Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43364 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43364 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza n. 72/23 in data 10/03/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
I GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10/03/2023, il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del 26/01/2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME, disponeva nei confronti dello stesso la misura richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 10 56, 628, primo e terzo comma, cod. pen. (capo A), 110, 336, 339, primo comma, cod. pen. (capo B).
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di COGNOME NOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Primo motivo: erronea applicazione dell’art. 15 cod. pen. nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2.1.1. Osserva in premessa la difesa, come il ricorrente non sia mai stato reso edotto della pendenza di un procedimento penale a proprio carico, non essendogli stata fatta fare alcuna elezione di domicilio e nomina di difesa fiduciaria. Allo stesso, in data 06/02/2023, veniva nominato un difensore d’ufficio (nella persona dell’AVV_NOTAIO del foro di Venezia). Il pubblico ministero, a seguito della richiesta del Tribunale dell’inoltro del verbale di identificazione dell’indagato (e del correo), con nota in data 17/02/2023 trametteva, in relazione all’indagato COGNOME NOME, verbale di vane ricerche redatto in pari data dai Carabinieri di S.Donà di Piave; quindi, il Tribunale di Venezia fissava udienza camerale per il giorno 10/03/2023 al fine di deliberare sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero, procedendo alla notifica dell’avviso di fissazione udienza al succitato difensore d’ufficio, sia in proprio, sia ai sensi dell’art 159 cod. proc. pen.; anche il provvedimento assunto dal Tribunale a seguito dell’udienza camerale del 10/03/2023, veniva notificato all’AVV_NOTAIO, nella sua duplice veste. Nessun contatto risulta esserci stato tra indagato e difensore. Infine, non risultando che l’indagato avesse avuto reale conoscenza del procedimento incidentale svolto a suo carico e del relativo provvedimento conclusivo dello stesso, ossia l’ordinanza 10/03/2023 oggetto del presente ricorso per cassazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in accoglimento dell’istanza difensiva ex art. 175 cod. proc. pen., restituiva in termini NOME per proporre ricorso per cassazione, disponendo la sospensione dell’efficacia della misura cautelare non custodiale disposta.
GLYPH
n
2.1.2. Con riguardo al merito, il ricorrente, pur non sollevando alcuna critica al consolidato principio giurisprudenziale in ordine all’astratta configurabilità del delitto di rapina allorquando il profitto ingiusto che l’agente si ripromette di ritrarr sia anche solo di natura morale e/o sentimentale, ancorchè mediato, ha inteso evidenziare come il principio in questione risulta essere stato elaborato con riferimento a fattispecie concrete in cui l’agente si riprometteva di conseguire non solo l’ingiusto profitto di natura patrimoniale bensì anche di opporsi all’atto di polizia giudiziaria per cercare di sottrarsi all’arresto. Nella fattispecie, invece l’elemento intenzionale che ha determinato gli indagati all’agire criminoso è stato solo quello di porre in essere la condotta di cui all’art. 336 cod. pen., ossia la coscienza e volontà di costringere l’agente di Polizia ad omettere un atto del proprio ufficio: vi è, pertanto, perfetta sovrapponibilità, sia sotto il profilo oggetti sia sotto quello soggettivo, tra le due condotte descritte ai capi A) e B).
2.2. Secondo motivo: mancanza e/o illogicità della motivazione in punto sussistenza della gravità indiziaria. Deve rilevarsi l’illogicità della motivazione addotta in riferimento alla ritenuta sussistenza di riscontri al riconoscimento effettuato dall’agente di Polizia giudiziaria e consistente nell’esistenza di fotogrammi ritraenti gli asseriti aggressori. Appare invero davvero incomprensibile l’argomento secondo cui dette immagini, definite dagli inquirenti non idonee a consentire l’identificazione dei soggetti, possano essere poste a riscontro dell’individuazione fatta dall’operatore di Polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo con il quale il ricorrente censura l’ordinanza impugnata relativamente alla qualificazione giuridica della condotta realizzata, e ciò in quanto, la motivazione del Tribunale del riesame di Venezia ha correttamente inquadrato la condotta posta in essere dall’indagato entro le distinte fattispecie della tentata rapina aggravata e della violenza a pubblico ufficiale, sulla base della valorizzazione del dolo specifico di profitto della rapina. Invero, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in materia di dolo specifico nel reato di furto – ma con argomentazioni che valgono anche per il diverso reato di rapina, stante l’identità della formulazione letterale della fattispecie in punto di elemento soggettivo hanno affermato che «il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale»
(informazione provvisoria dell’udienza del 25/05/2023, ric. COGNOME, RG n. 30159/2021, sentenza non ancora pubblicata).
Contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, nel caso di specie, non è possibile ritenere sussistente una sovrapponibilità tra gli elementi oggettivi e soggettivi delle due fattispecie descritte nei capi A) e B), posto che la condotta concretamente tenuta si è articolata nel tentativo violento di definitivo spossessamento del telefono cellulare, animato, sotto il profilo soggettivo, dall’intento di evitare che il pubblico ufficiale compisse un atto doveroso d’ufficio.
In altre parole, tenendo conto della dinamica dell’azione, è emerso in termini inequivoci come nel momento in cui l’agente si è qualificato come tale, manifestando – quindi – chiaramente la natura del proprio intervento (finalizzato ad impedire la commissione di un reato ovvero ad identificarne gli autori), dal punto di vista soggettivo è stata chiara la finalizzazione della condotta, volta all’impossessamento del bene in questione, con il profitto sperato di cui sopra. E tanto basta a ritenere inquadrato il concorso formale tra tentata rapina aggravata e violenza a pubblico ufficiale, posto che le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi, salvaguardando, l’una, l’integrità fisico-patrimoniale della vittima e, l’altr la regolarità e continuità dell’azione amministrativa, nonché la libertà di azione dei pubblici ufficiali.
Infatti, nel reato di rapina impropria, quando l’azione violenta è strumentale anche al conseguimento della impunità, la qualità di agente di Polizia nel destinatario della violenza, qualità nota al soggetto attivo, qualifica la direzione della volontà come strumentale al superamento dell’ostacolo consistente nella attività del pubblico ufficiale; concorre, pertanto, con il reato di rapina impropria, quello di resistenza a pubblico ufficiale (così, Sez. 1, n. 5297 del 07/03/1988, Scinto, Rv. 178279; nello stesso senso, Sez. 2, n. 5576 del 04/11/2016, COGNOME, Rv. 269502).
Anche sul punto, considerato che l’COGNOME ed il coindagato, prima e dopo l’azione diretta alla sottrazione del cellulare, percuotevano e strattonavano l’agente di Polizia allo scopo di evitare che questi compisse un atto del proprio ufficio, e che, quindi, la loro azione, connotata da violenza, era diretta ad opporsi al pubblico ufficiale, deve essere ravvisata anche la sussistenza del reato di cui all’art. 336 cod. pen.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto il riconoscimento degli aggressori da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria non abbisogna di riscontri esterni che ne confermino l’attendibilità. Il Tribunale ha correttamente ravvisato la gravità indiziaria sulla base del riconoscimento
effettuato dalla persona offesa, rispetto al quale non è necessario acquisire elementi di riscontro.
Vero è che i fotogrammi acquisiti, come indicato nell’annotazione di polizia giudiziaria e dallo stesso pubblico ministero nell’atto d’appello, non risultano risolutivi nel senso dell’attribuzione alle persone degli indagati dei soggetti raffigurati, a causa della scarsa nitidezza delle immagini; cionondimeno, una volta procedutosi al riconoscimento personale degli stessi da parte della persona offesa, del quale non vi è alcuna ragione di dubitare, i fotogrammi, pur se insufficienti da soli – a costituire un elemento decisivo ai fini dell’individuazione dei responsabili, possono essere utilizzati come strumento di rafforzamento probatorio del riconoscimento, accentuandone il valore indiziante.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 21/09/2023.