Rapina aggravata: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
La distinzione tra i reati contro il patrimonio non è solo una questione nominalistica, ma determina conseguenze sanzionatorie profondamente diverse. Nel caso della rapina aggravata, la giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel valutare i presupposti per la riqualificazione del reato e la concessione di benefici di legge.
Differenza tra rapina aggravata e furto con strappo
Il cuore della vicenda riguarda la linea sottile che separa la rapina dal furto con strappo. Mentre il furto con strappo si concentra sulla violenza esercitata direttamente sulla cosa, la rapina aggravata implica una violenza o una minaccia rivolta alla persona per vincerne la resistenza. La Suprema Corte ha ribadito che, laddove il compendio probatorio dimostri una coercizione fisica o morale sulla vittima, non è possibile invocare la fattispecie più lieve.
Il valore delle testimonianze nel processo penale
Le dichiarazioni della parte offesa, se precise e coerenti, costituiscono un pilastro fondamentale per l’accertamento della responsabilità. In questo caso, la coerenza del racconto della vittima, unita alle dichiarazioni di una coimputata, ha reso inattaccabile la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove, ma deve limitarsi a verificare la logicità della motivazione.
Perché le attenuanti generiche sono state negate
Un altro punto cruciale riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p. La difesa ha lamentato la mancata applicazione di tali sconti di pena, ma la Corte ha chiarito che non esiste un diritto automatico all’attenuazione. La valutazione deve basarsi su elementi di favore concreti, che nel caso di specie sono risultati assenti.
Confessione tardiva e assenza di resipiscenza
La confessione dell’imputato, se avviene in una fase avanzata del processo o quando il quadro probatorio è ormai consolidato, perde gran parte del suo valore premiale. I giudici hanno stabilito che una confessione tardiva non è sintomatica di una effettiva resipiscenza, ovvero di un sincero pentimento, ma appare piuttosto come una strategia processuale per ottenere benefici non dovuti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per la natura ripetitiva delle doglianze. I motivi di ricorso non si confrontavano criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre tesi già ampiamente smentite. La carenza di elementi di favore e la gravità del fatto hanno precluso ogni possibilità di riforma della sentenza impugnata.
Le conclusioni
La decisione conferma l’orientamento secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Chi commette una rapina aggravata non può sperare in una riqualificazione benevola se la violenza sulla persona è accertata. Inoltre, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la sanzione per chi promuove ricorsi privi di fondamento giuridico.
Quando un furto diventa rapina aggravata?
Il reato si configura come rapina quando la violenza o la minaccia sono esercitate direttamente contro la persona per sottrarre il bene, superando la semplice forza applicata sull’oggetto.
La confessione garantisce sempre uno sconto di pena?
No, la confessione deve essere valutata dal giudice. Se è tardiva o resa solo per convenienza processuale senza reale pentimento, non giustifica la concessione delle attenuanti generiche.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1587 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 9 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale ambrosiano in data 13 ottobre 2021 nei confronti di NOME COGNOME, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitto di rapina aggravata, di cui all’art. 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto come rapina aggravata (in luogo della più lieve ipotesi di furto con strappo), nonché la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale – con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice – ha già dato conto del compendio probatorio su cui si fonda la responsabilità penale dell’odierno ricorrente, costituito dalle dichiarazioni precise e coerenti della parte offesa (non sorretl:e da alcun intento calunniatorio), confermate finanche da quelle della coimputata COGNOME; si veda, altresì, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la carenza di elementi di favore valutabili in favore del prevenuto e valutata pure la tardiva confessione, non sintomatica di resipiscenza effettiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.