Rapina e furto con strappo: la linea sottile della violenza secondo la Cassazione
La distinzione tra rapina e furto con strappo è uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale, poiché la qualificazione giuridica del fatto comporta conseguenze sanzionatorie molto diverse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 17285/2024, è tornata sull’argomento, ribadendo un principio fondamentale: il discrimine risiede nella direzione della violenza. Se la forza è usata per vincere la resistenza della vittima, si tratta di rapina.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui condannati dalla Corte d’Appello di Ancona. Gli imputati contestavano la loro responsabilità penale e, in particolare, la qualificazione del fatto come rapina. Secondo la loro tesi, l’episodio avrebbe dovuto essere inquadrato nel più mite reato di furto con strappo. Inoltre, lamentavano la mancata concessione dell’attenuante per danno di lieve entità e, per uno dei due, delle attenuanti generiche.
La distinzione tra rapina e furto con strappo secondo i Giudici
Il cuore della questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte risiede nella corretta interpretazione della condotta degli imputati. I ricorrenti sostenevano che l’azione fosse riconducibile all’art. 624-bis c.p. (furto con strappo), ma i giudici di legittimità hanno respinto categoricamente questa tesi.
La Corte ha chiarito che il furto con strappo si configura quando la violenza è esercitata unicamente sulla cosa che si intende sottrarre, la quale viene strappata di mano o di dosso alla persona. La rapina, invece, si realizza quando la violenza è impiegata direttamente contro la persona, non solo per impossessarsi del bene, ma soprattutto per neutralizzare o superare la resistenza che la vittima oppone alla sottrazione. In questo caso, la violenza diventa il mezzo per realizzare l’impossessamento, e il fatto rientra pienamente nello schema tipico del delitto di rapina.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per una serie di ragioni precise e ben argomentate.
Sull’attendibilità della vittima e la qualificazione del reato
In primo luogo, il motivo relativo alla responsabilità penale e all’attendibilità della persona offesa è stato giudicato aspecifico. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già valutato in modo logico e coerente la versione dei fatti fornita dalla vittima, non trovando elementi di contrasto significativi. La ricostruzione operata in sede di merito era fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto immuni da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Sulla violenza come elemento costitutivo della rapina
Il secondo motivo, cruciale per la distinzione tra rapina e furto con strappo, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato che, sulla base delle risultanze processuali, la violenza era stata “esplicata direttamente sulla persona offesa” per “superare la resistenza della vittima”, e non sulla banconota che gli imputati volevano sottrarre. Richiamando consolidata giurisprudenza (Cass. n. 16899/2019 e n. 1736/2022), la Corte ha ribadito che quando la violenza è lo strumento per vincere l’opposizione della vittima, si configura sempre il delitto di rapina.
Sulle attenuanti
Anche le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti sono state respinte. La richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di tenue entità è stata considerata aspecifica, poiché la Corte territoriale aveva già motivato, seppur sinteticamente, l’esclusione di tale circostanza. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche, avanzata da uno solo dei ricorrenti, è stata dichiarata inammissibile in quanto non era stata presentata nel precedente grado di giudizio, come richiesto dall’art. 606, comma 3, c.p.p.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di diritto di notevole importanza pratica. La qualificazione di un fatto come rapina anziché come furto con strappo dipende dalla finalità e dalla direzione della violenza. Se l’agente usa la forza per piegare la volontà della vittima e annullarne la capacità di difesa, il disvalore della condotta è maggiore e giustifica la più severa pena prevista per la rapina. Questa decisione serve da monito: la valutazione del giudice di merito sulla dinamica dei fatti è cruciale e, se motivata in modo logico e coerente, difficilmente può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. La distinzione tra violenza sulla cosa e violenza sulla persona rimane il perno su cui ruota la corretta applicazione delle norme incriminatrici.
Qual è la differenza fondamentale tra rapina e furto con strappo?
La differenza risiede nella direzione della violenza. Nel furto con strappo, la violenza è diretta esclusivamente contro l’oggetto che si vuole sottrarre (es. strappare una borsa). Nella rapina, la violenza è diretta contro la persona della vittima al fine di superare la sua resistenza e impossessarsi del bene.
Perché la testimonianza della persona offesa è stata considerata pienamente attendibile?
La Corte ha ritenuto la testimonianza attendibile perché i giudici dei gradi di merito l’hanno valutata in modo logico, congruo e lineare, riscontrando che non vi erano elementi di prova contrastanti né alcun interesse specifico della vittima nell’accusare gli imputati.
Perché uno dei motivi di ricorso è stato dichiarato inammissibile per non essere stato presentato in appello?
Il motivo riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché, secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi che non siano stati dedotti nel giudizio di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17285 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione con il quale lo COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato ed all’attendibilità della persona offesa è aspecifico in quanto meramente riproduttive di profili di censura fattuali già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all’accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pagg. 5-6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della c:ompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione con il quale lo COGNOME lamenta violazione dell’art. 624-bis cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo logico e coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato le ragioni della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina di cui al capo A), rimarcando che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sulla banconota di cui gli imputati si sono appropriati (vedi pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata); i giudici di appello hanno implicitamente dato seguito al principio di diritto secondo cui il furto con strappo non è configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa – e non lo “strappo” -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina impropria (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato che l’ulteriore doglianza, contenuta nel terzo motivo del ricorso proposto dallo COGNOME e nel primo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, con la quale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di tenue entità è aspecifica. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla
base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici.
rilevato che il primo motivo di impugnazione con il quale il COGNOME lamenta carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentito, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Presidente