Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19932 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME natoia GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME NOME era stato riconosciuta colpevole del reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di NOMENOME eccepen che la rapina avrebbe dovuto essere considerata tentata e non consumata, i quanto il bene non era mai uscito dalla sfera di sorveglianza dell’appunt NOME, che aveva seguito tutta la scena e aveva così impedito che la COGNOME la sua complice rimasta ignota acquisissero il possesso della cosa. 1.2 Il difensore contesta la sussistenza dell’aggravante delle più persone riu visto che la persona offesa si era accorta di essere stata vittima del furto s momento dell’intervento di NOME: la vittima dello spossessamento era stat certamente la NOME, e non NOME che aveva subito la violenza delle due donne. 1.3 Il difensore osserva che la sentenza aveva riconosciuto la sussiste dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., ma aveva confermato il giudiz equivalenza delle circostanze, mentre il riconoscimento di una ulteriore attenuan avrebbe dovuto portare ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sul aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile.
1.1 E’ principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale “Il reat di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel domini esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessame il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’inter dell’avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Cor ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell’imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia un’arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reaz violenta di quest’ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato) (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017 Ud., dep. 23/03/2017, Rv.269848).
Il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno applicato correttamente tali principi, osservando, relativamente alle censure della ricorrente, già pro in appello, che la persona offesa aveva perso il controllo del bene sottratto , un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato di legittimità nel presente sede.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema d rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richied
N-
simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offe abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la “ratio” dell’aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenziali criminosa correlata all’oggettiva connpresenza di più persone nel luogo del deli (sul punto vedi Sez.2, n. 33210 del 15/06/2021, COGNOMECOGNOME Rv. 281916); inoltr la Corte di appello ha ritenuto che la violenza è stata esercitata nei conf dell’appuntato COGNOMECOGNOME intervenuto per sventare il furto, da parte sia dell’impu che dalla complice rimasta ignota.
1.3 Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, alla luce della giurispruden di questa Corte secondo la quale le statuizioni relative al giudizio di comparazi tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione solta nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, es sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto d soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concre (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 – 01).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiar inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichi inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condann al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore del cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/04/2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente