Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8291 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8291 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NAPOLI avverso la sentenza in data 11/06/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 11/06/2025 della Corte di appello di Bologna che ha riformato
la sentenza in data 12/11/2019 del Tribunale di Ravenna, dichiarando non doversi procedere per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere contestato al capo C ) della rubrica, riqualificando ai sensi dell’art. 628, commi secondo e terzo, n. 1 cod. pen. il fatto contestato al capo B), ritenendo in esso assorbita la truffa di cui al capo A) e rideterminando la pena finale, considerando le già riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Deduce il ricorrente:
1.1. Violazione d ell’art. 585 cod. proc. pen . per la dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi presentati quindici giorni prima dell’udienza di trattazione e vizio di motivazione per la loro omessa considerazione.
Il ricorrente sostiene che nell’atto di appello principale si potevano rinvenire collegamenti al tema del riconoscimento fotografico dedotto con i motivi nuovi, così che i giudici avevano erroneamente dichiarato l’inammissibilità del motivo presentato ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con il quale si eccepiva che il risultato di tale riconoscimento era incerto. Da qui anche il vizio di omessa motivazione su tale motivo.
1.2. Violazione dell’art. 628 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. per la mancanza degli elementi costitutivi del delitto di rapina ed errata qualificazione giuridica dei fatti.
A tale riguardo si osserva che dalle dichiarazioni rese da NOME e da NOME emerge come quest’ultimo a vesse consegnato spontaneamente a COGNOME la somma di quattrocento euro, così che la violenza successiva a questa consegna spontanea non era funzionale a mantenere il possesso del denaro, non essendovi stata sottrazione. Aggiunge che non vi sono elementi per ritenere che la minaccia con il coltello rivolta a NOME e NOME per farli scendere dalla macchina fosse finalizzata a darsi alla fuga.
Da tali osservazioni si deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria.
1.3. Violazione dell’art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena base per effetto di esse. Contrasto tra motivazione e dispositivo.
Il motivo sviluppa due temi.
In primo luogo, si contesta un contrasto tra quanto esposto in motivazione e quanto contenuto in dispositivo.
A tale riguardo si osserva che nel dispositivo veniva ritenuta l’equivalenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, mentre in motivazione veniva ritenuta la prevalenza delle prime sulle seconde.
Il secondo tema è specificamente riferito alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., al cui riguardo si osserva che essa era stata riconosciuta dal giudice di primo grado, mentre viene ignorata e disapplicata
dal giudice dell’appello, senza che vi fosse stata impugnazione del pubblico ministero sul punto.
Il ricorrente sostiene, dunque, che le circostanze attenuanti andavano riconosciute in via di prevalenza rispetto alle aggravanti, anche perché il giudice di primo grado aveva già ritenuto l’equivalenza tra dette aggravanti e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
1.4. Violazione di legge in punto di mancata disapplicazione della recidiva.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente osserva che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva senza considerare i parametri in concreto rivelatori della personalità del reo e del grado della sua colpevolezza e, soprattutto, senza spiegare come la nuova azione fosse idonea a manifestare una più ampia e accentuata colpevolezza e capacità a delinquere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo d’impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondato.
La difesa di COGNOME, in sede di appello, con memoria depositata quindici giorni prima dell’udienza, presentava un motivo nuovo, con il quale deduceva l’esito incerto del riconoscimento fotografico effettuato dalle vittime del reato.
La Corte di appello, citando una sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu, Rv. 254485-01) ha dichiarato tale motivo nuovo inammissibile, in quanto privo di correlazione con i motivi principali, dove non si rinveniva alcun riferimento agli esiti del riconoscimento fotografico.
Il ricorrente sostiene che, invece, tale correlazione doveva rinvenirsi sia nell’appello principale , là dove si deduceva che non era stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che fosse stato l’imputato a commettere le azioni descritte dalla persona offesa e dall’amico COGNOME; sia nelle conclusioni, dove si chiedeva che l’imputato venisse assolto perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quantomeno ai sensi dell’art. 530, co mma 2 cod. proc. pen..
Ciò premesso, da quanto esposto dallo stesso ricorrente emerge come nell’atto d’impugnazione principale non vi fosse alcun riferimento agli esiti del riconoscimento fotografico, tali non potendosi considerare una generica obiezione quanto alla colpevolezza e una richiesta di assoluzione, del tutto privi del requisito di specificità dei motivi, siccome imposto a pena d’inammissibilità -dall’art. 581, comma 1, lett. d) e comma 1bis , cod. proc. pen.
Da ciò discende che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, atteso che il motivo nuovo proposto dalla difesa non aveva alcuna correlazione con l’atto d’impugnazione principale, con la sua conseguenza che esso non doveva e non poteva essere delibato.
Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che non è possibile configurare una rapina impropria, in quanto i soldi gli erano stati consegnati spontaneamente dalla persona offesa, così che la minaccia successivamente profferita non era funzionale all’impos sessamento -non essendovi stata sottrazione- né alla fuga.
A tale riguardo deve premettersi che il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito nel senso che i due amici NOME e NOME, venivano avvicinati da una macchina che chiedeva loro delle informazioni stradali; il conducente lasciava intendere che non riusciva a comprendere le informazioni che gli venivano fornite, così che i due amici decidevano di salire sulla macchina dello sconosciuto per indicargli la strada da percorrere. Entrati in macchina, il signore si lamentava delle sue condizioni economiche e offriva loro in vendita due I-Phone e una videocamera al prezzo di quattrocento euro. Convinto dell’affare e determinatosi ad acquistare i dispositivi, NOME consegnava all’uomo la somma così pattuita. Appena consegnata la somma, però, l’atteggiamento dello sconosciuto mutava radicalmente, tanto da brandire un coltello che puntava alla gola di NOME, al quale intimava di uscire dalla macchina insieme al suo amico.
Secondo l’assunto difensivo, nel caso in esame non vi sarebbe stata alcuna sottrazione, atteso che la consegna della somma di denaro era stata ottenuta spontaneamente (per effetto della falsa offerta in vendita di beni), mentre ai fini della configurabilità della rapina impropria è necessario che l’acquisizione del bene sia il f rutto di un’azione predatoria.
L’ assunto è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha richiamato e fatto corretta applicazione del precedente di questa Corte, con il quale è stato affermato che «presupposto del reato di rapina impropria non è necessariamente un reato di furto seguìto da violenza e minaccia, potendo essere costituito da qualsiasi reato che abbia comportato una sottrazione della cosa da parte dell’autore del reato, intesa tale sottrazione come qualsiasi atto in base al quale la cosa sia passata dalla vittima all’autore del reato» (Sez. 2, n. 23779 del 28/04/2021, COGNOME, Rv. 281460-01, in fattispecie in cui la violenza o minaccia erano state adoperate dall’agente per assicurarsi il profitto di una truffa o di una frode informatica).
Nella sentenza ora menzionata è stato osservato che: «il concetto di sottrazione (… ) indica l’atto di portare via qualcosa a qualcuno, ma non precisa come tale asportazione debba avvenire; volendo generalizzare, in tutti i reati nei quali è previsto un profitto (come la truffa) vi è una sottrazione ai danni della vittima, posto che al profitto dell’autore del reato corrisponde il danno subito dalla persona offesa, che perde la disponibilità di una res (che può essere denaro o altra cosa mobile) che le viene sottratta».
In tal senso è stato richiamato quanto esposto in altra precedente sentenza (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272944-01), dove si specificava che
«che l’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto. Analoghe considerazioni ben possono valere con riferimento ad altri reati contro il patrimonio, come la truffa, ugualmente caratterizzati – come il furto – da una condotta volta a carpire un bene ad un soggetto, pur se non sottraendoglielo a sua insaputa, come nel furto, ma ottenendone la disponibilità in virtù della precostituzione artificiosa di una realtà apparente, della quale il deceptus ha, peraltro, pur sempre possibilità di accorgersi, anche nell’immediatezza, svelando l’artifizio od avvedendosi del raggiro».
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei princìpi di diritto ora enunciati, osservando che la violenza perpetrata in danno dei due amici era finalizzata ad assicurarsi il possesso del bene, sottratto con la condotta fraudolenta, così sussistendo tutti gli elementi costitutivi della rapina impropria.
Da qui la manifesta infondatezza del motivo d’impugnazione, in contrasto con un orientamento di legittimità assolutamente consolidato.
I l terzo motivo d’impugnazione si rivolge al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il suo esame deve essere preceduto da quello del quarto motivo, con il quale si contesta la sussistenza della recidiva: il giudizio di bilanciamento, invero, segue logicamente quello della individuazione delle circostanze da sottoporre al giudizio di bilanciamento, ivi compresa la circostanza aggravante della recidiva.
Ciò premesso, il quarto motivo d’impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte di appello ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata, richiamando i numerosi precedenti, risalenti al 1999 e mai interrotti e osservando come il fatto in esame si presentasse in termini di continuità con essi, oltre che essere indicativo della incallita capacità delinquenziale dell’imputato.
Tale motivazione fa emergere che i giudici non hanno fondato il proprio giudizio esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, ma hanno valutato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ” sub iudice “.
Da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo, che assume la mancata considerazione di aspetti in realtà implicitamente disattesi nella motivazione della Corte di appello, con la precisazione che il giudice non deve fare riferimento a tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ben potendosi limitare alla valorizzazione di quelli ritenuti decisivi.
Con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole della mancata considerazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., già riconosciuta in primo grado, oltre che del contrasto tra dispositivo e motivazione, giacché in questa veniva ritenuto un rapporto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, mentre nel dispositivo si affermava la loro equivalenza.
A tale riguardo deve osservarsi che quanto dedotto trova riscontro in atti, in quanto la motivazione fa riferimento a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti dell’uso dell’arma e della recidiva (mentre nel dispositivo si afferma un giudizio di equivalenza) e -al contempo- non tiene conto della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. , già riconosciuta in primo grado.
Il motivo è, tuttavia, inammissibile per carenza d’interesse.
L ‘interesse a impugnare, così come richiamato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impug nazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; id est , sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093-01, seguìta da moltissime pronunce conformi, fra cui Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274-01).
In altre parole, l’interesse ad impugnare si identifica con l’interesse a conseguire un vantaggio concreto dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato. Vantaggio concreto che -invero- non si rinviene nel caso in esame.
L ‘art. 69, comma, quarto cod. pen. , infatti, vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata contestata e riconosciuta nei confronti di COGNOME, così che il giudice del rinvio chiamato eventualmente a rinnovare il giudizio di bilanciamento dovrebbe confermare il giudizio di equivalenza espresso nel dispositivo della sentenza impugnata.
L’accoglimento del motivo, pertanto, non comporta effetti favorevoli per l’imputato, dal che consegue la carenza dell’interesse a impugnare .
Da qui la carenza d’interesse.
Quanto al contrasto tra motivazione e dispositivo, esso è solo apparente ed è superato dalla lettura complessiva della motivazione resa dalla Corte di appello in punto di determinazione della pena.
I giudici, infatti, hanno definito le circostanze attenuanti generiche prevalenti, ma con la dichiarata intenzione di ‘neutralizzare’ gli effetti della recidiva, così evocando -piuttosto e in concreto- un giudizio di equivalenza che, per
definizione, comporta che la pena vada determinata senza considerare le circostanze, reciprocamente neutralizzate -appunto- dalla ritenuta equivalenza.
Tanto trova conferma nel prosieguo della motivazione, quando i giudici spiegano come hanno individuato, in concreto, la pena da infliggere, facendo esclusivo riferimento alla cornice edittale prevista all’epoca del fatto (09/07/2015) per la rapina e limitandosi ad applicare il minimo edittale della pena detentiva (tre anni), senza alcuna diminuzione, così dimostrando di avere inteso irrogare la pena ritenuta congrua, con le circostanze reciprocamente neutralizzate, in ragione della loro equivalenza.
Tale iter argomentativo trova conferma e coerenza nel dispositivo, così che la sentenza complessivamente considerata risulta conforme al già richiamato divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, così come sancito dall’art. 69, comma q uarto, cod. pen., del quale i giudici hanno evidentemente tenuto nel debito conto.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME