Rapina Impropría: La Cassazione e il Sottile Confine con il Furto
Il nostro ordinamento penale distingue nettamente il furto dalla rapina, ma esistono situazioni intermedie che richiedono un’attenta analisi. Una di queste è la rapina impropria, un reato che si verifica quando la violenza o la minaccia non precedono l’impossessamento dei beni, ma lo seguono immediatamente. Con l’ordinanza n. 25160/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo tema, chiarendo i criteri per distinguere un furto aggravato da una ben più grave rapina.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda una persona condannata per aver sottratto dei beni da un esercizio commerciale e, subito dopo, per aver usato violenza contro il personale del supermercato. L’obiettivo dell’aggressione era chiaro: conseguire l’impunità per il furto appena commesso e garantirsi la fuga. L’imputato, non accettando la condanna per rapina impropria emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere riqualificata come semplice furto.
I Motivi del Ricorso: Furto o Rapina?
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Sosteneva che i fatti dovessero essere inquadrati nel reato di furto (art. 624 c.p.) e non in quello di rapina.
2. Vizio procedurale: Lamentava la mancata ammissione al rito abbreviato condizionato all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza, ritenuti necessari per la sua difesa.
Le Motivazioni della Corte sulla rapina impropria
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi infondati. Sul punto cruciale, la distinzione tra furto e rapina impropria, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: per la configurazione della rapina impropria è sufficiente che tra la sottrazione del bene e l’uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l’unitarietà dell’azione.
Nel caso specifico, le condotte di sottrazione e di violenza si sono succedute “senza soluzione di continuità”. L’aggressione al personale del supermercato è stata posta in essere proprio per assicurarsi l’impunità. Questo stretto legame funzionale e temporale tra il furto e la successiva violenza è ciò che integra il reato di rapina impropria.
Le Motivazioni sul Rito Processuale
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello di non ammettere la prova video fosse correttamente motivata. L’integrazione probatoria era stata giudicata non necessaria alla luce della chiarezza del quadro probatorio già acquisito. Una simile valutazione, se logicamente argomentata e priva di vizi manifesti, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione rafforza un importante principio di diritto. La linea di demarcazione tra furto e rapina impropria risiede nella contestualità e nella finalità della violenza. Se un soggetto, subito dopo aver commesso un furto, usa violenza o minaccia per fuggire con la refurtiva o per evitare l’arresto, commette il reato più grave di rapina. Questa ordinanza serve da monito: la reazione violenta successiva a un’azione furtiva ha conseguenze penali significativamente più severe, poiché l’ordinamento intende tutelare non solo il patrimonio, ma anche l’incolumità personale della vittima.
Quando un furto si trasforma in rapina impropria?
Un furto si trasforma in rapina impropria quando, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, l’autore usa violenza o minaccia contro una persona per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene rubato o per garantirsi l’impunità.
È necessario che passi un certo tempo tra il furto e la violenza per escludere la rapina impropria?
No, al contrario. La sentenza chiarisce che il reato di rapina impropria si configura proprio quando non intercorre un significativo arco temporale tra la sottrazione e la violenza, mantenendo così l’unitarietà dell’azione criminale.
Un giudice può rifiutare una richiesta di giudizio abbreviato condizionato a una prova?
Sì, il giudice può respingere la richiesta se ritiene, con motivazione logica e coerente, che la prova richiesta non sia necessaria ai fini della decisione, in quanto il quadro probatorio è già sufficientemente chiaro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza dell’esercizio commerciale è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, hanno illustrato l ragioni della non necessarietà dell’integrazione probatoria cui era stata subordinata la richiesta di abbreviato alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pagina 2 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l’uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, COGNOME, non massimata). Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l’aggressione del personale del supermercato è stata posta in essere per conseguire l’impunità per l’indebita sottrazione (pagg. 2/3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024