Rapina Impropria: Basta la Sottrazione per la Consumazione del Reato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un aspetto cruciale del diritto penale: la distinzione tra tentativo e consumazione nel reato di rapina impropria. Con questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato, stabilendo che la semplice sottrazione del bene è sufficiente a integrare il reato consumato, senza che sia necessario il successivo e stabile impossessamento. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni della Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di rapina impropria. La difesa della ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata, al più, nella fattispecie del tentato furto o della tentata rapina. Secondo la tesi difensiva, non si era mai verificato un pieno impossessamento della cosa mobile sottratta, elemento che avrebbe dovuto escludere la consumazione del reato.
La Decisione sulla Rapina Impropria della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando completamente le argomentazioni della difesa. I giudici hanno innanzitutto qualificato le doglianze come meramente reiterative di quelle già avanzate nel precedente grado di giudizio, senza un reale confronto con la motivazione, definita “ineccepibile”, della Corte territoriale.
Entrando nel merito della questione giuridica, la Cassazione ha chiarito la corretta interpretazione della fattispecie di rapina impropria.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra i concetti di “sottrazione” e “impossessamento”. La Corte d’Appello aveva correttamente rilevato che, ai fini della consumazione della rapina impropria, non è necessario che l’agente consegua un controllo pieno e autonomo sul bene (impossessamento). È invece sufficiente che si realizzi la “semplice sottrazione”, ovvero l’atto di togliere il bene dalla sfera di vigilanza della vittima.
La violenza o la minaccia, che caratterizzano questo reato, intervengono immediatamente dopo tale sottrazione, con lo scopo di assicurarsi il bene o l’impunità. Pertanto, nel momento in cui la sottrazione è avvenuta e subito dopo viene usata la violenza, il reato si è già perfezionato nella sua forma consumata. Attendere il consolidamento del possesso significherebbe confondere i requisiti della rapina impropria con quelli del furto.
La Corte ha sottolineato come questa interpretazione sia in linea con la “consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità”, confermando che il ricorso non presentava argomenti validi per una riconsiderazione del caso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. Essa ribadisce che il discrimine tra tentativo e consumazione nella rapina impropria è anticipato rispetto a quanto avviene nel furto. L’azione che perfeziona il delitto non è la stabile acquisizione del controllo sulla refurtiva, ma l’uso della violenza o della minaccia immediatamente successivo all’atto di spossessamento della vittima, anche se momentaneo. Questa pronuncia serve da monito: la reazione violenta per trattenere un oggetto appena sottratto integra un reato grave e consumato, con conseguenze sanzionatorie ben più severe rispetto al semplice tentativo di furto.
Quando si considera consumato il reato di rapina impropria?
Secondo la Corte di Cassazione, il reato di rapina impropria si considera consumato nel momento in cui, subito dopo la sottrazione del bene, l’agente usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene o per garantirsi l’impunità. Non è necessario attendere che si realizzi un pieno e stabile impossessamento della refurtiva.
Qual è la differenza tra ‘sottrazione’ e ‘impossessamento’ ai fini della rapina impropria?
La ‘sottrazione’ è l’atto di togliere il bene dalla sfera di controllo del detentore, anche solo per un istante. L”impossessamento’, invece, implica l’acquisizione di un potere autonomo e indipendente sulla cosa. Per la consumazione della rapina impropria, è sufficiente la sola sottrazione seguita dalla violenza/minaccia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: primo, perché le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già avanzate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; secondo, perché la questione giuridica sollevata era infondata alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47452 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47452 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che le doglianze proposte con il ricorso si configurano come reiterative di quelle già avanzate con la prima impugnazione senza confrontarsi ineccepibile motivazione offerta sui punti contestati dalla Corte di merito. Il ricorrente contesta, infatti, la conferma di responsabilità con specifico riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie del tentato furto, o, al più, della tentata rapina. Invero la Cort territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, o rivalutazione, rilevava come il delitto di rapina impropria doveva ritenersi consumato, e non semplicemente tentato, perché, ai fini della consumazione, non era necessario l’impossessamento della cosa mobile altrui, ma piuttosto la semplice sottrazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di liegíttimità (pag. 4 della sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore