Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39988 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato in Kosovo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 05/12/2023 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, per valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del fatto di lieve entità, così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; dichiarare inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’accertamento della responsabilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di -appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale felsineo, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di concorso in rapina aggravata dalla recidiva qualificata e dalle più persone riunite, fatti commessi in Bologna il 16 settembre 2021.
Ricorre tempestivamente per cassazione, avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, a ministero del difensore di fiducia, deducendo le argomentazioni di seguito riportate, nei limiti di quanto disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, in riferimento agli artt. 62, comma prima, n. 4 (riconosciuto solo equivalente alle aggravanti), 62 bis, cod. pen., da ritenersi pure prevalente sulle aggravanti contestate, 132 e 133 cod. pen. in riferimento al conseguente trattamento sanzionatorio troppo severo, se rapportato alle elementari modalità offensive del fatto;
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sollecitava la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, comma primo, cod. pen., che non conosce una ipotesi lieve, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale per la fattispecie di estorsione;
2.3. All’udienza camerale del 4 giugno 2024 il Collegio (VII Sezione), preso atto della decisione della Corte costituzionale n. 86 del 2024, disponeva trasmettersi atti in sezione, per nuova fissazione in udienza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; il secondo appare infondato, ancorché in forma non manifesta, in considerazione della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale (sent. n. 86 del 2024), ma non tiene conto della motivazione spesa dalla corte di merito in ordine alla concreta offensività e gravità della condotta.
1.1. La difesa del ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in misura prevalente) ed ingiustificato rifiuto di riconoscere prevalenza alla già riconosciuta circostanza attenuante dell’aver provocato un danno patrimoniale di lieve entità, sarebbe dunque conseguito un trattamento sanzionatorio troppo severo, se posto in relazione alla scarsissima offensività palesata dalla condotta.
1.1.1. Il motivo non si confronta con la diffusa, logica e puntuale motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, la Corte di merito ha affrontato il punto dedotto circa il giudizio di prevalenza della attenuante di aver provocato un danno patrimoniale di particolare tenuità rispetto all’aggravante derivante dall’aver commesso il fatto in più persone riunite (ritenendo quindi non preclusiva la recidiva contestata), rendendo motivazione logica e lineare, che ha in fatto valorizzato il disvalore connesso al fatto di aver operato in concorso e riunione, intimidendo due vittime molto giovani con gravi minacce di morte e ritorsioni.
1.1.2. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha del pari argomentato la decisione ritendo non meritevole la condotta post delictum tesa alla confessione del minimo indispensabile, qualificando dunque come utilitaristica e speculativa la confessione resa; con ciò adempiendo all’onere di motivazione del diniego dell’attenuante, che ha altresì evidenziato l’assenza di altri elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (nei termini: Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266460; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).
1.2. Quanto invece al secondo motivo e, soprattutto, alla sopravvenuta pronuncia additiva della Corte costituzionale (sent. n. 86 del 2024). Occorre dar conto del tenore della decisione con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittimo (anche) l’art. 628 del codice penale, laddove non prevede una forma di ipotesi lieve meno gravemente sanzionata. La Corte ha quindi (1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
(2) dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 62 primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Come per l’estorsione – per la quale è stabilita la medesima pena e che ha subito parallele modifiche nel trattamento sanzionatorio – anche per la rapina l’elevato minimo edittale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Cuneo (cinque anni di reclusione), introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo quando l’offensività concreta del fatto non ne giustifichi una punizione così severa, determinando l’irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi
inidonea alla rieducazione. Anche nella rapina infatti – connotata da una latitudine oggettiva e – una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella dell’estorsione – la violenza o la minaccia possono essere, come nel caso oggetto del giudizio a quo, di modesta portata e il danno cagionato di valore infimo. Occorre, pertanto, sostiene la Corte, prevedere anche in relazione a tale fattispecie un’attenuante ad effetto comune, analoga a quella introdotta dalla sentenza n. 120 del 2020 per l’estorsione, quale “valvola di sicurezza”, che consenta al giudice nei casi di lieve entità di temperare la sanzione. Gli indici di detta attenuante estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona.
La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 del 2023, ha precisato che “in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.”
Ciò posto, è noto che nel giudizio di cassazione, è rilevabile d’ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (da ultimo: Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, dep. 2024, C., la quale, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di merito la quantificazione della pena, proprio in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 629 cod. pen. a opera della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023).
Tuttavia, nella fattispecie, la Corte della revisione nel merito ha già convincentemente argomentato sul punto; sia pur per negare cittadinanza alle circostanze attenuanti generiche e per negare prevalenza alla circostanza attenuante (pur riconosciuta) dell’aver provocato un danno patrimoniale di particolare tenuità; il che riverbera effetti anche in ordine alla ontologica sussistenza della nuova circostanza attenuante “formata” dal Giudice delle leggi. Ed invero, se la condotta giudicata nel merito manifesta una sua gravità intrinseca, per il peso obiettivo delle minacce e la protervia manifestata dalla condotta sottrattiva e violenta, è fuor di dubbio che resta esclusa la possibilità di riconoscere
la particolare lievità del fatto (solo tra le più recenti oggetto di massimazione Sez. 2, n. 9820 del-26/01/2024, Rv. 286092).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi di guanto dispone l’art. 616 del codice di rito vigente, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.