Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10458 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10458 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a SORA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SORA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
udito il difensore AVV_NOTAIO che insiste per l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Cassino che aveva condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alle pene di legge in quanto tutti ritenuti colpevoli dei delitti di concorso in rapina aggravata e lesioni personali ed, il primo, anche di minaccia aggravata.
2 . Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. e travisamento della prova quanto alla affermazione di responsabilità degli imputati per i reati di cui ai capi b) e c) della rubrica avendo i giudici omesso di valutare l’attendibilità della persona offesa COGNOME, posto che le dichiarazioni rese dalla medesima non avevano trovato alcun riscontro esterno e risultavano anzi smentite completamente dalla versione dell’imputato NOME COGNOME; anche la deposizione del teste COGNOME era priva di valenza di riscontro e su tutti detti punti rilevati con l’appello il giudice di secondo grado non aveva fornito risposta; aveva altresì errato il giudice di appello nell’escludere rilievo alle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME che avevano ricostruito una colluttazione all’esito della quale il solo NOME COGNOME era rimasto colpito e scaraventato a terra, circostanza questa riscontrata dalla certificazione del P.S. rilasciata proprio il 26 maggio 2024;
nullità della sentenza per violazione dell’art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità del NOME COGNOME per il capo a) della rubrica posto che anche in tal caso non era stata adeguatamente valutata la credibilità della p.o. senza che la presunta minaccia di morte fosse stata verificata attraverso alcun tipo di indagine;
nullità della sentenza per violazione dell’art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla qualificazione giuridica dei fatti che dovevano comunque ricondursi all’art. 393 cod. pen. in quanto, l’azione di detenzione della vettura, era stata compiuta dal COGNOME in forza di un preciso accordo verbale con il COGNOME e ciò era stato confortato dal rinvenimento nel possesso dell’imputato delle chiavi dell’auto;
nullità della sentenza per violazione dell’art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati e devono, pertanto, essere respinti.
Ed invero, quanto al primo e secondo motivo, con il quale si muovono doglianze in punto errata valutazione dell’attendibilità della persona offesa ed esatta ricostruzione dei fatti, va sottolineato come i giudici di merito con doppia valutazione conforme, non hanno omesso la richiesta valutazione di credibilità della p.o. ma abbiano proceduto ad una completa ed esaustiva ricostruzione circa le ragioni del possesso dell’autovettura e le modalità della sua restituzione
pervenendo ad un complessivo giudizio positivo che appare del tutto esente dalle lamentate censure. In particolare, il giudice di appello, con le osservazioni svolte ai punti 2., 3. e 4. della motivazione ha proprio scandagliato tutti i temi dedotti dagli imputati appellanti, confrontando le diverse versioni fornite dalla vittima e dall’imputato NOME COGNOME, pervenendo ad un giudizio di positiva credibilità delle dichiarazioni accusatorie che sono apparse confortate sia dalla deposizione del teste COGNOME, intervenuto nell’immediatezza dei fatti, che dalla certificazione medica attestante le patite lesioni personali. Così che la valutazione compiuta appare certamente completa ed esaustiva di tutti i profili dedotti con l’appello oltre che perfettamente rispondente al costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214 – 01).
1.1 Ed il giudice di appello ha anche proceduto alla specifica analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni della difesa non obliterandone il loro contenuto ma ritenendo che le stesse non fossero comunque idonee ad inficiare il complessivo quadro probatorio a carico degli imputati con una valutazione che, in quanto completa ed ancorata a plurimi aspetti della ricostruzione in fatto, appare priva dei lamentati vizi.
2.Anche il terzo motivo è infondato avendo la giurisprudenza del massimo consesso di legittimità affermato come il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02); successivamente a detta pronuncia è stato ancora chiarito come in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall’agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 03). Nel caso in esame con le ampie considerazioni svolte al punto C) della motivazione la Corte di appello ha proprio
escluso che la condotta posta in essere dal COGNOME NOME potesse ricondursi ad un qualsiasi diritto al mantenimento del possesso di una autovettura di proprietà della vittima stante che anche l’eventuale consegna in conto vendita non attribuiva all’imputato alcun diritto al mantenimento del possesso del mezzo e, tantomeno, al suo uso.
L’ultimo motivo appare manifestamente infondato posto che con le osservazioni svolte al punto E) della motivazione la Corte di appello ha correttamente escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza oltre che ridurre ulteriormente la pena.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma, 6 marzo 2026
IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME COGNOME