Fuga in Auto Dopo il Furto: Quando Diventa Rapina Impropria?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4453/2024, torna a pronunciarsi su un caso emblematico di rapina impropria, chiarendo i confini tra un semplice furto seguito da una fuga e un reato ben più grave. La vicenda riguarda un soggetto che, dopo aver sottratto una cassa, ha utilizzato la propria automobile per allontanarsi, causando lesioni alla persona che lo stava inseguendo. La Suprema Corte ha confermato la condanna, stabilendo che l’uso del veicolo per garantirsi l’impunità integra pienamente l’elemento della violenza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in Appello, di un individuo per i reati di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate. L’imputato, dopo aver commesso un furto, era stato inseguito dalla vittima. Per assicurarsi la fuga e il possesso della refurtiva, aveva messo in atto una manovra di allontanamento con la propria auto, che aveva provocato lesioni alla parte offesa. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza dell’intenzionalità (dolo) riguardo alle lesioni e invocando l’applicazione di una specifica attenuante.
I Motivi del Ricorso e la Questione del Dolo
Il ricorso si fondava principalmente su due argomenti:
1.  L’assenza di dolo: La difesa sosteneva che le lesioni riportate dalla vittima fossero il risultato di una condotta colposa e non intenzionale. L’evento lesivo, secondo questa tesi, non era voluto ma si era verificato accidentalmente durante la manovra di fuga.
2.  Il concorso anomalo: In subordine, si chiedeva il riconoscimento della diminuente prevista dall’art. 116 c.p. (concorso anomalo), argomentando che l’evento più grave (le lesioni) non fosse stato voluto, neppure a titolo di dolo eventuale, e non fosse una conseguenza diretta e prevedibile del furto iniziale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla Rapina Impropria
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando entrambe le argomentazioni difensive. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e congrua, spiegando la prevedibilità dell’esito lesivo. Chi utilizza un’automobile per scappare da una persona che lo insegue accetta il rischio di causarle un danno fisico. La manovra d’allontanamento non era stata un semplice tentativo di fuga, ma un’azione finalizzata a ostacolare l’inseguitore, minacciandone l’incolumità.
La Suprema Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata in materia di rapina impropria. Ha chiarito che la violenza non si limita al costringimento fisico diretto, ma include qualsiasi atto che coarti la libertà fisica o psichica della vittima. Tale violenza può essere esercitata con qualsiasi strumento, compreso un mezzo meccanico come un’automobile, quando il suo uso travalica i limiti normali e si traduce in manovre pericolose dirette a fermare chi si oppone alla fuga.
Inoltre, la Corte ha escluso l’applicabilità del concorso anomalo. Ha ribadito che tale istituto richiede che l’evento più grave non sia voluto (neppure con dolo alternativo o eventuale) e, soprattutto, che derivi da fattori eccezionali, sopravvenuti e non collegabili alla condotta criminosa di base. Nel caso di specie, le lesioni non erano un fattore eccezionale, ma una conseguenza eziologicamente collegata e prevedibile della pericolosa manovra di fuga posta in essere con l’auto.
Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale: la linea di demarcazione tra furto e rapina impropria è segnata dalla condotta posta in essere subito dopo la sottrazione per assicurarsi il profitto o l’impunità. L’uso di un veicolo non come semplice mezzo di trasporto, ma come strumento per neutralizzare l’opposizione della vittima, trasforma la fuga in un atto di violenza, qualificando il reato come rapina impropria. Le lesioni che ne derivano sono considerate una conseguenza pienamente prevedibile, integrando il dolo e rendendo inapplicabili figure come il concorso anomalo. Questa pronuncia serve da monito sulla gravità delle azioni commesse durante una fuga e sulle relative responsabilità penali.
 
Usare un’automobile per fuggire dopo un furto può essere considerato violenza ai fini della rapina impropria?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la violenza che qualifica la rapina impropria può essere esercitata con qualsiasi strumento, inclusa un’automobile, quando il suo utilizzo è diretto a ostacolare l’attività di persone che si oppongono alla fuga, con una concreta minaccia alla loro incolumità.
Le lesioni causate a chi insegue il ladro durante la fuga in auto sono considerate intenzionali (dolo) o colpose?
Secondo la sentenza, tali lesioni sono coperte dal dolo. La Corte ha ritenuto che l’esito lesivo in danno della vittima che insegue il responsabile è un evento prevedibile per chi attua una manovra di allontanamento pericolosa con un veicolo, escludendo quindi la natura meramente colposa.
Quando si può applicare l’attenuante del ‘concorso anomalo’ (art. 116 c.p.) se la fuga causa un reato più grave di quello inizialmente voluto?
L’attenuante del concorso anomalo si applica solo se l’evento più grave non è voluto (neppure a titolo di dolo eventuale) e deriva da fattori eccezionali, sopravvenuti e non eziologicamente ricollegabili alla condotta criminosa di base. Nel caso specifico, le lesioni non sono state ritenute un evento eccezionale, ma una conseguenza prevedibile della fuga.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4453 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4453  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINAN2:A
sul ricorso proposto da:
SOLIMANO AEDO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritl:o
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 24/11/2022, aveva affermato la penale responsabilit dell’imputato NOME per i delitti di rapina impropria aggravata e les aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
-rilevato che il primo motivo che deduce l’omessa motivazione sul dolo è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha fornito congrua risposta ai rilievi dife pagg. 1 e 2, argomentando in ordine alla prevedibilità dell’esito lesivo in danno della v che aveva inseguito il responsabile della sottrazione della cassa dopo la consumazione del furto, escludendo la natura colposa RAGIONE_SOCIALE lesioni riportate a seguito della mano d’allontanamento; che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito ir tema di rapina impr che integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non solt l’esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringinnento fisico, ma anche quals atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque in una coartazione della lib fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180-01; Sez. 2 , n. 23888 del 06/07/2020, Rv. 279587-01; in fattispecie analoga si è, inol precisato che la violenza può essere esercitata con qualsiasi strumento, e quindi, anche co un mezzo meccanico, quale la automobile, non destinato per sua natura all’offesa, quando siano travalicati i limiti normali di uso dell’autoveicolo ovvero siano state attuate m dirette ad ostacolare l’attività di persone con incombente minaccia alla loro incolumità2, n. 4761 del 27/11/1989, dep. 1990, Rv. 183914 – 01; in senso c:onforme Sez. 2, n. 40156 del 10/11/2006, Rv. 235448 – 01); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
-considerato che ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della diminuente ex art. 116, comma 2, cod.pen., motivatamente negata dai giudici di merito in conformità al principio secondo cui, in tema concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più g concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di bas (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977-01);
o
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente