Rapina e furto con strappo: i confini secondo la Cassazione
La distinzione tra rapina e furto con strappo è una questione centrale nel diritto penale, con conseguenze significative sulla pena applicabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9520/2024, è intervenuta proprio su questo tema, chiarendo i criteri per distinguere le due fattispecie e ribadendo i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte di Appello di Palermo per il reato di rapina. La difesa del ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere qualificato in modo diverso, ovvero come furto con strappo. L’argomento principale era che l’azione criminale si fosse concentrata sull’oggetto sottratto e non direttamente sulla persona offesa. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare la correttezza della qualificazione giuridica data dai giudici di merito e l’ammissibilità del ricorso stesso.
L’Analisi della Cassazione sulla distinzione tra rapina e furto con strappo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: la genericità e la natura ripetitiva dei motivi presentati.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi
I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni della difesa non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già esposte e respinte nel giudizio di appello. Il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. In questo caso, la difesa si è limitata a ripetere la propria tesi senza confrontarsi puntualmente con le ragioni che avevano portato la Corte d’Appello a confermare la condanna per rapina.
La Genericità e la Mancanza dei Requisiti di Legge
Il secondo motivo di inammissibilità riguarda la genericità del ricorso. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso deve enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La Corte ha stabilito che, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato gli elementi concreti su cui si basava la sua censura. Questa indeterminatezza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito di qualificare il reato come rapina, ritenendo decisive le prove emerse nel processo. In particolare, sono state considerate fondamentali non solo le caratteristiche dell’oggetto sottratto, ma soprattutto le lesioni riportate dalla persona offesa. La presenza di un danno fisico alla vittima dimostra in modo inequivocabile che la violenza è stata esercitata direttamente sulla persona e non solo sulla cosa. Questo elemento, secondo la Corte, traccia la linea di demarcazione netta tra il delitto di rapina e furto con strappo. La violenza che causa lesioni, anche lievi, sposta inevitabilmente la qualificazione giuridica verso la fattispecie più grave della rapina.
Le conclusioni
Con l’ordinanza n. 9520/2024, la Corte di Cassazione ribadisce due principi fondamentali. Il primo, di natura sostanziale, è che la presenza di lesioni sulla vittima è un indicatore chiave per qualificare un’azione come rapina anziché furto con strappo. Il secondo, di carattere processuale, è che un ricorso in Cassazione deve essere specifico e critico verso la sentenza impugnata, non una mera ripetizione di argomenti già respinti. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver presentato un ricorso palesemente infondato.
Qual è la differenza chiave tra rapina e furto con strappo evidenziata in questa ordinanza?
La differenza fondamentale risiede nella direzione della violenza. Si configura la rapina quando la violenza è diretta contro la persona, come dimostrato dalle lesioni riportate dalla vittima. Si ha furto con strappo, invece, quando la violenza è esercitata principalmente sulla cosa che si intende sottrarre.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello e perché era generico, ovvero non specificava in modo chiaro e puntuale gli elementi di critica contro la motivazione della sentenza impugnata, come richiesto dal codice di procedura penale.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per confermare la condanna per rapina?
Gli elementi decisivi sono stati le caratteristiche della cosa sottratta e, soprattutto, le lesioni fisiche riportate dalla persona offesa. Queste ultime hanno provato che l’azione criminosa ha implicato una violenza diretta contro la vittima, integrando così gli estremi del reato di rapina.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: AGLIERI COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto dovendosi ritenere configurabile il delitto di furto con strapp anziché quello di rapina, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che, a pag. 3 della sentenza impugnata, nel confermare la sussistenza del reato di rapina, ha ritenuto decisive le caratteristiche della res oggetto di apprensione, nonchè le lesioni riportate dalla persona offesa, dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che la doglianza è anche generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett, c) cod. proc. pen in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’innpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente