Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23270 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23270 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VIGEVANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME NOME presentati con un unico att ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina impropria aggrav lamentando, in particolare, l’assenza dell’elemento della violenza non integrata un mero strattonamento, dovendosi ritenere configurato, invece, un furto tentat in luogo della rapina, è manifestamente infondato avendo il giudice di appell correttamente ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del delitto di rap veda pag. 4 della sentenza impugnata), in conformità ai principi affermati dal consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini dell’integrazione reato di rapina, è sufficiente l’utilizzo da parte dell’egente di un pur coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produ coazione fisica, assoluta o relativa» (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Sefero Rv. 284021 – 01; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263307 – 01);
considerato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che lamenta l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 112, com primo, n. 1 cod. pen., attesa la presenza di sole due persone e non cinque co richiesto dal dettato normativo, è manifestamente infondata atteso che circostanza aggravante contestata ed applicata è quella prevista dall’art. comma terzo, n. 1 cod. pen. la quale si riferisce alla simultanea presenza di più persone e, pertanto, risulta integrata nel caso di specie, come correttam affermato dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all’applicazione della pena base individuata in riferimento al delit rapina che, alla luce di quanto affermato nel primo motivo, non risultereb sussistente, è manifestamente infondato in ragione di quanto sopra precisato merito alla piena integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di pertanto, può ritenersi corretta l’individuazione della pena base del delitto di impropria su cui effettuare gli aumenti a titolo di continuazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell in favore della Cassa
spese processuali e della somma di euro tremila
ciascuno -)
delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.