Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45395 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOMENOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Palermo il 28/07/1986
avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 15/03/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 06/07/2023, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rilevando come nel caso di specie il fatto sarebbe sussumibile nella ipotesi delittuosa di cui all’art. 624 cod. pen., in assenza di qualsivoglia violenza o minaccia posta in essere, tenuto conto che il Barbaraci si sarebbe limitato a divincolarsi dalla presa dell’addetto alla vigilanza del supermercato.
2.2. Con il secondo motivo chiede il riconoscimento della ipotesi della lieve entità, a seguito della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena prevista «Ł diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Evidenzia all’uopo che nel caso di specie si tratta di una rapina impropria di sei confezioni di tonno per un valore di euro 44,94, posta in essere con modalità non allarmanti, tenuto conto dell’uso modesto di violenza, come si evince dal non aver provocato lesioni alla persona offesa.
2.3. In data 11/11/2024 sono pervenute conclusioni scritte da parte della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo non Ł consentito, perchØ aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Osserva il Collegio che la funzione tipica dell’impugnazione Ł quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione Ł, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Il motivo di ricorso in cassazione Ł, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto della violenza esercitata dal COGNOME nei confronti dell’addetto alla vigilanza all’interno del supermercato, specificando che il ricorrente non si limitò a divincolarsi dalla presa della guardia giurata, ma la aggredì spingendola violentemente, tanto da farla rovinare al suolo.
Ebbene, con questo percorso logico argomentativo la difesa non si confronta, reiterando doglianze già sottoposte all’esame della Corte territoriale, in relazione alle quali Ł stata resa una motivazione congrua ed immune da vizi logici; senza tacere che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all’imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
1.2. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo, che invoca l’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità per come sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 13/5/2024.
Occorre, in primo luogo, premettere che la doglianza Ł ammissibile, atteso che la questione non era proponibile in sede di appello (sia con i relativi motivi, con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni), essendo l’intervento additivo del Giudice delle Leggi successivo alla deliberazione della sentenza impugnata (deliberata il 15/03/2024).
In secondo luogo, rileva il Collegio che, con riferimento al riconoscimento della circostanza attenuante in discorso, la Corte di legittimità ha due possibilità: a) può riconoscerla o denegarla, qualora dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che ci si trovi al cospetto di un fatto che nei suoi elementi descrittivi possa o meno prestarsi ad essere sussunto nell’alveo della diminuente; b) allorchØ, invece, la risoluzione della questione involga accertamenti di fatto che non risultano essere stati compiuti nel relativo giudizio di merito, la sentenza impugnata deve essere necessariamente annullata, altrimenti demandandosi alla Corte di legittimità lo svolgimento di un compito proprio del giudice del merito (Sez. 2, n. 40514 del 24/10/2024, COGNOME, n.m.).
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata emergono elementi di valutazione espressi dalla Corte territoriale che lasciano fondatamente ritenere che il fatto, per «le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno», sia stato ritenuto di lieve entità, deponendo in tal senso l’individuazione della pena base nel minimo edittale, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Detto altrimenti, gli elementi evidenziati dai giudici di secondo grado non collocano il fatto al di fuori dei connotati della lieve entità cui si riferisce la menzionata sentenza della Corte costituzionale.
Si rende, dunque, necessario un nuovo giudizio di merito per valutare se in aggiunta alle circostanze attenuanti già riconosciute sussistano ulteriori profili di meritevolezza che possano essere valorizzati ai fini del riconoscimento della speciale tenuità di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale. Ed invero, detta circostanza attenuante potrà esser riconosciuta se il giudice di merito valuterà aspetti di premialità non già valutati e riconosciuti con le circostanze attenuanti ritenute; viceversa, qualora non saranno enucleati ulteriori aspetti di meritevolezza rispetto a quelli già valutati e riconosciuti, la circostanza invocata dovrà essere negata, dovendosi escludere che uno stesso elemento possa essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle attenuanti in gioco, alcune relative a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all’art. 628 cod. pen. come introdotta dal Giudice delle leggi e quelle di cui all’art. 62bis cod. pen.), l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.).
Trattasi di valutazione di merito che il giudice di legittimità non può compiere, di talchŁ si impone il rinvio al giudice di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione del fatto di lieve entita’ con rinvio ad altra sezione della corte di appello di palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 26/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME