Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41377 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41377 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in premessa la corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di Rimini che condannava l’imputato all pena di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo incentrato sulla erronea applicazione del secondo comma dell’articolo 628 c.p. ovvero sulla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato.
La corte d’appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto (rapina impropr sulla scorta di un’interpretazione della legge non condivisibile poiché contraddittoria piano sistematico e contraria alla lettera della legge ed ai principi generali. Per far c fatto leva su un orientamento giurisprudenziale secondo il quale integra il requisito de violenza anche il mero divincolarsi con vigore del ladro dalla presa altrui, pur in assenza qualunque azione lesiva diretta verso l’altro. Non può definirsi violenza l’ipotes divincolamento anche brusco o repentino in cui di fatto il soggetto agente non fa nulla p
coartare attivamente la libertà fisica o psichica altrui ma si adopera al solo ed unico fi sottrarsi egli stesso ad una violenza senza mai imprimere la propria forza contro contendente.
Nel caso di divincolamento il soggetto agente non assume alcuna iniziativa diretta nei confronti dell’altro; egli si limita a reagire, senza mai contrattaccare, alla presa altru è costretto sicché non si ravvisano in tale azione gli estremi del concetto di viole Diverso, ma non ricorrente nel presente caso è lo strattonamento -con ciò dovendosi intendere una brusca repentina presa applicata dal ladro sul corpo altrui, non già un su scatto per liberarsi dalla presa altrui che è e rimane un divincolamento.
Non si può ragionevolmente estendere il concetto di violenza sino ad includere comportamenti esclusivamente volti a liberare se stessi ed al contempo non oggettivamente lesivi della sfera corporea altrui.
Siccome nel caso di specie l’unica condotta posta in essere dall’imputato è stata quella d dimenarsi con forza senza mai controbattere per liberarsi dal placcaggio del signor COGNOME terzo estraneo intervenuto poco dopo il furto per bloccare la fuga dell’imputato, la corr qualificazione giuridica ad attribuire ai fatti avrebbe dovuto essere il furto e non la rapi
Il Procuratore Generale ha chiesto con memoria la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato poiché l’unico motivo confligge radicalmente con la consolidat giurisprudenza di questa Corte che identifica il grado di violenza sufficiente ad integra reato di rapina anche nel semplice divincolamento al fine di sfuggire alla cattura. Deve proposito ricordarsi che – per ultracinquantennale giurisprudenza di questa Corte, ai f della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi ed anche il sem strattone costituiscono violenza in quanto implicano l’impiego di un’energia fisica al fi vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il gra resistenza e l’intensità della violenza (Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984 Ud. Rv 166830 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 34276 del 18/06/2021, n.m.).
L’impugnata sentenza unitamente a quella di primo grado costituiscono una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ebbene, l’accertamento del fatto in esse uniformemente ricostruito in termini peraltr oramai non contestati attesta irrefutabilmente di una ‘colluttazione’ e quindi, secon l’etimo, del contemporaneo manifestarsi di due forze di vettore confliggente, l’una dirett contenere ed a trattenere (la refurtiva ed) il ladro e l’altra diretta a neutralizzare la liberandosi dalla presa. Che il punto di attrito tra le due forze abbia lasciato tracci sull’imputato (con la maglietta strappata e le lesioni repertate) è una ipotesi che non re
penalmente irrilevante l’azione del reo: parafrasando l’antico brocardo, in questo caso vim vi repellere non licet.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 5 luglio 2023 Il Condigliere r latore COGNOME La Presidente