Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49966 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49966 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Pollena Trocchia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 29 Marzo 2023 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME e l’inammissibilità del ricorso di COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Nola il 28 giugno 2022, ha confermato la affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti e rideterminato la pena inflitta.
Si addebita a COGNOME e a COGNOME in concorso tra loro di avere commesso nella medesima giornata due rapine a mano armata in danno di due distributori di benzina, utilizzando un’autovettura di provenienza furtiva, e al solo COGNOME di avere anche posto in essere il reato di resistenza e lesioni in danno di un pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura della Polizia.
Avverso la detta sentenza ricorrono gli imputati:
2.DI COGNOME NOME condannato per i reati contestati ai capi A, B e C deduce:
2.1Violazione degli articoli 62 bis, 132, 133 codice penale poiché la Corte, pur riducendo il trattamento sanzionatorio, ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando quale elemento ostativo la personalità negativa dell’imputato, desunta dalle modalità della condotta e dall’intensità del dolo, sebbene con i motivi di appello si fossero evidenziati la giovane età del reo, che aveva appena vent’anni, e la volontà riparatoria manifestata attraverso l’offerta risarcitoria accettata soltanto da alcune delle persone offese. L’iter motivazionale omette di confrontarsi con questi due elementi.
2.2 Violazione degli artt. 81 e 132 cod.pen. e vizio di motivazione poiché, pur dando atto del motivo di appello, la Corte non ha spiegato i criteri adottati nella determinazione degli aumenti di pena per i reati di cui ai capi b e c; ha applicato la medesima pena a due imputati con qualità soggettive del tutto diverse; ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni confessorie, osservando che sono intervenute soltanto in occasione dell’arresto in flagranza e risultano ricognitive di quanto accaduto sotto la diretta percezione degli agenti operanti e nulla hanno aggiunto al compendio probatorio acquisito.
3.COGNOME NOME deduce:
3.1 violazione dell’articolo 62 n. 6 codice penale poiché la Corte non ha riconosciuto l’attenuante speciale del risarcimento del danno ritenendo che la somma offerta ed accettata soltanto da alcune delle persone offese non fosse idonea a ristorare il pregiudizio morale patrimoniale inferto. La mancata accettazione tuttavia non è stata espressione di un rifiuto per inadeguatezza degli importi, ma proprio per mancanza di interesse da parte delle persone offese ad ottenere un risarcimento. Al riguardo la sentenza non offre elementi per giustificare le determinazioni assunte.
3.2 Violazione dell’art. 62 n. 6 cod.pen. in relazione al reato contestato al capo C e vizio di motivazione poiché la Corte ha trascurato di considerare l’avvenuto risarcimento del danno per il reato di ricettazione totalmente satisfattivo per la persona offesa e di cui non viene fatta menzione nel corpo della motivazione.
3.3 Violazione dell’articolo 62 bis cod.pen. poiché la Corte ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione dell’imputato e la condotta al risarcitoria attivata.
3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte non ha riconosciuto la continuazione tra le ipotesi di reato contestate al capo C e quelle di cui al capo D ed F nonostante un’evidente prevedibilità degli accadimenti avvenuti dopo la rapina e al momento della sottrazione del automobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.
Va preliminarmente osservato che trattandosi di una “doppia conforme affermazione di responsabilità e di pena” la sentenza impugnata fa corpo e deve ritenersi integrata dalla sentenza di primo grado.
Le censure formulate dai ricorsi si appuntano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio ma sono già state valutate dalla Corte territoriale che le ha disattese con argomentazioni logiche e immuni da errori giuridici e i ricorrenti si limitano a reiterarl non confrontandosi con le considerazioni svolte al riguardo.
2.RICORSO DI COGNOME
La Corte di Appello di Napoli ha ampiamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ai due ricorrenti,con una motivazione esaustiva che ha già dato ampia risposta alla doglianza formulata in appello e in questa sede riproposta.
2.1 n primo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione della resa dalla Corte di appello che ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della particolare intensità del dolo e delle modalità della condotta posta in essere dai due imputati, i quali hanno agito in forza di un predeterminato programma criminoso, essendosi procurati un’autovettura di provenienza illecita al fine di commettere due rapine nell’arco della medesima giornata, e hanno manifestato un’allarmante capacità a delinquere e intensità del dolo , nonostante la giovane età.
Il ricorrente non tiene conto della motivazione espressa dalla Corte, che non censura in modo specifico, e si limita a reiterare le medesime argomentazioni già sviluppate con l’atto di appello e in questo modo incorre nel vizio di genericità poiché con l’atto di appello devono essere censurate le argomentazioni sviluppate dall’atto impugnato a sostegno del proprio iter decisionale e non quelle che la difesa ha invocato, che possono ritenersi implicitamente respinte in quanto il giudice ha ritenuto di riconoscere maggior rilievo ad altri elementi.
Ed infatti il giudice non ha l’onere di replicare a tutte le osservazioni difensive, ma 4 solo di esplicitare e valorizzare quegli elementi di fatto in forza dei quali ritenga di n accedere alle richieste della difesa.
Nel caso in esame la corte ha bene spiegato perché l’imputato non risulta meritevole di un trattamento sanzionatorio di maggiore indulgenza e tanto basta per ritenere la motivazione immune dai vizi dedotti.
2.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché non risultava dedotto in modo specifico con i motivi di appello, con i quali si invocava una riduzione delle pene in aumento, senza addurtYragioni a sostegno della invocata riduzione.
La censura è peraltro manifestamente infondata in quanto sia la Corte che il Tribunale hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio: la pena base per il reato di rapina aggravata è stata determinata nel minimo edittale e gli aumenti sanzionatori per la continuazione con la seconda rapin
pluriaggravata e la ricettazione dell’autovettura utilizzata risultano particolarmente contenuti e sostenuti da adeguate ed esaustive argomentazioni circa la spiccata capacità a delinquere dimostrata da entrambi gli imputati e dall’intensità del dolo, a prescindere dalla condizione di incensurato del COGNOME, appena ventenne.
3.RICORSO COGNOME
3.1 Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. Anche in ordine alle condotte risarcitorie valorizzate dalla difesa, la Corte ha spiegato che la restituzione della refurtiva è avvenuta a seguito dell’arresto in flagranza e del sequestro della somma rinvenuta nella disponibilità degli imputati, e nemmeno il risarcimento offerto e accettato solo da due persone offese può integrare l’attenuante invocata, in quanto non è stato ritenuto idoneo a ristorare il grave pregiudizio morale inflitto con le condott delittuose, che si caratterizzano per la loro particolare spregiudicatezza e aggressività.
A pagina 9 della sentenza la Corte ha sottolineato che non ricorrono i presupposti per integrare la circostanza attenuante invocata dalla difesa che presuppone l’intero riparazione del danno cagionato e la difesa non censura in modo specifico tale affermazione
Quanto alla ricettazione la corte ha rilevato che anche la restituzione della refurtiva è avvenuta ad opera degli agenti intervenuti nell’immediatezza del fatto, sicché non costituisce elemento da cui desumere la resipiscenza dell’imputato.
Va ribadito in questa sede che i giudici di merito hanno concordemente evidenziato le modalità particolarmente cruente e spregiudicate delle due rapine eseguite in un breve arco temporale con lucida premeditazione, elementi che hanno ritenuto prevalenti rispetto alla confessione necessitata dall’arresto in flagranza e alla riparazione pecuniaria non integrale offerta dal COGNOME, e ritenuta sintomo di resipiscenza, con considerazioni non manifestamente illogiche e rispettose dei criteri in tema di valutazione di circostanze di segno contrario ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2 n terzo motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra le due rapine e la ricettazione da una parte e i reati consumati dal COGNOME durante il tentativo di fuga è manifestamente infondato.
In tema di reato continuato, l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevit del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi. (S 2 – , Sentenza n. 10539 del 10/02/2023 Ud. (dep. 13/03/2023 ) Rv. 284652 – 01)
La Corte ha fatto corretta applicazione dei criteri ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità osservando che al momento della pianificazione delle due rapine e del furto dell’autovettura necessaria per la loro esecuzione d? certamente i due imputati non
avevano potuto programmare di speronare un’autovettura dei carabinieri per guadagnarsi la fuga e ha evidenziato come tale ulteriore illecito è nato da una scelta estemporanea dettata dalla necessità di assicurarsi l’impunità del reato.
Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti che la difesa neppure cerca di contrastare, osservando che comunque poteva ritenersi prevedibile la necessità di predisporre una fuga, senza confrontarsi con il nucleo della motivazione centrata sulla mancata preventiva ideazione unitaria.
4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 14 novembre 2023