Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41417 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 23/03/2025 della Corte d’appello di Milano sezione per i minorenni dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ritenutoche il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, per la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 628, cod. pen., addebitato al ricorrente, nei termini di furto con strappo, non Ł consentito perchØ meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello, e ivi puntualmente disattese (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), ed Ł altresì manifestamente infondato giacchØ, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la disciplina normativa e con consolidata giurisprudenza, censura la motivazione del giudice di merito che tuttavia ha espresso il proprio convincimento con argomentazioni esenti da vizi logici e corrette in diritto, in quanto conformi al principio per il quale ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della “immediatezza”, contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della “res” e l’uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità. (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285038 – 02) (si veda pag. 6 della sentenza impugnata con riferimento al requisito dell’immediatezza) sicchØ le argomentazioni proposte si caratterizzano quale lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 628, comma secondo, cod. pen., come reinterpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024, non Ł consentito in sede di legittimità perchØ la censura non risulta essere stata previamente dedotta come
– Relatore –
Ord. n. sez. 16102/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
motivo di appello (attesa la data di decisione, successiva alla sentenza della Corte costituzionale evocata), secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.