Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 761 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 761 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FORMIA il 13/11/1989
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME del foro di Roma in difesa di NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 2 Marzo 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di rapina impropria aggravata per aver usato minaccia ai danni di NOME COGNOME immediatamente dopo aver sottratto dalla abitazione di NOME COGNOME due cellulari, una borsa, due borselli e due portafogli con il relativo contenuto.
Formulando il ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato adduce quattro motivi, tutti fondati sulle lettere b) c) ed e) dell’art.606 cod. proc. pen.,
violazione dell’art.192 del codice di rito e per vizi della motiv (“mancante/contraddittoria/illogica”), in relazione ai seguenti profili.
2.1 Si contesta innanzitutto la affermazione di responsabilità, basata su motivazione mancante, contraddittoria e illogica.
2.2 In secondo luogo, si deduce la illogicità motivazionale in relazione ritenuta sussistenza della aggravante contestata della commissione della rap nei luoghi di cui all’art.624 bis cod. pen..
2.3 In terzo luogo, si denuncia la illogicità motivazionale in relazione ritenuta sussistenza della aggravante contestata della commissione della rap da parte di più persone riunite.
2.4 Infine, il quarto motivo lamenta la mancanza ed illogicità motivazion nella parte in cui si è negato il beneficio delle circostanze attenuanti generi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, poiché fondato su motivi non consenti comunque manifestamente infondati e, in parte, carenti di interesse.
Occorre innanzitutto sottolineare che la sentenza di appello costituisce c.d. “doppia conforme” della decisione di primo grado in relazione tanto affermazione di responsabilità, quanto in relazione alle circostanze, c conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntament costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il para del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale sia l’ult parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi cr nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, 257595).
A fronte delle modalità di redazione dei motivi, che evocano non consentit censure di fatto rischiando così di confondere il piano della valutazione del m con il giudizio di legittimità, è bene riaffermare quali siano i limiti entro quest’ultimo è consentito innanzi a questa Corte, nei termini strettam necessari ai fini della presente decisione.
La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto seguenti regole:
il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua na (contraddittorietà o manifesta illogicità -e non ‘semplice’ illogicità, come n di specie- o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in f alternativa o cumulativa, come avviene nel presente caso; infatti non rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibi genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c)
proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME, non massimata sul punt: la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è di per sé di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, ‘segno’ della natura d della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01);
– le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., rigua in questo caso in particolare l’attendibilità del testimone d’accusa, non po essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, com lett. c) cod. proc. pen., non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma soltanto ne indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanz contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risu testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME e al Rv. 271294; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04);
– il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialit senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del viz denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisio Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuas l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione d significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni i per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della cre dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 17/03/2015, 0., Rv. 262965); la deduzione della semplice illogicità ragionamento giudiziale o della motivazione in cui esso è riflesso, come avviene relazione ad ogni motivo del presente ricorso, è del tutto insufficiente ed della erronea prospettiva sotto cui viene esercitata la critica di legitt confronti del provvedimento impugnato. L’unico standard in grado di elevare giudizio sulla motivazione a questione di legittimità, è quello della mani illogicità, cioè quella discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, relazione ‘causa-effetto’ o ‘premessa-conseguenza’, che sia di gravità t essere immediatamente (ictu ocu/i) ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
– infine, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di no penali processuali (art. 192 cod. proc. pen., nel caso di specie) sotto il prof lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profi è legittima la denuncia (come nel caso specifico, in relazione agli artt. 628 se
comma, terzo comma n 3 bis, terzo comma n.1, nonché 62 bis, cod. pen.) di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limit dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..
In conclusione, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controll motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondam della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruz e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplica Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte nell’ennesim giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegna dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico dal giudice per giungere alla decisione. Il sindacato di legittimità non oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttur del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione deg elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giud merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzion fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una d alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Inve solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto a controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la risponde regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza esp (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241214). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Sulla base di questo inquadramento concettuale, che costituisce patrimon ermeneutico condiviso della Corte, il Collegio rileva che, al cospetto di motivazione del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità specificamente affronta (pg.4 e 5) il tema dell’attendibilità dello Ionta (a fronte della denunciata e peraltro parzialmente ammessa condizione di assunto abituale di sostanze alcoliche), in linea con le conclusioni cui era perven motivazione del Tribunale sammaritano (pg. 5), il primo motivo di appello segnala per la sua genericità, in quanto solo apparentemente si presta a cri la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse cen sollevate in precedenza e motivatamente disattese (Sez. 6, n. 20377 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01)
Con l’aggiunta che il motivo stesso si dilunga, per diverse pagine (da pg. 5 11), su questioni astratte e pertanto, per definizione, a-specifiche.
Per il resto il motivo si risolve nella formulazione di una ricostru alternativa della vicenda, anche a mezzo della copiosa trascrizione di bran deposizioni testimoniali, incorrendo nelle carenze sopra evidenziate.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Corrisponde all’orientamento interpretativo di questa stessa Sezione, cui Collegio intende attenersi, non essendovi ragioni per distanziarsene, ch aggravante in contestazione (art. 628, terzo comma, n.3, cod. pen.) si confi anche nell’eventualità in cui vi sia uno iato tra luogo, privato, in cui è avv sottrazione della res furtiva e quello, pubblico o aperto al pubblico, in cui abbia successivamente avuto luogo la minaccia o la violenza atta ad integrare fattispecie di rapina impropria in contestazione. In tal senso, oltre al prec citato dalla sentenza impugnata, può ricordarsi la sentenza Sez. 2, n. 26262 24/05/2016, COGNOME, Rv. 267155 – 01, ove si chiarisce che non rileva che la violen o minaccia, che nella rapina impropria seguono l’impossessamento, siano avvenuti al di fuori della dimora, giacché obiettivo del legislatore è rafforzare la tu domicilio attraverso l’introduzione di una specifica aggravante.
Il terzo motivo non è consentito, essendo stato formulato in questa se per la prima volta, con conseguente violazione della catena devolutiva.
Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli a 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giu questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. Essa tr la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difett motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricors non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i mo di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631).
Non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio né di questione che potesse essere rilevata avanti alla Corte d’appello, non è ammissibile in q sede per la prima volta la formulazione del motivo attinente alla circostanza contemporanea presenza dei correi all’azione violenta.
Infine, manifestamente infondato è altresì l’ultimo motivo di ricorso, contesta la sussistenza di una specifica valutazione e relativa motivazione circostanze attenuanti generiche a fronte di una intera pagina della sent
d’appello (pg. 6) in cui si spiega, in linea con la giurisprudenza consolidata beneficio richiesto non può essere concesso sulla base di formule acritiche apodittiche, ma in base ad elementi specifici che la Corte ha ritenuto, con giud insindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogico, che non sia stati forniti.
All’inannnnissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimen nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024
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Il Consi liere rel tore
La Presidente