Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9470 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9470 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
NOME, nato in TUNISIA il DATA_NASCITA NOME, nato in TUNISIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati da NOME COGNOME e da NOME COGNOME;
considerato che il ricorso di NOME risulta sottoscritto dalla parte personalmente (non potendosi dare rilievo all’apposizione di una firma digitale del difensore priva di alcuna relazione, grafica e contenutistica, con il testo del ricorso) e che Ł manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità della disposizione che prevede per il giudizio di cassazione la legittimazione del solo difensore abilitato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011-01);
che il primo motivo del ricorso di COGNOME Ł manifestamente infondato, poichØ correttamente i giudici di appello hanno qualificato come rapina impropria la condotta violenta, successiva alla sottrazione di alcolici nel supermercato, e finalizzata quantomeno a procurarsi l’impunità (pp. 8-10);
che il secondo motivo del ricorso di COGNOME Ł privo di effettivo confronto con la sentenza impugnata, poichØ la motivazione cita espressamente una condotta violenta direttamente espletata dal ricorrente (p. 9);
che il terzo motivo del ricorso di COGNOME in tema di omessa concessione delle attenuanti nella loro massima estensione e dei benefici di legge Ł parimenti generico e comunque manifestamente infondato, in presenza di adeguato apparato argomentativo sul punto (pp. 10-11);
rilevato , pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 3586/2026
CC – 03/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME