Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21968 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 22/10/1978
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
letta la comunicazione dell’avv. COGNOME Christian in merito alla adesione
al’astensione dalle udienze;
considerato che detta dichiarazione non rileva nell’ambito del procedimento camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio. Deve, infatti, ricordarsi che ques
Corte di cassazione ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l’intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini
del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all’astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, v.
255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Rv. 2026339);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del
delitto di rapina impropria in quello di furto, per difetto dell’elemento dell’unita dell’azione (sottrazione e uso della violenza o minaccia), oltre ad essere manifestamente
infondato, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merit che a pag. 1-2 della sentenza impugnata ha correttamente ritenuto il fatto integrante il reato di rapina impropria in ragione dell’unitarietà dell’azione: sottrazione delle bicicle e violenza o minaccia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente