Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato COGNOME per RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ìn epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso suoi confronti dal Tribunale di Lecce in ordine ai reati di rapina – esclusa l’aggravante del persone riunite – ed estorsione, nonché di evasione, reati ritenuti in continuazione tra loro la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Nella prospettazione condivisa dalle due sentenze di merito la persona offesa COGNOME NOMENOME recatisi a Recale a bordo dell’autovettura del padre per trascorrere la serata in un l e per acquistare un telefono cellulare usato oggetto di un annuncio su un sito internet, era s raggiunto dalla NOME che, aperta la portiera dell’autovettura, lo aveva minacciato di mo chiedendo il denaro dell’acquisto del telefono che il predetto si era rifiutato invece di acqu ed intimandogli di non chiamare i carabinieri altrimenti sarebbe stato ammazzato. Mentre l persona offesa riusciva a fuggire a piedi staccando le chiavi del cruscotto, la NOME si impossessata della carta di circolazione custodita all’interno dell’abitacolo e, quindi, successivamente telefonato al COGNOME chiedendo 150 euro per la restituzione di questa, ancor una volta intimandogli di non chiamare ì carabinieri perché altrimenti sarebbe stato ucciso.
A sostegno del ricorso la COGNOME ha articolato sette motivi di impugnazione:
1.1. Con il primo motivo, sul quale si è soffermata più diffusamente, ha dedotto violazione dì legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussis dell’elemento oggettivo del delitto di rapina contestato. La ricorrente si duole che non sia ritenuta credibile la versione da lei stessa offerta, secondo cui la stessa aveva appuntamen con la persona offesa per una cessione di stupefacente, e sia stata ritenuta attendibile, inv la versione del COGNOME di aver avuto appuntamento con la donna per l’acquisto di un cellula poi rivelatosi rotto, e ciò nonostante sì sia trattato dì circostanza non riferita in denuncia in dibattimento, così come solo in dibattimento lo stesso COGNOME aveva dichiarato di a rinunciato a trascorrere la serata in un locale, mentre in denuncia aveva affermato di aver su la rapina proprio mentre tornava dal locale. Si contesta, altresì, che sia stata ri determinante l’annotazione di P.COGNOME. – acquisita sull’accordo delle parti – secondo cui l’uffic P.G. aveva COGNOME la telefonata con la quale la COGNOME si dichiarava in possesso della ca di circolazione dell’auto del COGNOME, e sì deduce trattarsi, invece, di mera millanteri che la stessa non era stata rinvenuta in sede di perquisizione. Infine, si duole la ricorrent essere stato ritenuta determinante l’archiviazione dell’accusa nei confronti del teste COGNOME (alla quale era conseguita, però, l’esclusione dell’aggravante delle più persone riunite), aveva accompagnato sul posto la ricorrente e la sua amica COGNOME
1.2. GLYPH Anche con il secondo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina, la ricorren
sull’assunto secondo cui non vi sarebbe prova del fatto che la NOME si sarebbe im della carta di circolazione del veicolo.
1.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità compiuti ad integrare il delitto di tentata estorsione, trattandosi della richiest cambio della restituzione di una carta di circolazione della quale la NOME in real possesso.
1.4. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento desistenza volontaria, in relazione al contestato reato di estorsione tentata.
1.5. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualif del delitto di rapina in quello dì furto con strappo, di cui all’art. 624 bis comma 2
1.6. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
1.7. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzi ritenuto eccessivamente severo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché ma infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugn
Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, infatti, la Corte territ adeguatamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto credibile la prospetta ricorrente secondo cui le ragioni dell’incontro con la persona offesa sarebbero da r una cessione di stupefacente, atteso che la riferita pubblicazione da parte del Pell annuncio su internet (“settanta rose per neve”), ritenuta già di per sé poco verosimi palese illiceità, non ha trovato alcun riscontro in dibattimento, mentre la richiesta di 150 euro effettuata dalla ricorrente si concilia con la prospettazione della p secondo cui si trattava del correspettìvo dell’acquisto del telefono cellulare poi buon fine. Altrettanto non illogicamente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che l della perquisizione domiciliare presso l’abitazione della ricorrente sia st dall’acquisizione sull’accordo delle parti dell’annotazione di P.G. nella quale viene il luogotenente dei carabinieri COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME la telefonata con COGNOME dichiarava di essere in possesso della carta di circolazione dell’auto NOMECOGNOME chiedendo denaro per la restituzione, telefonata che smentisce l’assunt secondo cui la COGNOME si sarebbe limitata a frugare nel vano porta-oggetti dell’ della persona offesa ed a maneggiare la carta di circolazione, senza impossess
correttamente è stata valorizzata quale ulteriore ed inequivocabile riscontro dell delle dichiarazioni del COGNOME.
L’assunto della ricorrente secondo cui la riferita disponibilità della carta di costituiva una mera millanteria – sul quale si fonda anche la richiesta di riconoscere volontaria dal reato di tentata estorsione – non si concilia, oltre che con il tenor telefonata, con il racconto della persona offesa ed è volto a prospettare una mera degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri de cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giu senza che possa integrare il vizio dì legittimità la mera prospettazione di una div ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/199 Dessimone, riv. 207944). Analogamente, le dichiarazioni del teste NOMECOGNOME ch accompagnato sul posto la ricorrente e la sua amica NOME sono state valorizzate da merito esclusivamente in favore della ricorrente, per escludere l’aggravante delle riunite.
Manifestamente infondata, invece, è la richiesta di riqualificazione del delitto quello di furto con strappo, di cui all’art. 624 bis comma 2 cod. pen., emergendo co dal percorso argomentativo delle sentenze di merito, che si integrano a vicenda, che d COGNOME è emerso che questo è stato indotto a fuggire dalle minacce di mort abbandonando l’autovettura dalla quale è stata sottratta la carta di circolazione.
Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata ed è, comu manifestamente infondato anche il motivo di ricorso – fondato ancora una volt sull’asserita negazione della sottrazione della carta di circolazione – relati riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, la cui configurabilità n solo modestissimo valore economico del bene sottratto o richiesto, essendo necessario anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva dei delitti di rapina ed estors solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale minacciata per la realizzazione del profitto (cfr. Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Sez. 4 , n. 16218 del 02/04/2019, Rv. 275582.
Quanto al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che la graduazione della pe in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne di inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutaz congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ra illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie avendo la Corte territoriale determinato in misura pari al minimo edittale la pena bas
grave reato di rapina, e poi valorizzato l’agire della COGNOME in violazione degli arre ed i suoi numerosi precedenti penali.
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibil consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al ver in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in camera dì consiglio, I’ll giugno 2024