Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31292 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ETIOPIA il 02/07/1988 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, riqualificata la condotta contestata a NOME COGNOME originariamente ritenuta come tentata rapina impropria, come ‘ rapina impropria consumata ‘, confermava la sua responsabilità.
Si contestava al COGNOME di essersi avvicinato agli espositori del negozio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , di avere avere trafugato un giubbotto del valore di cinquanta euro, di averlo indossato, di essersi diretto verso l’uscita oltrepassando i dispositivi antitaccheggio e di essersi infine allontanato dal negozio; notato dalle
commesse che lo avevano inseguito, lo stesso profferiva nei loro riguardi parole minacciose mimando con le mani il taglio della gola ed avvicinandosi alle stesse al fine di garantirsi il possesso del bene e l’impunità.
Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 581 cod. proc. pen., 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata come rapina ‘ tentata ‘, poiché la condotta sottrattiva dato che la sottrazione sarebbe stata costantemente osservata dalle commesse del negozio.
2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
E’ stato autorevolmente affermato che « il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo , al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima spossessata ‘materialmente’, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica.
2.1.2. In considerazione della successione “invertita” delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell’agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, COGNOME, Rv. 253153-01).
2.1.3. La Cassazione, nella sua più autorevole composizione ha, dunque, chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella
impropria, ha una condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona, sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla sottrazione consentono di ritenere la rapina ‘consumata’. Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina ‘impropria’ sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella ‘propria’ richiede la violenza preventiva e il successivo completo spossessamento.
La qualifica assegnata alla condotta delittuosa ritenuta ‘rapina impropria consumata’ è coerente con tali indicazioni ermeneutiche e si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale che avrebbe dovuto essere concessa tenuto conto che la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione e la particolare tenuità del danno avrebbero imposto il riconoscimento del beneficio.
2.2.1. La concessione della attenuante costituzionale è stata richiesta nel corso dell’udienza dibattimentale (non poteva essere richiesta con l’atto di appello che era precedente alla sentenza della Corte costituzionale).
2.2.2. La Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha ritenuto che le circostanze dell’azione e segnatamente il fatto che il ricorrente fosse recidivo -ostassero al riconoscimento dell’attenuante.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME