Rapina impropria consumata: quando un furto si trasforma in reato più grave?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39992 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la distinzione tra tentativo e consumazione nel delitto di rapina impropria consumata. La pronuncia offre chiarimenti fondamentali, spiegando come la violenza usata per fuggire dopo un furto perfezioni il reato, anche se la merce viene abbandonata. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni di tale principio.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine da un episodio apparentemente banale. Un uomo sottraeva due confezioni di pollo da un esercizio commerciale. Un addetto alla sicurezza, notato il furto, lo richiamava. A quel punto, l’uomo, per assicurarsi la fuga e l’impunità, lasciava cadere a terra la merce rubata (la cosiddetta res furtiva) e usava violenza per allontanarsi.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello lo condannavano per il reato di rapina impropria consumata. La difesa, tuttavia, presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che, avendo l’imputato abbandonato la refurtiva, il reato si fosse fermato allo stadio del tentativo.
L’Analisi della Cassazione sulla rapina impropria consumata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il ragionamento dei giudici si basa su un principio consolidato e di grande importanza pratica.
Secondo la Cassazione, per la consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l’agente consegua il possesso definitivo della cosa rubata. È sufficiente che abbia compiuto la sottrazione e che, subito dopo, usi violenza o minaccia per assicurarsi il profitto o l’impunità.
Il controllo esercitato dal personale di vigilanza non impedisce la sussistenza della sottrazione, ma può solo ostacolare la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della merce. Nel momento in cui la cosa viene tolta dalla sfera di controllo del proprietario, il furto è già avvenuto. Se a questo punto interviene la violenza per fuggire, il reato si trasforma e si perfeziona in rapina impropria.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il fulcro del reato di rapina impropria risiede nel collegamento funzionale e temporale tra la sottrazione e la violenza. La legge punisce più severamente non tanto l’essersi impossessati di un bene, quanto l’aver usato violenza per proteggere il risultato del furto o per garantirsi la fuga.
Nel caso specifico, l’imputato aveva già sottratto i beni alimentari. La violenza dispiegata successivamente non era finalizzata a rubare, ma a sfuggire alle conseguenze del furto già commesso. L’abbandono della refurtiva, quindi, diventa un fatto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del reato. La condotta criminosa si era già pienamente realizzata con la sequenza sottrazione-violenza. Di conseguenza, le doglianze della difesa sono state ritenute infondate perché si basavano su una visione errata del momento consumativo del reato.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la rapina impropria consumata è un reato complesso la cui consumazione si cristallizza con l’uso della violenza o della minaccia immediatamente successive al furto. Chiunque, dopo aver sottratto un bene, usi la forza per scappare, commette una rapina consumata, anche se durante la fuga perde o abbandona quanto rubato. Questa interpretazione ha conseguenze significative, poiché la pena prevista per la rapina consumata è notevolmente più severa di quella prevista per il tentativo o per il solo furto. La decisione serve da monito, sottolineando che la reazione violenta a seguito di un furto determina un salto di qualità nel disvalore penale del fatto, indipendentemente dal consolidamento del possesso della refurtiva.
Quando si considera consumata una rapina impropria?
Secondo la sentenza, la rapina impropria si considera consumata quando l’agente, subito dopo aver compiuto la sottrazione di un bene, usa violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità o il possesso della cosa. Non è necessario che riesca a mantenere il possesso della refurtiva.
Se l’autore del furto abbandona la merce rubata prima di fuggire, si tratta ancora di rapina consumata?
Sì. La Corte di Cassazione chiarisce che l’abbandono della refurtiva è irrilevante ai fini della consumazione del reato, se la violenza è stata usata per garantirsi la fuga dopo che la sottrazione era già avvenuta.
Qual è l’elemento decisivo che trasforma il furto in rapina impropria secondo questa sentenza?
L’elemento decisivo è l’uso della violenza o della minaccia immediatamente dopo la sottrazione del bene, con lo scopo di assicurarsi la fuga (impunità) o il possesso di quanto sottratto. È questa connessione temporale e finalistica a qualificare il fatto come rapina impropria consumata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA in Ucraina avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dovendosi qualificare i fatti come tentati.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 dicembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 25-5-2023 che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina impropria consumata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta consumata del contestato delitto in quanto, il ricorrente, dopo avere sottratto le due confez di pollo, vistosi richiamare dall’addetto alla sicurezza, le aveva lasciate cadere così fattispecie doveva ritenersi essere arrestata allo stadio del tentativo posto che l’imputato
dato alla fuga per garantirsi l’impunità dopo avere abbandonato la res furtiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla co di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto alla doglianza in punto qualificazione della contestata rapina impropri nei termini della sola ipotesi tentata va fatta applicazione del principio secondo cui ai fin consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito i possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controll personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 – 01). E proprio l’applicazione del sopra esposto principio comporta la qualificazio dei fatti negli esatti termini contestati stante che, secondo la conforme ricostruzione dei contenuta nelle sentenze di merito, il ricorrente dopo avere sottratto i beni alimentari av dispiegato la violenza al fine di assicurarsi l’impunità, senza che rilevi in senso de l’abbandono delle confezioni di pollo già in precedenza sottratte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di co emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
COGNOME