Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1275 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 07/10/2021 dalla CORTE di APPELLO di GENOVA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 bis cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio, con rigetto dei ricorsi nel resto;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Genova, che, riportandosi ai motivi, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 07/10/2021 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Genova del 02/03/2021 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.
Pot
2′ Avverso la sentenza . di secondo grado, sono stati proposti nell’interesse di NOME COGNOME due ricorsi.
2.1. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO sono stati articol cinque motivi di ricorsi:
violazione di legge per inosservanza degli artt. 441 e 423 cod. proc. p relativamente alla modifica dell’imputazione avvenuta nell’ambito del giudi abbreviato non condizionato e riguardante fatti già desumibili dagli atti indagini preliminari, con riguardo alla riqualificazione dell’aggravante di all n. 5 cod. pen. in quella di cui all’art. 628, comma terzo n. 3 bis cod. pen.;
violazione di legge e vizio di motivazione circa l’applicazione dell’aggrav stessa, riferendosi la corte territoriale a circostanze di tempo estranee all in questione nonché a luoghi non previsti dall’art. 624 cod. pen. (la meno g aggravante comune ex art. 61 n.5 cod. pen. era stata così ingiustificatam modificata, con esito sfavorevole per l’imputato);
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicaz della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto cod. pen. basata sulla reiterazione criminosa;
violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ord diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’ammissione responsabilità in sede di interrogatorio;
violazione di legge (art. 62 n.4 cod. pen.) e vizio di motivazione in or al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, tratt dell’appropriazione di uno zaino con indumenti sportivi.
2.2. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si è eccepito il vi motivazione circa il diniego, ritenuto ingiustificato, delle circostanze att generiche, nonostante il comportamento di resipiscenza, nonché circ l’applicazione della recidiva, posto che la condotta criminosa in argomento er modesto disvalore ed il pregresso deviante era limitato a due condanne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO è infondato.
Lo stesso ricorrente condivide il principio, affermato dalla giurisprudenz legittimità, secondo cui, nel corso del giudizio abbreviato non condizionat riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazion suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 441, comma cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio della sentenza, sana ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dall parte che vi ha assistito senza eccepirla (sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, D’ Rv. 258067-01, in fattispecie relativa alla contestazione supple dell’aggravante delle più persone riunite, di cui all’art. 629 comma secondo
pen. effettuata dal P.M . ., presente l’imputato ed il difensore che nulla eccepirono) Nel caso di specie, dall’esame degli atti, consentito in sede di legittimit natura processuale della questione, risulta che, a fronte della modifica de d’imputazione effettuata dal P.M. preliminarmente all’udienza del 2 marzo 2021 alla presenza dell’imputato, in videoconferenza, e del suo difensore di fid l’eccezione di nullità è stata sollevata per la prima volta con l’atto di appel la stessa deve ritenersi tardivamente proposta.
La questione, sebbene non esaminata dalla corte territoriale, va ugualmen rilevata, riguardando una preclusione processuale.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso, relativo all’applicaz dell’aggravante ex art. 628, comma terzo n. 3 bis cod. pen. norma che presuppo che il fatto sia commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi ostacolare la pubblica o privata difesa.
Sostiene a riguardo la corte territoriale che l’imputato si introdusse “nei della RAGIONE_SOCIALE in piena notte, quando gli stessi erano chiusi al pubblico, strada circolavano poche persone e in assenza di sistemi di controllo e di al idonei a costituire un effettivo presidio difensivo”.
2.1. Orbene, la contestazione dell’aggravante contenuta nel ca d’imputazione si riferiva esclusivamente alle circostanze di tempo; quant luogo, si è specificato che l’imputato si era introdotto nei locali della RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, in un bar in uso alla stessa.
Non vi sono elementi, pertanto, per ritenere che si trattasse di un luo privata dimora e lo stesso accertamento di merito indica circostanze estra all’aggravante (orario notturno, traffico pedonale in zona, presidi difensivi)
Secondo l’insegnamento di legittimità, a Sezioni Unite, ai fini d configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubbli accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad lavorativa o professionale (Sez. U, sent. n. 31345 del 23/03/2017 22/06/2017 – Rv. 270076, nella specie la Corte ha escluso l’ipotesi prev dall’art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all’interno ristorante in orario di chiusura).
Nessun accertamento risulta effettuato in tal senso; l’impossessamen riguarda, anzi, beni presenti in un bar, sia pure all’interno di un’area con sottoposto a limitazioni, per cui dal testo della sentenza impugnata e dal t della stessa imputazione non si giustifica l’inasprimento del sistema sanzionat per effetto dell’aggravante in questione.
Sul punto, pertanto, la sentenza . impugnata va annullata senza rinvio, escludendosi l’aggravante ex art. 628, comma terzo n. 3 bis cod. pen. determinazione ex novo del trattamento sanzionatorio va tuttavia rimessa ad al sezione della Corte di appello di Genova, implicando una valutazione discreziona sulla gravità del fatto, così come ridimensionata.
Gli ulteriori motivi, comuni ad entrambi i ricorsi, sono manifestame infondati.
3.1. Quanto alla recidiva, il dovere di specifica motivazione sulla sussis della recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, 274782 – 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto, con motivazi esaustiva, che, tenuto conto dei gravi precedenti anche recenti gravant ricorrente, il nuovo reato, in considerazione anche delle modalità violente condotta, apparisse sintomo di una maggiore pericolosità sociale.
Con il terzo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO si sostiene altresì che n sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 99, quarto comma, pen. con specifico riferimento al carattere reiterato della recidiva, “non e stato (l’imputato) dichiarato recidivo nei precedenti gradi di giudizio nei q riportato condanna”.
La questione di diritto non è stata devoluta in appello, sì che sulla stes si è pronunciato il giudice dell’impugnazione; l’eccezione proposta per la p volta in cassazione deve ritenersi pertanto inammissibile.
3.2. L’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è stata a ragione negata, in a di elementi che consentano di ritenere lo zaino sottratto ed il suo contenu modestissimo valore economico.
La Corte territoriale, infine, ha dato conto con adeguata motivazione diniego delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando i plurimi preced specifici e recenti gravanti sull’imputato, la condotta successiva alla commiss dello stesso e l’assenza di elementi apprezzabili ai fini della concessio beneficio, con valutazione in questa sede incensurabile.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante e art. 628, co terzo, n. 3-bis cod. pen. che elimina e rinvia ad altra sezion
4 COGNOME
iV)(
Corte di Appello di Genova per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il . ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2022 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Presidente