Rapina aggravata: i limiti del ricorso in Cassazione
La corretta qualificazione del reato di rapina aggravata e la determinazione della pena sono temi centrali nel dibattito giuridico penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della specificità dei motivi di ricorso, sottolineando come la semplice reiterazione delle difese già esposte in appello non sia sufficiente per accedere al vaglio di legittimità.
L’analisi dei fatti e il giudizio di merito
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Torino nei confronti di un soggetto accusato di rapina aggravata. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge, contestando in particolare la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio applicato. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente il passaggio dal reato di furto a quello di rapina, né avrebbero bilanciato adeguatamente le circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha evidenziato che i motivi di censura erano “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi. In ambito penale, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime tesi difensive senza confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite dalla sentenza impugnata. Tale mancanza di specificità rende i motivi solo apparenti, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione.
La configurabilità della rapina aggravata
Un punto cruciale della decisione riguarda la conferma della rapina aggravata ai sensi dell’art. 628 c.p. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una spiegazione ineccepibile sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, distinguendolo chiaramente dal furto. La violenza o la minaccia utilizzate per impossessarsi del bene o per assicurarsi l’impunità trasformano l’azione furtiva in una fattispecie più grave, specialmente in presenza di circostanze aggravanti specifiche.
Il bilanciamento delle circostanze
Per quanto riguarda la pena, la Cassazione ha confermato la congruità del calcolo effettuato. Il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e l’aggravante di cui all’art. 628 comma terzo n. 3 quater c.p. è stato ritenuto corretto. La discrezionalità del giudice di merito in punto di pena è insindacabile in sede di legittimità se supportata da una motivazione logica e coerente con i parametri edittali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità del ricorso. La funzione della Cassazione è quella di verificare la legittimità della decisione impugnata, non di operare una terza valutazione dei fatti. Quando il ricorrente omette di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata, il ricorso decade. Nel caso di specie, la sentenza di appello aveva già risposto in modo esaustivo sulla configurabilità della rapina aggravata e sulla proporzionalità della sanzione, rendendo le nuove lamentele del tutto generiche e prive di fondamento giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione richiede un elevato grado di tecnicismo e non può essere utilizzato come un mero tentativo di ottenere una revisione del merito. La conferma della condanna per rapina aggravata comporta non solo l’irrogazione della pena stabilita, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di articolare difese che siano realmente capaci di scardinare l’impianto logico delle sentenze di secondo grado.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse tesi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non svolge una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Come viene valutata la pena in caso di rapina aggravata con attenuanti?
Il giudice effettua un bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti per determinare una sanzione proporzionata alla gravità del fatto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40191 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale la violazione di legge in relazione agli artt. 628, 624, 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla co merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sen impugnata sulla corretta configurabilità del reato come rapina aggravata e pag. in punto di congruità della pena inflitta, con corretta valutazione di bilanciam tra le già concesse circostanze attenuanti e l’aggravante di cui all’art. 628 c terzo n. 3 quater cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il ConsigliereEsterìsore