Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME:CHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dello COGNOME;
lette le conclusioni del difensore dello COGNOME, AVV_NOTAIO del foro di Palermo, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso e nell’annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E D31:RITTO
Con sentenza del 14/04/2023 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo emessa con rito abbreviato in data 25/10/2022, con la quale gli imputati appellanti NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di anni quattro, dieci mesi di reclusione ed euro duemila ciascuno perché ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso.
Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Nell’interesse dello COGNOME si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: all’applicazione dell’aggravante del travisamento, tale non potendosi intendere l’aver indossato un berretto di lana, alterazione dell’aspetto in sé inidoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento; al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. peri., nonostante la confessione utile reperimento della refurtiva; al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare l’ammissione dei fatti e il positivo comportamento processuale.
2.2. Nell’interesse del COGNOME sono stati articolati motivi sovrapponibili in relazione all’aggravante del travisamento, riferito al coimputato, al diniego dell’attenuante speciale prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen. e delle attenuant generiche.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Sostiene la Corte di appello che l’aggravante del travisamento prevista dall’art. 628, comma terzo, n.1 cod. pen. è sussistente, perché lo COGNOME indossava durante la rapina un berretto di lana, ritenuto idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (sesto foglio della sentenza impugnata).
Se è vero che ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo – appunto – a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa, è altresì indubbio che di per sé un berretto di lana non copre il viso e non impedisce la visualizzazione dei tratti somatici, trattandosi appunto di un copricapo; dal testo della sentenza impugnata non si rileva altresì che fosse un cappello particolare (ad es. con visiera), usato per nascondere anche parzialmente il volto.
Il giudice di legittimità, tuttavia, deve comunque valutare se la motivazione della sentenza impugnata contenga argomentazioni e accertamenti che siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 – 01).
Nel caso di specie, il tribunale, a seguito di accertamento in fatto non oggetto di contestazione, aveva stabilito – sul punto riscontrando il capo d’imputazione che il COGNOME, esecutore materiale della rapina’ aveva non solo il capo coperto con il cappuccio del giubbotto ma anche il volto parzialmente coperto da uno
scaldacollo, alterazione che costituisce travisamento per la sua idoneità a ostacolare il riconoscimento della persona.
Poiché trattasi di circostanza avente natura oggettiva che caratterizza l’azione dei rapinatori (lo COGNOME si tenne comunque a distanza, per cui il travisamento era essenziale per il COGNOME) deve ritenersi corretto il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen. nel caso di rapina commessa da persona travisata.
Manifestamente infondati risultano invece gli ulteriori motivi di ricorso, comuni ai ricorrenti, in quanto, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le acquisizioni processuali, la corte territoriale ha escluso che vi sia stata una riparazione del danno mediante risarcimento totale ed effettivo, accertando la restituzione di una parte soltanto della refurtiva; ha escluso anche il ravvedimento operoso, ritenendo l’ammissione dei fatti ininfluente al fine dell’accertamento di responsabilità, pacifica a seguito delle indagini che avevano determinato l’arresto.
Il diniego della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 62, n.6, cod pen., è pertanto esente da rilievi di legittimità.
Lo stesso dicasi per le circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della personalità negativa degli imputati, desumibile dai precedenti penali e dalle modalità di commissione del reato, considerate efferate.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 02/02/2024
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Il Consigliere estensore
Il Pr idente