Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46710 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46710 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATAKIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania dell’08/11/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha ridotto la pena inflitta all’imputato in ordine al reato concorso in rapina aggravata.
Articolando quattro motivi – che ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione – il ricorrente deduce:
«Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in merito alla utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 Cost., e 13 CEDU, 125, 192 e 546 cod. proc. pen., in riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. quando la parte ne ha fatto richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale, co conseguente assoluzione dell’imputato»;
«Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 125 e 546 cod. proc. pen., in relazione alla mancata riqualificazione del fatto da rapina aggravata a furto con strappo»;
«Vizio di motivazione in ordine agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 125 e 546 cod. proc. pen., in riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 1, n. 3 cod. pen.»;
«Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 125 e 546 cod. proc. pen., in riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche – riconosciute in sede di appello – sull’aggravante della rapina di cui al comma 1 n. 3 dell’art. 628 cod. pen».
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME, con requisitoria del 2/10/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo in ordine all’utilizzabilità delle dichiarazioni della person offesa, di cui il giudice del merito ha dato lettura ai sensi dell’art. 512 cod. pro
pen., è manifestamente infondato.
Ad avviso del ricorrente, al fine di dare lettura delle dichiarazioni dell straniero per sopravvenuta impossibilità di ripetizione non sarebbe sufficiente l’esito negativo delle vane ricerche, ma è necessario un decreto di irreperibilità ovvero lo svolgimento di ricerche estese anche al consolato o ai sistemi penitenziari italiani ed europei.
La censura muove anzitutto da un presupposto di diritto errato, ossia che occorra un decreto di irreperibilità, requisito che l’ordinamento processuale contempla con riferimento al differente piano della vocatío in iudicium e, peraltro, con riguardo al solo imputato, essendo stabilito per la persona offesa un regime del tutto differente.
Quanto, poi, al rilievo delle ricerche che avrebbero dovuto svolgersi all’estero risultando la persona offesa cittadina rumena, la doglianza è generica. Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in se predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo d effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12972 del 23/03/2022, Seccia, Rv. 283129 – 01). Nulla di tutto ciò è stato dedotto o allegato dal ricorrente.
Nessun vizio di legittimità, dunque, è dato rinvenire nella sentenza impugnata a proposito dell’utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, vittima della rapina, avendo il giudice del merito evidenziato per un verso che, in ragione degli elementi di collegamento all’epoca esistenti col territorio italiano, non fosse prevedibile che ella potesse allontanarsi divenendo irreperibile e, per altro verso, come siano stati esperiti i necessari adempimenti volti al rintraccio imposti dalla legge.
Il secondo motivo in punto di qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi a detta del ricorrente alla fattispecie meno grave del furto con strappo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto pone a base della doglianza una censura di fatto, a fronte, invece, di una motivazione che dà conto, sulla scorta di precise fonti probatorie (è richiamato quanto direttamente percepito dal teste di polizia giudiziaria), dell’esercizio di una violenza finalizzata a sottrarre la bo alla vittima.
3-4. Anche il terzo e quarto motivo – rispettivamente in tema di esclusione della compartecipazione criminosa ad opera del ricorrente e, di conseguenza dell’aggravante delle persone riunite – sono inammissibili in questa sede, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probator non consentita in questa sede. La prospettazione difensiva secondo cui l’imputato, per usare le parole del ricorso, «si sarebbe trovato nel posto sbagliato e al momento sbagliato» è decisamente smentita dalle sentenze di merito.
Al riguardo, si è fatto riferimento a plurimi elementi di prova, di carattere convergente (si richiamano le dichiarazioni della persona offesa e del teste di polizia giudiziaria), univocamente dimostrativi che «il fare invadente» che caratterizzò l’approccio iniziale dell’imputato con la persona offesa va collocato nell’ambito della sequenza che ha poi visto entrambi i correi usare violenza ai danni della vittima al fine di sottrarle la borsa, per come anche avvalorato dall’ulteriore circostanza costituita dalla repentina fuga dell’imputato.
Con la conseguenza che il tema, pure dedotto dal ricorrente, dell’assenza di un preventivo accordo tra i correi, perde di decisività, non solo perché smentito in fatto, ma anche alla luce del principio affermato dalla Corte di legittimità a mente del quale, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di concorso di persone nel reato non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218525 – 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 276820 – 01).
Manifestamente infondato è l’ultimo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata – come nel caso in esame – a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
La diminuzione della pena inflitta dal giudice di primo grado dà ragionevolmente conto dell’avvenuto positivo apprezzamento degli indici favorevoli al ricorrente che erano stati indicati nell’atto di appello e richiamati p gli aspetti decisivi nella sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20/10/2023