Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25984 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1989 COGNOME nato a FOGGIA il 15/03/1991
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 22 maggio 2024 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza emessa il 9 febbraio 2022 dal Tribunale di Foggia, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati dichiarati colpevoli del reato rapina pluriaggravata in concorso e condannati alle pene di legge.
In particolare, agli imputati era stato contestato di avere, in concorso fra loro e con altro soggetto rimasto ignoto, immediatamente dopo avere sottratto l’autovettura Lancia Delta di proprietà di Labianca Vincenzo (vettura che era stata asportata dal concorrente sconosciuto che gli imputati avevano accompagnato a bordo di un’autovettura Fiat Punto all’interno di un parcheggio
privato ove l’auto del COGNOME era parcheggiata), per procurarsi l’impunità adoperato violenza e minaccia nei confronti del custode del parcheggio privato, COGNOME NOME, che, allertato dal Labianca, aveva chiuso il cancello di accesso al parcheggio, violenza consistita nello strattonare il COGNOME al fine procurarsi le chiavi del cancello e minaccia consistita nell’urlare e intimare a COGNOME di aprire subito il cancello.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento.
La difesa di COGNOME Vincenzo articolava sei motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione assumendo che il decreto di citazione in appello era stato notificato al Santovito senza il rispetto del termine per comparire e che nella specie la presentazione del ricorso per cassazione costituiva il primo momento utile per proporre tale eccezione, considerato che all’udienza di gravame né l’imputato né il proprio difensore erano stati presenti.
Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 628 e 624 cod. pen., assumendo che la Corte territoriale non aveva spiegato le ragioni per le quali non si potesse qualificare il fatto ai sensi dell’art. 56 pen.
Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., assumendo che la Corte d’Appello aveva reso una motivazione non adeguata in punto di ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.
Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 544 e 546, lett. e), cod. proc. pen., 62-bis cod. p assumendo che, di fronte alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’Appello non aveva reso alcuna motivazione.
Con il quinto motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 69, 62-bis, 99 cod. pen., 54 cod. proc. pen., assumendo che la Corte d’Appello aveva ritenuto la contestata recidiva senza argomentare riguardo alla eventuale maggior pericolosità dell’imputato in ragione dei precedenti penali sul medesimo gravanti.
Con il sesto motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 69, 62-bis, 99, 133 cod. pen.
546 cod. proc. pen., contestando la statuizione relativa al trattamento sa nzionatorio.
10. La difesa di COGNOME NOME deduceva tre motivi di doglianza.
11. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla statuizione di responsabilità, assumendo che in occasione del reato il COGNOME era rimasto per tutto il tempo all’interno della vettura d Sansovito, nella quale viaggiava quale terzo trasportato.
12. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 187, 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. in relazione alla omessa qualificazione giuridica della condotta dell’imputato quale connivenza non punibile e alla ritenuta sussistenza di una condotta violenza o minacciosa in danno della persona offesa, evidenziando che quest’ultima aveva negato di essere stato vittima, nell’occorso, di condotte violente o minacciose.
13. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata GLYPH riqualificazione del fatto nel delitto di furto e all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. lamentando che al riguardo la Corte d’Appello aveva reso una motivazione del tutto carente.
14. In data 27 marzo 2025 la difesa del COGNOME depositava memoria di replica insistendo nelle deduzioni già rassegnate con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si esamina dapprima il ricorso proposto nell’interesse del Santovito.
Il primo motivo è infondato.
Si deve premettere che la consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che in effetti, come correttamente indicato in ricorso, il decreto di citazione per il giudizio di appello, contenente l’avviso che l’udienza di gravame era stata fissata per il 22 maggio 2024, è stato notificato all’imputato in data maggio 2024 e dunque senza l’osservanza del termine a comparire di venti giorni.
E tuttavia tale inosservanza, determinante una nullità a regime intermedio, che il difensore o il suo sostituto processuale avrebbero potuto e dovuto eccepire prima della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod.
proc. pen., è stata eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, e pertanto tardivamente.
Ed invero, secondo l’orientamento del Giudice di legittimità, recentemente espresso anche da questa sezione, la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall’omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall’alt difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (v. in tal senso, Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545 – 01).
Di qui l’infondatezza del motivo.
Con il secondo motivo – ad onta della titolazione, che reca “vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 628 e 624 cod. pen.” si lamenta esclusivamente la mancata riqualificazione del fatto nel delitto tentato.
Trattasi di motivo proposto dal solo COGNOME e dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, con conseguente interruzione della catena devolutiva; si tratta, dunque, di motivo non consentito, e pertanto inammissibile.
Il terzo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla statuizione di responsabilità dell’imputato e si lamenta l’insufficienza de quadro indiziario, è infondato in quanto, oltre che generico, si risolve in una non consentita rilettura nel merito degli elementi probatori acquisiti al processo.
Il quarto motivo, con il quale si lamenta l’omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del pari infondato, dovendosi evidenziare che la Corte territoriale ha reso, sul punto, una motivazione immune da vizi, avendo osservato in maniera del tutto congrua che il comportamento processuale del ricorrente non aveva rivelato elementi suscettibili di una valutazione positiva e che lo stesso, in ragione delle modalità della condotta, aveva rivelato una personalità connotata “da spiccato indica di delinquenzialità” (v. pag. 23 della sentenza appellata).
Il quinto motivo, con il quale si lamenta la mancata motivazione riguardo alla ritenuta maggior pericolosità del ricorrente in relazione alla contestat recidiva, è manifestamente infondato poiché in realtà la recidiva non è stata contestata e/o applicata al Santovito.
È del pari manifestamente infondato il sesto motivo, considerato che con tale doglianza il ricorrente si limita a svolgere soltanto ulteriori considerazioni i
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tema di recidiva, tema, come detto, non conferente, per non essere stata la recidiva contestata e/o applicata al ricorrente.
Si viene, a questo punto, a trattare il ricorso proposto nell’interesse del Monte risi.
Il primo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla statuizione di responsabilità, è infondato.
Ed invero, la Corte di merito, ad onta di quanto sostenuto in ricorso in merito al fatto che nell’occorso il COGNOME sarebbe rimasto seduto all’interno della vettura Fiat Punto che si accingeva a uscire dal teatro della rapina, ha congruamente evidenziato che la parte offesa ha dichiarato che tutti e tre gli occupanti la detta vettura erano scesi dall’auto e si erano posti al cospetto dell medesima al fine di indurla, con il comportamento violento e minaccioso descritto nell’imputazione, ad aprire il cancello al fine di consentire loro allontanarsi a bordo della vettura Fiat Punto.
La Corte territoriale ha, dunque, correttamente richiamato il contenuto della testimonianza della vittima, traendo logiche conseguenza da tale elemento probatorio in punto di responsabilità concorsuale del Monterisi.
10. È del pari infondato il secondo motivo.
In relazione alla responsabilità del COGNOME a titolo di concorso nel reato di rapina contestato si deve richiamare ancora una volta la testimonianza della vittima, che ha riferito di una condotta attiva posta in essere dal ricorrente, ch nell’occorso era sceso dalla vettura Fiat Punto e si era portato al cospetto dell parte offesa, condotta che, essendosi concretata in un comportamento attivo con effetti agevolativi dell’azione criminosa, non può mai essere qualificata come connivenza non punibile.
Quanto alla sussistenza della violenza e della minaccia, si deve ancora una volta fare riferimento alle dichiarazioni della vittima, dalle quali è emerso che la stessa era stata strattonata e che le sue mani erano state afferrate con forza, a fine di strappare dalle stesse la chiave del cancello del parcheggio dove gli imputati si trovavano rinchiusi, tanto che il COGNOME, per sottrarsi alla presa, er stato costretto a un gesto repentino.
La Corte di merito ha reso una motivazione immune da vizi dando conto delle dichiarazioni del COGNOME e traendo da esse conseguenze del tutto logiche in punto di sussistenza di una violenza, pur contenuta, esercitata nei confronti del COGNOME al fine di procurarsi l’impunità e in un momento successivo
rispettoall’impossessamento della vettura Lancia Delta, violenza ritenuta idonea a integrare il delitto di rapina impropria.
11. È, infine, infondato anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto e all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Corte d’Appello ha, come detto, ritenuto con adeguata motivazione la sussistenza della violenza, elemento costitutivo del reato di rapina, ciò che evidentemente esclude che il fatto potesse essere riqualificato nel delitto di furto.
Quanto al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (l’avere reso un contributo di minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato), deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell’art. 114 cod. pen., secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all’art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali i numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 266852 – 01; in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l’attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 629 cod. pen., che richiama, tra l’altro, l’ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell’art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, per l’appunto, è stata contestata e ritenuta l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen. (nella specie violenza o minaccia commessa da più persone riunite), ciò che, in applicazione del richiamato orientamento della Suprema Corte, rende inapplicabile alla fattispecie in esame l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
12. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere rigettati; per l’effett ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/04/2025