Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6086 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6086 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ESHAN WEST (NIGERIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria aggiuntiva della difesa in data 16/12/2025 e sentito il difensore, AVV_NOTAIO, del Foro di Potenza, che si è riportato ai motivi introduttivi ed alla memoria, chiedendone l’accoglimento con annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Potenza ha rigettato l’istanza di riesame presentata dall’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina commessa ai danni di NOME COGNOME, con la sottrazione violenta del telefono cellulare di costui.
Avverso il provvedimento ha proposto impugnazione la difesa dell’indagato lamentando, con unico motivo, formulato nel prisma dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., la violazione di legge (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) ed il
vizio di motivazione (manifesta illogicità e contraddittorietà), sotto il profilo della gravità indiziaria, per la insussistenza di un nesso tra la violenza e la minaccia ed il successivo impossessamento del telefono cellulare della persona offesa.
Si sostiene che la violenza e le minacce inizialmente rivolte al COGNOME da parte dell’indagato sono cessate nel momento in cui è squillato il telefono della persona offesa, appoggiato sul sedile del passeggero. In tal frangente, l’azione dell’Aihielu si è diretta verso l’apprensione e l’impossessamento del cellulare. Conseguentemente, si può, al più parlare di minaccia seguita da furto, in relazione al quale, però, non è configurabile l’aggravante contestata, dell’uso d’arma, dato che il brand eggiare della chiave era esclusivamente finalizzato a portare in esecuzione il reato originariamente configurato (ma poi abbandonato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, adducendo un motivo manifestamente infondato, oltre che ripetitivo.
In sostanza , l’intero ragionamento difensivo si basa sulla pretesa scissione del fatto in ‘un prima’ ed ‘un dopo’, separati dalla attivazione della suoneria del cellulare della persona offesa, che, da ‘minacciato’ diviene ‘derubato’, senza passare per (o senza mai diventare) ‘rapinato’ .
Ciò per la specifica ragione della mancanza del nesso tra la violenza e la minaccia ed il successivo impossessamento del cellulare della vittima, non finalisticamente ricollegabile alla precedente condotta minatoria e violenta.
In questa sede, non si può che ribadire quanto già correttamente colto dal Tribunale di Potenza. La parcellizzazione del fatto in due fasi e la ‘lettura’ della sottrazione del cellulare come fatto autonomo è una operazione che non tiene conto della natura unitaria dell’azione dell’imputato. Sia sufficiente considerare, per cogliere l’essenza del fenomeno, che l’impossessamento del cellulare da parte dell’imputato è stato favorito dalla condizione defedata della persona offesa, incapace di reagire perché ancora sotto l’effetto della minaccia portata dall’Aihielu brandendo la chiave vicino all’occhio.
Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come sia impedito al giudice di legittimità addentrarsi nella valutazione di merito del compendio indiziario e della sua gravità, vigendo anche in materia di misure cautelari il divieto strutturale e sistemico di accesso al fatto per la Corte di legittimità. In materia cautelare, in particolare, resta sempre valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. U, n. 11 del
22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate .
In tale prospettiva, non v’è alcun dubbio che all’analoga doglianza formulata con la richiesta di riesame, il tribunale potentino avesse già congruamente risposto, a pg. 4 dell’ordinanza, con ricostruzione del fatto adeguata ed argomenti giuridici del tutto corretti.
Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenu to ex art. 94 comma 1ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 13 gennaio 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente NOME COGNOME