Rapina impropria: Quando un Semplice Spintone Integra il Reato
Nel diritto penale, la linea di demarcazione tra diversi reati può essere molto sottile, ma le conseguenze in termini di pena sono spesso enormi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla rapina impropria, chiarendo quale sia il livello minimo di violenza necessario per far scattare questo grave reato al posto del più mite furto. La Corte ha stabilito che anche un’azione apparentemente minore, come uno strattonamento, è sufficiente a integrare la violenza richiesta dalla norma.
Il Caso in Esame: Dalla Contestazione del Furto alla Conferma della Rapina
I fatti riguardano due persone condannate in Corte d’Appello per il reato di rapina impropria aggravata. Gli imputati, nel tentativo di assicurarsi la refurtiva e la fuga, avevano esercitato una minima violenza fisica, consistita in uno strattonamento, nei confronti della vittima.
Nel loro ricorso per Cassazione, hanno avanzato due motivi principali:
1. Sostenevano che un semplice strattonamento non potesse essere qualificato come la “violenza” richiesta per il reato di rapina, ma che la loro azione dovesse essere ricondotta al più lieve reato di tentato furto.
2. Contestavano l’applicazione della circostanza aggravante del concorso di persone, ritenendo erroneamente che la norma richiedesse la presenza di almeno cinque individui, mentre loro erano solo in due.
La Decisione della Cassazione e la nozione di rapina impropria
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. La decisione si basa su principi giurisprudenziali consolidati e offre chiarimenti fondamentali sulla configurazione del reato di rapina impropria e sulle relative aggravanti.
Le Motivazioni
Il Concetto di Violenza nella Rapina
Il punto centrale della decisione riguarda la definizione di “violenza”. La Corte ha ribadito un principio consolidato: ai fini dell’integrazione del reato di rapina, è sufficiente l’utilizzo da parte dell’agente di un “pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa”.
In altre parole, non è necessaria una violenza brutale o che provochi lesioni. Qualsiasi azione fisica che limiti la libertà di movimento o di reazione della vittima, anche se di lieve entità come uno spintone o uno strattonamento, è sufficiente per trasformare un furto in una rapina. L’elemento cruciale è l’impiego della forza fisica per vincere la resistenza della vittima e assicurarsi il possesso del bene o l’impunità.
L’Errore sull’Aggravante del Concorso di Persone
La Corte ha inoltre smontato la tesi difensiva relativa alla circostanza aggravante. Gli imputati avevano confuso l’aggravante comune del concorso di cinque o più persone (art. 112 c.p.) con quella specifica del reato di rapina (art. 628 c.p.). Quest’ultima, infatti, prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da “più persone riunite”. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’espressione “più persone” significhi semplicemente un numero superiore a uno. Pertanto, la presenza di soli due autori è pienamente sufficiente a integrare tale aggravante.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la soglia per la configurazione della rapina impropria è più bassa di quanto si possa comunemente pensare. La lezione pratica è chiara: qualsiasi contatto fisico volto a sopraffare la reazione della vittima dopo un furto può comportare una condanna per rapina, con un conseguente e significativo inasprimento della pena. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando come il legislatore e la giurisprudenza intendano tutelare non solo il patrimonio, ma anche e soprattutto l’incolumità e la libertà personale della vittima.
Uno spintone o uno strattonamento dopo un furto possono configurare il reato di rapina impropria?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che per integrare la violenza richiesta dalla rapina impropria è sufficiente anche un minimo uso di forza fisica contro la vittima, purché sia idoneo a produrre una coazione fisica e a vincerne la resistenza per assicurarsi il bottino o la fuga.
Quante persone servono per l’aggravante del reato di rapina commesso da più persone?
Per l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n. 1 del codice penale, è sufficiente la presenza di più di una persona. Pertanto, due persone che commettono il reato insieme sono sufficienti a far scattare l’aumento di pena.
Qual è la differenza fondamentale tra furto e rapina impropria in un caso come questo?
La differenza risiede nell’uso della violenza o della minaccia. Se una persona, dopo aver sottratto un bene, non usa alcuna forma di forza fisica o minaccia per mantenere il possesso o per fuggire, commette un furto. Se invece, in quella stessa fase, usa violenza (anche minima, come uno spintone) o minaccia contro una persona, il reato si trasforma in rapina impropria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23270 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VIGEVANO il 16/06/1992 NOME nato a PAVIA il 27/05/1992
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e COGNOME NOME presentati con un unico att ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina impropria aggrav lamentando, in particolare, l’assenza dell’elemento della violenza non integrata un mero strattonamento, dovendosi ritenere configurato, invece, un furto tentat in luogo della rapina, è manifestamente infondato avendo il giudice di appell correttamente ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del delitto di rap veda pag. 4 della sentenza impugnata), in conformità ai principi affermati dal consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini dell’integrazione reato di rapina, è sufficiente l’utilizzo da parte dell’egente di un pur coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produ coazione fisica, assoluta o relativa» (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Sefero Rv. 284021 – 01; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263307 – 01);
considerato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che lamenta l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 112, com primo, n. 1 cod. pen., attesa la presenza di sole due persone e non cinque co richiesto dal dettato normativo, è manifestamente infondata atteso che circostanza aggravante contestata ed applicata è quella prevista dall’art. comma terzo, n. 1 cod. pen. la quale si riferisce alla simultanea presenza di più persone e, pertanto, risulta integrata nel caso di specie, come correttam affermato dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all’applicazione della pena base individuata in riferimento al delit rapina che, alla luce di quanto affermato nel primo motivo, non risultereb sussistente, è manifestamente infondato in ragione di quanto sopra precisato merito alla piena integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di pertanto, può ritenersi corretta l’individuazione della pena base del delitto di impropria su cui effettuare gli aumenti a titolo di continuazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell in favore della Cassa
spese processuali e della somma di euro tremila
ciascuno -)
delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.