria della violenza coincida con chi è proprietario dei beni appresi.
Invero la fattispecie descritta dall’art. 628 cod. pen. punisce chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (nel caso in esame l’ingiusto profitto consiste nell’apprensione dei carciofi), mediante violenza alla persona (nel caso in esame agita nei confronti dello COGNOME che si era opposto all’apprensione) si impossessa della cosa mobile altrui (i carciofi) sottraendola a chi la detiene (il
COGNOME): dunque si rinvengono tutti gli elementi per ritenere configurato il delitto di rapina.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si allega il travisamento delle testimonianze del COGNOME e del COGNOME è infondato.
Invero dalle dichiarazioni allegate dal ricorrente emerge che il COGNOME, nel corso della escussione dibattimentale, aveva esplicitamente affermato che l’autorizzazione a prelevare carciofi concessa al COGNOME era limitata al periodo in cui lo stesso era presente sul fondo; a pag. 4 del ricorso si riportano infatti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni del COGNOME che afferma di avere detto al COGNOME «quando ci sono, ti fermi e te li do».
Tali dichiarazioni risultano confermate da quelle, invero più generiche, del COGNOME che ha riferito che i ragazzi del COGNOME, in sua presenza avevano chiesto allo stesso se potessero dare dei carciofi al COGNOME, domanda alla quale il COGNOME aveva risposto «date quello che vuole, non c’è problema».
E’ vero che questa dichiarazione, invero generica, potrebbe indurre a ritenere che l’autorizzazione a prelevare i carciofi fosse stata concessa senza limitazioni, tuttavia, le dichiarazioni del COGNOME vanno interpretate e lette in coerenza con quelle del COGNOME che, invece, ha affermato chiaramente di avere autorizzato il COGNOME a prelevare i carciofi solo quando egli era presente sul fondo.
1.3. Il mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso implica l ‘ infondatezza della invocata riqualificazione giuridica della condotta nel più lieve reato previsto dall’art. 393 cod. pen.
Il collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevabile ove sussista (a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenza diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni unite il discrimine tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 02).
Nel caso in esame l’autorizzazione del COGNOME era limitata al periodo nel quale lo stesso era presente sul fondo, sicché ogni azione di apprensione dei carciofi quando il COGNOME non era presente si configura come arbitraria. Non è emerso infatti che il COGNOME avesse un diritto al prelievo indiscriminato di carciofi tutelabile in giudizio, sicché mancano i presupposti per potere ritenere sussistente la fattispecie dell’esercizio arbitrario delle propr ie ragioni prevista dall’art. 393 cod. pen.
1.4. Analogamente, ritenuto illegittimo il prelievo degli ortaggi, risulta ‘ ingiustificato ‘ il porto da parte del COGNOME del coltello e della forbice;
peraltro tali strumenti sono stati anche utilizzati per danneggiare le ruote dell ‘ autovettura dello COGNOME
1.5. Con riguardo all’ultimo motivo di ricorso che invoca la concessione dell’attenuante costituzionale prevista con sentenza n. 86 del 2020 il Collegio rileva che sebbene l’appello sia stato presentato il 27 ottobre 2022, ovvero prima dell’introduzione dell’attenuante; tuttavia l’udienza del giudizio di appello si è tenuta il 13 novembre del 2024 quando l’attenuante era già stata introdotta, sicché il fatto che la stessa non sia stata motivatamente richiesta in sede di conclusioni, con devoluzione delle valutazioni in ordine alla sua concedibilità al Giudice di merito impone di rilevare la tardività della deduzione.
1.6. La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti atipiche non supera la soglia di ammissibilità in quanto si profila generica e non indica quali sarebbero le circostanze a sostegno del riconoscimento dell’invocato beneficio.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME