Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5420 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5420 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato in XXXXXXXil XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello, Sezione Minorenni di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna pronunciata per il capo b), con conseguentemente eliminazione della relativa pena, e il rigetto nel resto del ricorso; lette la memoria trasmessa in data 22/1/2026 e le contestuali conclusioni del difensore
del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’integrale accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, Sezione per i Minorenni, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 21 gennaio 2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha concesso le circostanza attenuanti generiche, prevalenti unitamente alla diminuente della minore età sulla contestata aggravante, con conseguente rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna dell’odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 628 e 581 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 581 cod. pen., poichØ tale imputazione, derivante dalla riqualificazione operata già in primo grado della contestazione ex artt. 582-585 cod. pen., non poteva trovare autonoma applicazione, restando la condotta di violenza assorbita nella fattispecie di rapina.
2.2. Manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e della ‘lieve entità’, tenuto conto della minima offensività, personale e patrimoniale, dell’azione delittuosa.
2.3. Manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione della rapina impropria in furto in abitazione, apparendo del tutto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa in relazione alla violenza subita.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso Ł fondato, limitatamente alla doglianza relativa all’affermazione di responsabilità per il capo B), ed Ł inammissibile nel resto.
La qualificazione del fatto come rapina impropria, in primo luogo, avuto riguardo alla accertata realizzazione di una condotta di violenza contro la persona, Ł corretta.
Lo spintonamento della persona offesa, per fronteggiarne la reazione, costituisce indubbiamente condotta violenta e minacciosa rilevante ai sensi dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., posto che Ł sufficiente l’utilizzo di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o anche solo relativa (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, COGNOME, Rv. 284021-01; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263307-01).
Questa ricostruzione della vicenda deriva – con percorso argomentativo privo di vizi logico-giuridici – non solo dalle reiterate ammissioni dell’imputato (che, comunque, non ha negato il contatto fisico, seppure minimizzandolo), ma soprattutto dalla narrazione della persona offesa (la cui attendibilità rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni; cfr., Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, COGNOME, Rv. 240524-01).
Il terzo motivo non Ł quindi consentito, laddove, sotto l’abito del vizio di motivazione, si limita in effetti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
I giudici di appello hanno stigmatizzato il complessivo danno criminale arrecato alla persona offesa, evidenziando soprattutto il valore tutt’altro che irrilevante del bene sottratto (un telefono cellulare) e l’avere agito all’interno della comunità che ospitava l’imputato e in danno di un’operatrice.
3.1. Nel caso di specie, l’esclusione della tenuità di valore intrinseco del bene Ł fondamento di per sØ sufficiente a fondare le conclusioni di insussistenza della circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
La concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressochØ irrisorio, avendo riguardo al valore in sØ della cosa sottratta e agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01).
3.2. L’attenuante ‘pretoria’ della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchØ non Ł configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all’evento in sØ considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).
Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza di tale elemento di mitigazione, stigmatizzando la gravità della condotta (e in particolare il contesto umano e ambientale in cui fu posta in essere) e l’importo non trascurabile della refurtiva.
Il fatto che la rapina sia stata contestata e ritenuta aggravata in considerazione del peculiarissimo locus commissi delicti rende, comunque, il fatto connotato da un disvalore tale da essere incompatibile con l’ipotesi introdotta con la suddetta sentenza additiva, sussistendo ontologica incompatibilità con una valutazione di minima offensività (cfr. Sez. 2, n. 39976 del 12/11/2025, NOME COGNOME, non mass.).
3.3. Tutti i profili di censura articolati nel secondo motivo risultano, dunque, manifestamente infondati.
Il primo motivo Ł, invece, fondato.
4.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, invero, la violenza, che, cumulativamente o alternativamente con la minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di rapina, Ł in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, eccedendo la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell’azione predatoria; il delitto di cui all’art. 581 cod. pen. non può, dunque, concorrere con quello ex art. 628 cod. pen., poichØ l’intero fatto tipico del primo costituisce elemento costitutivo del secondo, secondo la regola AVV_NOTAIO chiaramente esplicitata dall’art. 84, primo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 14376 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287822-01; Sez. 2, n. 37048 del 15/09/2022, Sunday, Rv. 283789-01).
4.2. La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente in questa sede, alla luce dell’esplicita formulazione dell’art. 620, lett. l) , cod. proc. pen.
Il trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all’art. 581 cod. pen., difatti, Ł stato puntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo di continuazione per un mese di reclusione (senza nessuna modifica della pena pecuniaria), al lordo della diminuente del rito.
Il Collegio, pertanto, mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sia necessaria nessuna ulteriore valutazione di merito, ridetermina conseguentemente la pena finale per il solo residuo delitto di rapina contestato al capo A), mediante espunzione dell’addendo riferito al reato per cui Ł intervenuta la pronuncia di annullamento, come in dispositivo.
Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di percosse e, per l’effetto, la pena deve essere rideterminata nei termini sopra indicati.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui all’art. 581 c.p. contestato al capo b) e per l’effetto elimina la relativa pena di mesi 1 di reclusione ridotta per il rito e ridetermina il complessivo trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato in anni 2 mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.