Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6207 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LATINA il 19/07/1964
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso, con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 15 marzo 2024 la Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per il reato di “tentata rapina” – così riqualificata la condotta dal Tribunale infliggeva allo stesso la pena di un anno di reclusione ed euro duecento di multa, previo giudizio di equivalenza tra l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen. e la recid reiterata. Si contestava allo stesso di avere sottratto una confezione di pancetta dai banchi
di un supermercato, di avere superato le casse senza pagare il corrispettivo, e d stato bloccato dall’addetto alla vigilanza, contro il quale reagiva minacci afferrandolo per il collo, così cagionandogli lesioni guaribili in cinque giorni.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduc 2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine alla definizione del tr sanzionatorio: la Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 2024, sopravvenut pronuncia della sentenza impugnata, ha introdotto la possibilità di riconoscere l entità della condotta” per il reato di rapina, consentendo una ulteriore riduzione d per azioni particolarmente lievi. La pronuncia della Corte costituzionale è inte successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, il che imporrebbe i annullamento per consentire una rinnovata valutazione, con specifico riguardo alla entità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l’illeg costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non preve la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la pa tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Nel corpo della è stato affermato che «l’esigenza dell’attenuante in questione – in misura non ec un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. – trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pe finalità rieducativa della stessa», dato che «un trattamento manifestamente sproporz rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeg suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (s n. 244 del 2022); «”l’individualizzazione” della pena, in modo da tenere conto dell’e entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attu sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile “perso responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (sente 7 del 2022)».
I giudici della Consulta hanno anche affermato che «il principio della fi rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giur europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altra (tra molte, sente del 2017 e n. 313 del 1990)». E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multifor
elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impuni tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non s la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla p tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo terzo comma dell’art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).
Si tratta di un intervento chiaramente diretto a consentire la mi individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenut che per le azioni “minime”, la forbice edittale prevista dal legislatore è stat sproporzionata ed irragionevole e, pertanto contraria progetto rieducativo indicato necessario dall’art. 27 della Carta Fondamentale.
1.2. Tale pronuncia, se sopravvenuta alla condanna in grado di appello legittimare la richiesta di annullamento della sentenza di secondo grado, sempre con il ricorso, si indichino specifici argomenti a sostegno della necessità di un vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, diretto (a) alla veri sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condo all’applicazione, in concreto, della diminuzione (che è discrezionale in quanto po “fino ad un terzo”), ove tali condizioni siano considerate sussistenti.
1.3.Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 628 cod intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, che risale marzo 2024.
Dunque, il ricorrente, aveva il diritto di invocare l’annullamento della sent condanna per ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni per appli diminuente introdotta dalla Corte costituzionale (la rilevazione delle condizio legittimano la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza delle condi riconoscere l’attenuante è possibile anche ex officio: Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024, COGNOME, Rv. 286432). Ed, in concreto, lo ha esercitato indicando specificamen ragioni a sostegno della pretesa, ovvero la modesta entità del fatto, sia con ri danno cagionato, che alle modalità dell’azione predatoria.
1.4.Resta da verificare se l’attenuante introdotta dalla Corte costituzional essere riconosciuta anche nel caso in cui, come quello in esame, sia già stata c l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen.
Il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza n. 86 del 2024 indic chiarezza che l’intento del Giudice delle leggi era quello di introdurre uno st “ulteriore” rispetto a quelli già disponibili – e dunque anche rispetto all’attenuant prevista dall’art. 62, n.4) cod. pen. – per adeguare la sanzione al fatto costituzionale ha, cioè, ritenuto che, quando il fatto si configura come “estrem
modesto”, gli strumenti codicistici per temperare la sanzione sono insufficienti per g la proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa.
Tale approdo ermeneutico trova ulteriore conferma nel fatto che la dichiarazion illegittimità costituzionale riguarda proprio in un caso in cui era stata “già sussistente l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4) cod. pen.
Tanto premesso deve essere rilevato che i parametri da considerare per appli l’attenuante speciale sono – in larga misura – sovrapponibili a quelli individuati per l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen.: infatti, mentre per ritener l’attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare «la natura, la specie le modalità o circostanze dell’azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», in modo del tutto sincrono, per concedere l’attenuante codicist occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinat da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che «l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».
La omogeneità dei parametri, tuttavia, tenuto conto della ratio della sentenza additiva, non osta alla necessità di una loro “rivalutazione”, ai fini dell’ulteriore abbattimento della sanzione da infliggere in concreto.
1.5. In conclusione, il collegio afferma che l’attenuante introdotta dalla Cort costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 costituisce uno strumento “ulteriore” rispetto a quelli già disponibili – e dunque anche rispetto all’attenuante comune prevista dall’art 62, n.4) cod. pen. – per adeguare la sanzione al fatto. Pertanto, quando le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di “offensività minima”, ch legittima il riconoscimento dell’attenuante, il fatto che sia già stata riconosci l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen. non osta alla rivalutazione dell caratteristiche della condotta e della entità del danno, allo specifico fine di conceder l’ulteriore attenuante.
1.6.Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente evidenziato alcune caratteristiche sia della condotta, caratterizzata da impulsività non coerente con un dolo intenso e da un comportamento remissivo (il ricorrente non si era dato alla fuga, ma si era diretto vero i bagni del supermercato), sia del danno, estremamente modesto, che consentono di ritenere fondata la richiesta di annullamento.
1.7.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che valuterà la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della diminuente e, in caso positivo, determinerà l’incidenza del suo riconoscimento sulla definizione della sanzione (nei limiti del terzo della pena come già determinata).
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità della sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra s della Corte di appello di Roma.
Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025.