Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in Senegal il 23/01/1988
avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnat limitatamente all’attenuante del fatto di lieve entità.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha integralme confermato la pronuncia di condanna emessa in data 18 ottobre 2023 dal Tribuna di Cagliari nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 628 comma, cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo d proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui ril
sotto il profilo della violazione di legge, la sopravvenuta declaratoria di ill costituzionale dell’art. 628, ‘secondo comma, cod. pen., laddove non pre un’attenuante specifica per i fatti di lieve entità. La vicenda oggetto del processo presenterebbe connotati pressoché sovrapponibili a quella presa esame dalla Corte costituzionale nella suddetta decisione (interve successivamente all’emissione della sentenza impugnata).
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
2. Con sentenza n. 86 del 16/04/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costi dell’art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non pr che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un ter quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’ ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risult entità.
Sulla scorta dei tertia comparationis, pienamente coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione, offerti da analoga circostanza, prevista 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato (tra cui il se persona a scopo di terrorismo o eversione, punito dall’art. 289-bis cod. pe estesa, con la sentenza n. 68 del 6 marzo 2012, anche al sequestro di pers scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen. e, soprattutto, con la se 120 del 15 giugno 2023, all’estorsione ex art. 629 cod. pen., è stata valorizzata l’ampia area di condotte rilevanti per la norma incriminatrice, anche di mo disvalore, non solo con riferimento all’entità del danno patrimoniale cagionat vittima, ma anche con riferimento alle modalità della condotta, che può esau in forme minimali di violenza ovvero nella mera prospettazione verbale di un m ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia. In presenza fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità atteso il multiforme degli elementi costitutivi («violenza o minaccia», «cosa sottra «possesso», «impunità»), e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di ril entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualifi reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai me
modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comm dell’art. 27 Cost. La declaratoria di illegittimità costituzionale garantisce riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la rego generale dell’art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen. – riservata alle ipo minima lesività, nella prospettiva della proporzionalità della sanzione, prem della finalità rieducativa.
Tale specifica attenuante deve essere ricondotta nel novero delle circostan cosiddette “indefinite” o “discrezionali”, non avendo il legislatore precisa compiutamente il concetto di “lievità” del fatto. Essa, in ogni caso, asso specifica funzione di mitigare – in rapporto ai soli profili oggettivi d (caratteristiche dell’azione criminosa ed entità del danno o del pericolo) risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per ques rischiava di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni co riconducibili al modello legale.
3. Il Collegio condivide e intende ribadire l’indirizzo ermeneutico secondo l’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del costituisce uno strumento ulteriore rispetto a quelli già disponibili e, dunque, rispetto all’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., onde ad la sanzione irrogata al concreto disvalore del fatto. Pertanto, quan caratteristiche delle condotta siano tali da far ritenere che si versi in un “offensività minima”, che legittima il riconoscimento dell’attenuante pretoria, avvenuto riconoscimento della suddetta attenuante comune non osta, di per sé alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del dann
Anche nel giudizio di cassazione, alla stregua degli elementi di fatto valorizzati dal giudice del merito, sulla base degli accertamenti illustrat motivazione delle due conformi sentenze di condanna, è possibile apprezzar direttamente la sussistenza (o meno) di elementi ostativi al riconoscim dell’attenuante, senza che risultino necessarie ulteriori verifiche. Di conseg la pronuncia di illegittimità costituzionale può legittimare la richi annullamento della condanna inflitta in secondo grado, qualora sopravvenuta al sentenza di condanna in grado di appello, se la ricostruzione illustrata dai g di merito non abbia già escluso di fatto la “lieve entità” della condot condizione che il ricorrente indichi specifici argomenti sul punto (cfr. Sez 46006 del 03/12/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, de 2024, C., non mass., in tema di estorsione di lieve entità).
4. Nel caso di specie, il Tribunale aveva già concesso l’attenuante di cui al 62, n. 4, cod. pen., avendo riguardo, però, solo al «modesto valore dei sottratti» (e, dunque, con valutazione incentrata sull’evento di danno), esclud le attenuanti generiche (p. 5). La Corte cagliaritana ha ribadito la ma applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., evidenziando elementi di natura schiettamente soggettiva, quali i numerosi precedenti e la rilevante pericolos tendenza a delinquere (p. 4).
Non è stata tenuta in considerazione, con ogni evidenza, la minimal consistenza dell’offesa diretta alla persona, consistita, nello specifico, sol «una spinta (una sbracciata, come precisato in udienza)» a un dipendente d supermercato (p. 5 della sentenza di primo grado).
L’accertamento della vicenda storica consente, dunque, di apprezzare direttamente in questa sede di legittimità, alla luce della piena ottemperanza parte all’onere di allegazione – la sussistenza delle condizioni per riconosc lieve entità, emergendo, in riferimento a specifici aspetti della condotta, ul elementi di meritevolezza rispetto a quelli già valutati e riconosciuti in or profili circostanziali del fatto. È, dunque, possibile decidere sul punto, non e necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43 del 19/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. n. 47610 del 22/10/2024, COGNOME, non mass.).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullat previa qualificazione della fattispecie concreta come attenuata anche in ragi della lieve entità del fatto, per la fondatezza del motivo di ricorso.
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appe Cagliari, procederà alla determinazione in concreto dell’entità della diminuzion pena, possibile «fino ad un terzo», all’esito di una ponderazione propria giurisdizione di merito.
P.Q.M.
Qualificato il fatto-reato come di lieve entità, annulla la sentenza impug -i GLYPH limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio m- GLYPH altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il 23 gennaio 2025
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