Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4142 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 34009/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vicenza il 07/11/1999
avverso la sentenza del 11/09/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo
Valentia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le memorie depositate dall’avv. COGNOME;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 11/09/2024 applicava a NOME COGNOME – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni due mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro millecinquecento di multa per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea qualificazione giuridica del reato contestato al capo A), ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. Rileva che il fatto avrebbe dovuto essere assorbito nel reato di cui al capo B), in quanto lo stesso, descritto negli identici termini nel corpo del capo di imputazione sub B), costituisce null’altro che la condotta violenta e minacciosa che integra il delitto di rapina aggravata; che la giurisprudenza di legittimità Ł costante nel ritenere che, quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce con il mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, quest’ultima assorbe il reato di sequestro di persona; che nel caso di specie il fatto costitutivo della imputazione di cui al capo A) ha esaurito il proprio disvalore nell’ambito della rapina, di cui costituisce la violenza e la minaccia.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, avendo il giudice applicato la pena di anni due mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro millecinquecento di multa, a fronte della iniziale richiesta delle parti, che contemplava la pena di anni
due mesi undici e giorni sedici di reclusione; che la diversa richiesta di applicazione della pena effettuata dal difensore in udienza non Ł seguita ad un formale provvedimento di rigetto della prima richiesta, per cui la nuova richiesta non poteva nemmeno esser presa in considerazione, tanto piø che dal verbale di udienza viene richiamata l’istanza già depositata.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta l’illegalità della pena ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., in relazione alla illegittima riduzione della pena pecuniaria operata in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che il giudice, dopo aver affermato di ridurre la pena nella misura di un terzo ai sensi dell’art. 62bis cod. pen., operava una riduzione della multa in misura inferiore, applicando in tal modo una pena illegale.
2.4. In data 23/12/2024 Ł pervenuta memoria difensiva con al quale si insiste nell’accoglimento del ricorso; in data 08/01/2025 Ł pervenuta memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Il primo motivo, in punto di qualificazione giuridica, Ł manifestamente infondato. Deve essere premesso che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza Ł limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicchØ Ł inammissibile l’impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01).
Nel caso di specie, rileva il Collegio che la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) risulta corretta e per nulla eccentrica rispetto all’imputazione di cui al capo B), con la conseguenza che il motivo va dichiarato inammissibile. Si osserva, in proposito, che proprio la giurisprudenza di legittimità che cita il ricorrente impone di ritenere sussistente anche il sequestro di persona, posto che la privazione della libertà di NOME COGNOME Ł iniziata all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME prima della condotta predatoria e si Ł protratta oltre quest’ultima, avendo l’imputato ed i suoi correi liberato la persona offesa solo dopo aver fatto uso delle carte di credito/bancomat, prelevando il denaro dallo sportello ATM ed in seguito alla sottrazione dell’ulteriore somma di denaro dall’abitazione del INDIRIZZO, dopo essersi appropriati delle chiavi.
In altri termini, nel caso che si sta scrutinando, la violenza usata per il sequestro non si Ł identificata ed esaurita con il mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, ma ne ha preceduto e seguito l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione, in tal modo assumendo carattere di reato assolutamente autonomo, pur se finalisticamente collegato alla rapina (Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, V., Rv. 283182 – 01; Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 263788 – 01; Sez. 2, n. 3604 del 08/01/2014, COGNOME, Rv. 258549 – 01).
1.2. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato, atteso che la nuova richiesta avanzata in udienza ha sostituito la precedente (che, facendo riferimento solo alla pena detentiva, era palesemente errata), implicitamente revocandola, per cui non si ravvisa il denunciato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, avendo il giudice applicato la pena concordata dalle parti all’udienza.
1.3. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato. Ed invero, la riduzione della pena pecuniaria in
misura inferiore al terzo, in primo luogo, non presenta profili di criticità, in quanto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche comporta una riduzione della pena fino ad un terzo e non nella misura di un terzo secco; in secondo luogo, Ł stata oggetto dell’accordo, per cui l’imputato non può ora dolersene, non dando luogo tale concorde determinazione ad ipotesi di illegalità della pena.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi la pretestuosità delle doglianze di cui al secondo motivo, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME