Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39990 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a TARANTO
avverso la sentenza in data 05/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona de AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 05/02/2024 della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza in data 16/05/2023 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di oggetto atto a offendere.
Deduce:
Violazione di legge in relazione all’art. 628 cod. pen..
Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno erroneamente qualificato il fatto come rapina propria consumata, mentre andava qualificata come tentativo di rapina propria.
A sostegno dell’assunto ripercorre la differenza tra rapina propria e rapina impropria, rimarcando come debba ritenersi configurata un tentativo di rapina
V
propria ogni qual volta non sia stato conseguito il possesso esclusivo e la signoria assoluta sul bene sottratto, come nel caso in esame.
Aggiunge che nel caso in esame non può ritenersi configurato neanche il reato di cui all’art. 4 della Legge n. 110 del 1975.
A tale riguardo osserva che la liceità o illiceità della detenzione di un oggetto dipende dalla sua destinazione ordinaria, atteso che il reato si configura quando di esso se ne faccia un uso diverso da tale destinazione, al fine di renderlo strumento di offesa.
Precisa, dunque, che il cacciavite trovato nella disponibilità dell’imputato non era stato utilizzato né brandito al fine di minacciare o di usare violenza, così dovendosi escludere la sussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, nel senso che si va a specificare.
1.1. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici della doppia sentenza conforme hanno ricostruito il fatto nel senso che l’imputato entrava nella gioielleria e ostentava un cacciavite nei confronti della commessa e minacciava il proprietario al fine di impossessarsi dei beni oggetto della rapina.
Una volta acquisiti i beni, COGNOME si apprestava ad attraversare la porta per uscire, ma rimaneva intrappolato nella “bussola” di uscita della gioielleria, bloccata dal titolare e dove veniva successivamente arrestato dalle Forze dell’Ordine, avvisate dal gioielliere.
Il ricorrente sostiene che tale evenienza deve condurre alla configurazione della rapina nella forma tentata, atteso che NOME non aveva acquisito il dominio esclusivo sui beni sottratti.
In realtà, la pacifica ricostruzione fattuale evidenzia come ci si trovi in presenza di un’azione predatoria che aveva già raggiunto lo stadio della completa consumazione, visto che i beni sottratti erano entrati nella piena disponibilità dell’imputato, essendo già avvenuto il trasferimento degli stessi dal luogo di loro originaria collocazione alla persona del COGNOME.
Il successivo esito della sua fuga e il fatto che rimanesse bloccato nella bussola costituente la porta della gioielleria è un’evenienza che si è verificata quando oramai era nel possesso dei beni e in un momento successivo a detto impossessamento.
Il suo intrappolamento nella bussola, invero, v3 evoca le condizioni dell’arresto in flagranza operato dal privato cittadino ai sensi degli artt. 382 e 383 cod. proc. pen., dovendosi rilevare come il reo -attraverso l’intrappolamento- sia stato di fatto arrestato dal titolare della gioielleria, subito dopo la commissione del reato (procedibile d’ufficio) e poi consegnato alla polizia giudiziaria.
Tanto vale a evidenziare come l’intrappolamento, in realtà, sia atteggi quale un mero post factum, che si verifica quando la condotta si è oramai perfezionata e
interferisce non tanto con l’impossessamento, che si è già verificato, ma con la fuga del rapinatore, che viene interrotta dalla sua cattura subito dopo la commissione del reato.
La Corte di appello, dunque, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, anche con riguardo a una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in occasione di un rapinatore rimasto bloccato nella porta girevole di una banca.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo di precisare che «Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della Forza pubblica» (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall’imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all’interno dell’istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata) (Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207-01).
In fattispecie analoga, è stato altresì affermato che «Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell’imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un’arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest’ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato)», (Sez. 2, Sentenza n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01).
Tanto porta al rigetto del motivo.
2. L’ulteriore censura relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. della Legge n. 110 del 1975 è meramente reiterativo della medesima questione affrontatAisolta dalla Corte di appello, che a sua volta ha evidenziato che il gravame non si confrontava con la sentenza di primo grado, là dove ha evidenziato che il cacciavite veniva ostentato in maniera minacciosa per costringere la commessa della gioielleria a consegnare i preziosi.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha spiegato perché il cacciavite dovesse considerarsi un’arma impropria, così obliterando ed eludendo la motivazione spesa sul punto dalla Corte di merito, per come dianzi sinteticamente richiamata.
Da ciò il vizio di aspecificità del motivo, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, COGNOME; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Quanto esposto porta complessivamente al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/10/2024