Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49985 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49985 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
ABOU NOME NOME COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente NOME, che ha chiesto insistito nei motivi di ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente NOME, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 3 marzo 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta
prescrizione in relazione al reato di lesioni di cui al capo b) nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME con conseguente rideterminazione della pena, confermando la suddetta decisione nei confronti, per quanto qui rileva, del suddetto NOME e di NOME COGNOME, per il residuo reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
Ricorso di NOME COGNOME NOME COGNOME.
3.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione.
Nonostante esplicito motivo di gravame, sarebbero rimaste prive di valutazione da parte della Corte di appello (che si è limitata a riprodurre le argomentazioni del Gup) le doglianze in tema di riqualificazione della rapina in furto.
3.2. Carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorso di NOME.
4.1. Mancanza della motivazione in merito alla richiesta di disapplicazione della recidiva, contestata e ritenuta in primo grado.
4.2. Mancanza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
4.3. Mancanza della motivazione in ordine al motivo di gravame diretto a una mitigazione della pena per avere l’imputato agito sulla base di una falsa rappresentazione della realtà.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è fondato limitatamente alla doglianza inerente COL circostanze attenuanti generiche ed è inammissibile nel resto.
1.1. Quanto al primo motivo, fermo restando che la Corte di appello ben può richiamare per completa condivisione le considerazioni del giudice di primo grado, secondo la doppia conforme motivazione dei giudici di merito, le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, mostrano NOME COGNOME, unitamente al còrreo COGNOME, mentre sottrae – con iniziativa individuale ed estemporanea – il cellulare e il portafoglio di una delle due persone offese, caduti durante il brutale pestaggio. Implicitamente, resta dunque disattesa la
sollecitazione a derubricare il delitto di rapina, essendosi riaffermata la contestualità della violenza sulla persona e della sottrazione (che prescinde dall’apprensione della res direttamente dalla tasca o dalle mani del derubato). Risulta inconferente, dopo l’impossessamento, che la refurtiva sia stata o meno utilizzata nel prosieguo.
La conclusione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, COGNOME, Rv. 284227; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265644).
Le doglianze del ricorrente risultano dunque meramente reiterative e manifestamente infondate.
1.2. Occorre viceversa rilevare come, a fronte di un motivo di gravame sufficientemente articolato, diretto a sollecitare l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. (sottolineando in particolare la minima gravità degli esiti dell’aggressione), i giudici di appello si siano limitati a non accogliere la richiesta di una pena più mite (oggetto di distinto motivo di gravame), reputando quella irrogata in primo grado agli imputati «insuscettibile di ulteriore riduzione».
Emerge dunque una completa carenza di motivazione sul punto, da cui non può che conseguire l’annullamento in parte qua della pronuncia impugnata.
Il ricorso di COGNOME è fondato solo con riguardo al riconoscimento della recidiva e al giudizio di comparazione delle circostanze ed è inammissibile nel resto.
3.1. Per quanto attiene al terzo motivo, in primo luogo, può evidenziarsi come la Corte territoriale condivida espressamente le valutazioni del Giudice dell’udienza preliminare, che aveva escluso la credibilità della versione fornita dagli imputati, in quanto l’intervento asseritamente difensivo a tutela del disabile Beretta era incompatibile con le registrazioni del sistema di videosorveglianza, che non mostravano alcuna aggressione ai danni di quest’ultimo (il quale, a sua volta, non presentava alcun segno visibile della violenza e non ha comunque poi presentato denuncia).
Le censure, fattuali e reiterative, non superano dunque la soglia dell’ammissibilità.
3.2. La Corte milanese ha condiviso implicitamente le valutazioni del primo giudice in tema di computo del termine prescrizionale in presenza di recidiva pluriqualificata, ma non argomenta sul necessario presupposto logico-giuridico della sussistenza di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza che deriverebbero dalla contestata sequenza recidivante.
In ordine poi alla invocata concessione delle attenuanti generiche, nulla si dice in più oltre a quanto collettivamente già argomentato, come riportato sub 1.2.
Consegue dunque l’annullamento della decisione di appello anche in relazione ai due punti in esame.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del secondo motivo del ricorso di COGNOME e del primo e del secondo motivo di COGNOME. Le restanti censure proposte da entrambi gli imputati debbono essere dichiarate inammissibili.
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Milano, nel procedere ad un nuovo esame delle suddette censure, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità in capo a entrambi gli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle valutazioni in tema di mancata esclusione della recidiva per NOME e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi, ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità degli imputati.
Così deciso il 17 novembre 2023
Il Cornsigliee estensore
Il Pre idente