Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6814 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6814 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 23/6/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 23/01/2025 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del delitto di rapina impropria, condannandolo alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 3.333,00 di multa, applicata la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. ed operata la riduzione per la scelta del rito.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. La violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in relazione agli artt. 178 e 441, comma 5, cod. proc. pen. e agli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il vizio cumulativo della motivazione e il travisamento della prova nonché la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
Secondo i difensori la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla doglianza difensiva che evidenziava l’incompletezza degli esiti dell’accertamento tecnico irripetibile eseguito dal R.I.S. tale da compromettere le conclusioni rassegnate. I giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto che la scelta del rito abbreviato non consentirebbe di criticare la metodologia adottata nell’acquisizione della prova scientifica sebbene la difesa avesse versato in atti prima della richiesta del rito alternativo il parere preliminare della consulente prof.ssa COGNOME che aveva evidenziato la mancata allegazione alla consulenza del pubblico ministero dei risultati della tipizzazione delle tracce presenti sull’airbag e sul passamontagna repertati né gli elettroferogrammi o quantomeno le tabelle riportanti i profili genetici estrapolati, con la conseguenza che la prova scientifica acquisita risulta del tutto incompleta. La sentenza impugnata ha reso una motivazione solo apparente con riguardo alle doglianze difensive affermando che la difesa era stata edotta dell’effettuazione ex art. 360 cod. proc. pen. delle analisi comparative sul DNA sicchè avrebbe potuto designare un proprio consulente per partecipare agli accertamenti e successivamente richiedere la giudice una nuova analisi comparativa; che il metodo di estrazione del DNA in relazione a ogni singola traccia risultava esposto nella relazione di consulenza del RIS e che, accedendo al rito alternativo, la difesa aveva accettato le risultanze degli accertamenti presenti in atti. Tuttavia, i giudici territoriali hanno omesso di confutare nel merito le argomentazioni del consulente della difesa e la tesi secondo cui l’assenza degli elettroferogrammi e delle tabelle relative ai profili genetici estrapolati impediva ogni verifica sull’esattezza delle conclusioni attinte sicché la prova scientifica acquisita non poteva essere ritenuta valida, attesa la violazione del diritto di difesa. Infatti, secondo il ricorrente, i giudici di merito non hanno considerato che, in assenza degli elementi segnalati dal consulente di parte, resta preclusa la verifica della corrispondenza dell’esito della comparazione ai risultati degli accertamenti scientifici e, tuttavia, a sèguito dei rilievi difensivi in ordine all’insufficienza della prova genetica, il Gup non ha ritenuto di esercitare i poteri istruttori di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. In conclusione, secondo i difensori la prova genetica non avrebbe potuto essere elevata a prova piena in mancanza degli elettroferogrammi e delle tabelle dei profili, potendo al più costituire mero indizio. Aggiungono, poi, che la prova prodotta dalla difesa è stata oggetto di travisamento in quanto non è mai stata messa in dubbio la metodologia usata per la tipizzazione ma la solo la completezza della prova che appare decisiva per l’individuazione della responsabilità del ricorrente. Inoltre, l’attività del consulente di parte ha carattere necessariamente preliminare per la già dedotta incompletezza dei dati emergenti dalla
relazione del RIS e, comunque, quanto affermato nel parere depositato, ha natura di prova la cui valutazione avrebbe dovuto indurre i giudici di merito all’eventuale integrazione, spettando all’accusa l’onere di dimostrare la responsabilità dell’imputato per il fatto di reato addebitatogli. Al riguardo la Corte territoriale, pur escludendo dubbi in ordine alla prova scientifica, ha tuttavia contraddittoriamente ritenuto che competesse alla difesa la formulazione di richieste istruttorie.
2.2. Il travisamento della prova, l’omessa valutazione di prove decisive e la manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione. I difensori deducono che la sentenza impugnata ha disatteso con motivazione congetturale, apodittica e manifestamente illogica le doglianze difensive che evidenziavano come la descrizione del rapinatore effettuata dalla persona offesa confliggesse con le caratteristiche somatiche del ricorrente, omettendo di considerare le difformità oggettive relative all’inflessione straniera del soggetto, alla rasatura dei capelli, alle ferite descritte mentre in relazione alla dedotta incompletezza delle investigazioni; in particolare, non risulta effettuata alcuna ricognizione o individuazione personale o fotografica dell’imputato, non sono stati sequestrati capi d’abbigliamento sporchi di sangue né acquisiti tabulati o immagini di videosorveglianza e non sono stati effettuati accessi presso strutture sanitarie per verificare se al ricorrente fossero stati apposti punti di sutura al capo. La sentenza impugnata ha svilito le segnalate incongruenze somatiche sull’assunto di una ridotta capacità descrittiva della persona offesa per effetto del trauma subìto in assenza di evidenze processuali a sostegno, affidando la confutazione a mere illazioni e confermando l’affermazione di responsabilità in violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.3. La violazione degli artt. 62bis , 132 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, avendo la Corte di merito omesso di considerare che il fatto di reato risulta connotato da scaltrezza e abilità ma non dall’efferatezza della condotta valorizzata dai giudici d’appello a fondamento del diniego delle circostanze di cui all’art. 62bis cod. pen. Manifestamente illogica risulta, inoltre, la motivazione addotta a giustificazione del discostamento della pena dal minimo edittale che richiama le modalità violente esecutive della condotta, ovvero un elemento strutturale del delitto contestato.
2.4. In data 1 febbraio 2026, la difesa ha depositato memoria di replica a confutazione delle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo relativo alla dedotta incompletezza della prova scientifica, da ritenere pertanto al più equiparabile a un mero indizio in conseguenza della mancata allegazione alla consulenza del RIS dei dati concernenti gli elettroferogrammi e la tipizzazione dei profili estratti dalle tracce repertate ed esaminate, è manifestamente infondato. La Corte di merito ha evidenziato che, negli allegati alla relazione del RIS, è ampiamente esplicitato il metodo di estrazione del DNA da ogni traccia, con precisazione dei relativi quantitativi, indicazione dei kit
di amplificazione e del sequenziatore. Gli elementi di cui la difesa lamenta la mancata allegazione alla consulenza sono gli elettroferogrammi, ovvero la rappresentazione grafica dei dati grezzi frutto del sequenziamento del DNA in esito all’elettroforesi, con evidenziazione dei picchi corrispondenti ai singoli e specifici frammenti isolati, la cui altezza è proporzionale alla quantità di DNA presente in ciascuno, e la tabella dei profili genetici estrapolati attraverso l’analisi di specifici loci e l’utilizzo di marcatori. Si tratta di dati tecnici relativi a fasi che accompagnano in maniera imprescindibile gli accertamenti tesi alla profilazione genetica di tracce repertate sulla scena del crimine ai fini della successiva comparazione. La difesa si duole che la relazione del RIS non ne dia conto, trascurando che la relazione è l’esito sintetico dell’attività svolta dal consulente, destinata ad essere illustrata ed eventualmente integrata in sede di esame dibattimentale. Eventuali lacune della documentazione illustrativa degli accertamenti tecnici espletati non equivale, come sembra sostenere la difesa, a una carenza metodologica che infici gli esiti della consulenza. La verifica dell’operato del consulente nominato ex art. 360 cod. proc. pen., come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, muove dalla garanzia di partecipazione agli accertamenti irripetibili da parte di tecnici di fiducia dell’indagato e sfocia nel confronto dibattimentale in ordine agli esiti attinti, sede deputata alla valutazione della concreta sostenibilità metodologica e comparativa delle analisi tecniche. L’accesso al giudizio abbreviato con la cristallizzazione a fini probatori del risultato delle indagini non autorizza ad inferire l’inattendibilità dei risultati dell’indagine genetica a fronte della mera carenza della documentazione illustrativa allegata alla relazione, ben integrabile anche in sede di richiesta del rito alternativo per effetto della motivata istanza di assunzione del consulente ovvero del tecnico di parte, a confutazione delle conclusioni rassegnate e dei rilievi di natura metodologica. Appaiono, pertanto, insussistenti i vizi dedotti, connotati peraltro da diffusa genericità laddove si adombra la violazione del diritto di difesa e del giusto processo, impropriamente evocando in questa sede la violazione di princìpi costituzionali, senza spiegare quando e in qual modo siano state in concreto pregiudicate le prerogative difensive e compromessa l’equità del processo. Non è ultroneo chiarire a detto riguardo che lo scritto della consulente di parte AVV_NOTAIO COGNOME, diversamente da quanto opina la difesa, non costituisce prova in senso tecnico in quanto la stessa si è limitata, per quanto emerge dallo stesso ricorso, a rilevare l’incompletezza delle informazioni desumibili dalla consulenza del pubblico ministero al fine di evadere il proprio incarico.
2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alle doglianze formulate nel secondo motivo, all’evidenza tendenti ad una rivalutazione del merito laddove si contesta l’asserita svalutazione delle denunziate discrasie esistenti tra i caratteri fisiognomici del rapinatore per come descritti dalla persona offesa e quelli del prevenuto. La Corte al riguardo ha fornito risposta ai rilievi difensivi con argomenti esenti da illogicità manifesta, richiamando le condizioni soggettive della vittima e il contesto in cui la stessa ebbe percezione dei connotati dell’autore, che le si presentò con il volto coperto di sangue, sùbito dopo un sinistro stradale che aveva visto il ribaltamento della sua autovettura con esplosione degli airbag, escludendo che alle
segnalate imprecisioni descrittive possa riconoscersi valenza dirimente ai fini dell’esclusione della responsabilità del prevenuto per l’addebito ascrittogli. La difesa trascura, inoltre, una serie di elementi che hanno sicuro valore indiziario a sostegno del fondamento dell’accusa, quale la lesività accertata a tre giorni di distanza dal fatto sul volto dell’imputato da parte dei Carabinieri di Bitonto, pienamente compatibile con le modalità del sinistro in cui era incorso il rapinatore.
Risultano, infine, manifestamente infondate le censure che concernono il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo pregio la confutazione difensiva circa l’impossibilità di qualificare la condotta in termini di efferatezza giacché, al di là del dato semantico, le modalità commissive del reato si connotano nel senso di una peculiare gravità in ragione della consumazione in danno di soggetto che, in adempimento di un dovere civico, si era fermato nelle prime ore del mattino per prestare soccorso alla vittima di un incidente stradale, trovandosi esposto alla sottrazione del veicolo con successivo esercizio della violenza a fronte della reazione della persona offesa. Quanto alla dosimetria della pena e, in particolare al modesto discostamento dal minimo edittale, la motivazione della Corte territoriale non può che andare esente da censura, avendo questa Corte in più occasioni sottolineato che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ” ne bis in idem ” (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 – 01; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen. precisate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME