Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48373 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48373 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si lamentano vizi motivaz relazione alle doglianze difensive dell’appello con riguardo alla ricostruzione din fattispecie, alla mancanza del requisito dell’unitarietà della condotta di sottrazione e di successiva violenza per procurarsi l’impunità, nonché in ordine alla sussistenza del dol sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reit quelli già dedotti in appello e, sia pure sinteticamente, disattesi dalla Corte di mer particolare pag. 4 in cui si sottolinea che l’imputato, nell’immediatezza del fatto, nei confronti del COGNOME che lo inseguiva, al fine di procurarsi l’impunità);
considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconosc dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente i quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la co giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 2801 n. 39703 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277709; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Ma Rv. 259980), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di specia l’entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al mom consumazione del reato ovvero, nel caso di delitto tentato, bisogna avere riguardo al danno patrimoniale che, secondo un giudizio di prognosi postuma, la vittima avrebbe so il reato fosse stato portato a compimento ( cf. sul punto pag. 4 della sentenza impu rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cons condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.