Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34661 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34661  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Serbia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del Tribunale di L’Aquila, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss.  cod. proc. pen.
Il  Sostituto  Procuratore  generale,  NOME  COGNOME,  con  requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquila accoglieva l’appello del pubblico ministero ed applicava a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza ‘ non solo ‘ dei reati di lesioni e di resistenza (in relazione ai quali il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la più lieve misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico) ‘ ma anche ‘ del reato di rapina impropria (i cui gravi indizi non erano stati ritenuti sussistenti dal primo giudice).
Si  contestava  al  ricorrente  di  avere  trafugato  una autovettura  ‘ Jaguar ‘ a Senigallia  e  di  averla  condotta  nei  pressi  di  Vasto  dove,  sorpreso  dalle  forze dell’ordine,  intraprendeva  una  pericolosa  fuga,  terminata  con  un  incidente  che
coinvolgeva  sia  la  Jaguar  che  altre  due  vetture,  tra  cui  quella  delle  forze dell’ordine.
 Contro  tale  ordinanza  proponeva  ricorso  il  difensore  del  COGNOME  che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 628, secondo comma, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza della rapina impropria: le emergenze indiziarie consentirebbero di ritenere verosimile la tesi dell’indagato che aveva dichiarato di avere ricevuto l’autovettura provento di furto da ignoti con il mandato di trasportarla dietro compenso di duecento euro; si allegava che il lasso temporale tra il furto della Jaguar ed il rinvenimento della stessa (di otto ore) fosse compatibile con la versione difensiva.
In  sintesi,  si  deduceva  che  la  condotta  contestata  avrebbe  potuto,  al  più, essere inquadrata come ricettazione , anche tenuto conto dell’assenza di elementi indicativi   dell’elemento soggettivo del reato di rapina.
2.1.1. Il motivo non supera la soglia di inammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova raccolti; invero, questi elementi sono stati accuratamente analizzati dal Tribunale per il riesame che rilevava che il ricorrente aveva rifiutato di fornire i nominativi di coloro che lo avrebbero incaricato di condurre il mezzo in Puglia e di fornire indicazioni circa la dinamica dell’impossessamento del mezzo; dunque , non vi erano sufficienti elementi per ritenere sussistenti i gravi indizi del reato di ricettazione, mentre risultavano ampiamente sussistenti quelli del reato di rapina impropria.
2.2. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione: dagli elementi raccolti sarebbe emerso che la fuga del COGNOME si era conclusa con un sinistro che non sarebbe stato causato dall’indagato, ma dallo speronamento dell ‘auto delle Forze dell’ordine.
2.2.1. Anche tale doglianza si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova, tenuto conto che il Tribunale accertava che ricorrente, a bordo del veicolo, non esitava a darsi la fuga ad altissima velocità invadendo la corsia di marcia opposta e collidendo frontalmente con una pattuglia dei Carabinieri ivi sopraggiunta; la diversa dinamica indicata nel ricorso per cassazione non ha, invece, trovato alcuna conferma degli elementi raccolti.
2.3. Violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.): la valutazione in ordine all’adeguatezza della massima misura custodiale sarebbe stata effettuata senza  tenere  conto dell’ incensuratezza  dell’indagato  e  della  sua  giovane  età,
elementi che   avrebbero dovuto   indurre a ritenere che il pericolo rilevato fosse contenibile con misure meno afflittive.
2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha offerto un’accurata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari rilevando la gravità delle condotte contestate e, segnatamente, il fatto che l’impossessamento dell’autoveicolo di lusso fosse stato effettuato ‘in trasferta’ e con modalità professionali, elementi ritenuti predittivi del pericolo di reiterazione; si riteneva, pertanto, che l’unica misura adeguata fosse la custodia in carcere in quanto presidi meno afflittivi non avrebbero garantito il contenimento del pericolo rilevato. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così  equitativamente  fissata.  Manda  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di  cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali  e  della  somma  di  euro  tremila  in  favore  della  Cassa  delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28  reg.  esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 7 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore                                  Il Presidente NOME COGNOME                                  NOME COGNOME