Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41667 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica (rapina consuma piuttosto che tentata), è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di spec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostrui nella fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragi del loro convincimento sulla sussistenza dell’impossessamento, per quanto di limitata durata (s veda, in particolare, pag. 4);
considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo d specificità e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attri giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della p base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i rea continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relati determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (elevata capacità a deli confermata dallo stato di latitanza), non essendo necessaria una specifica e dettaglia motivazione nel caso in cui venga irrogata – come nel caso di specie – una pena al di sotto del media edittale (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.